CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27224/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 4853/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., con i quali si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena, nonché l'applicazione di un aumento di pena a titolo di continuazione in misura superiore al minimo, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado ed ha escluso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità del fatto, dell'intensità del dolo e dei plurimi precedenti a carico del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5-6), con giudizi di merito non sindacabili in questa sede; - Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali'e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso