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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07335/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3057/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. SALVIATI, 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E ORAZIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 1044/2017 depositata il 20/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Milazzo impugnava il lodo emesso il 12 luglio 2010 dal collegio arbitrale che lo aveva condannato, a favore di RFI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi contrattuali relativi al contratto di appalto stipulato il 18 gennaio 1993 per la realizzazione di nuove aule per la scuola elementare della Piana, nella località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milazzo, a causa dell'anomalo andamento dell'appalto per cause non imputabili alle imprese riunite e del ritardo nella consegna e nella ripresa dei lavori.

La Corte d'appello di Messina, rigettando l'impugnazione con sentenza del 20 ottobre 2017, per quanto ancora interessa, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità del lodo sollevata dal Comune per vizio - non denunciato nel giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c. - nella costituzione/composizione del collegio arbitrale, asseritamente avvenute secondo la disciplina codicistica, anziché in osservanza degli artt. 43 ss. del Capitolato generale d'appalto (dPR n. 1063 del 1962) espressamente richiamato nel contratto di appalto, trattandosi di vizio Avverso questa sentenza il Comune di Milazzo ha proposto ricorso, resistito da RFI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] La RFI ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comune di Milazzo a stare in giudizio, non contenendo la procura speciale rilasciata al difensore dal sindaco riferimenti alla deliberazione autorizzativa della Giunta municipale, come previsto dallo statuto comunale (artt. 26 e 79).

L'eccezione è infondata alla luce dell'orientamento secondo cui la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, di modo che nessuna delibera della Giunta comunale è richiesta per la validità del conferimento del mandato difensivo, salvo che esista nello statuto comunale esplicita disposizione in tal senso, ma sarebbe stato onere della parte eccipiente fornire congrua documentazione al riguardo, essendo escluso che incomba sul Comune l'onere di produrla, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali (cfr. Cass. n. 4583 e 34599 del 2019, n. 13968 del 2010).

Con un unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 158 c.p.c., 241 e 253 d.lgs. n. 163 del 2006, imputa alla Corte territoriale di avere ritenuto inammissibile, in quanto non sollevata nel giudizio arbitrale, l'eccezione di difetto di costituzione e composizione del collegio arbitrale per essere il terzo arbitro (con il ruolo di presidente) stato nominato dal presidente del tribunale secondo la disciplina codicistica.

Si assume trattarsi di vizio di costituzione del giudice arbitrale che è causa di nullità del lodo sempre deducibile e rilevabile d'ufficio, ai sensi sia dell'art. 158 c.p.c. sia dell'art. 241 del d.lgs. 163 del 2006 che prevede la nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale, disposizione quest'ultima asseritamente applicabile agli appalti disciplinati dal dPR n. 1063 del 1962.

La prima censura fa leva sul revirement giurisprudenziale che ha sancito la natura giurisdizionale del lodo arbitrale (Cass.

SU n. 24153 del 2013), che renderebbe non più giustificabile la limitazione al giudizio arbitrale della deducibilità della nullità, ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c., predicata dall'orientamento riferibile a Cass. n. 13246 del 2011, secondo il quale «il vizio efferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, comma primo, n. 2, c.p.c., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale, carattere accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto».

Ad avviso del Collegio, invece, l'orientamento poc'anzi ricordato è ancora attuale e dev'essere confermato.

Ed infatti, anche nel nuovo contesto interpretativo che ha valorizzato la natura giurisdizionale del lodo arbitrale non può ritenersi che la violazione delle regole di composizione del collegio arbitrale (delle «forme» e dei «modi prescritti» dalla legge, ex art. 829 n. 2 c.p.c.) debba necessariamente ricevere dall'ordinamento il medesimo trattamento che è proprio dei vizi relativi alla costituzione del giudice ordinario (cioè in termini di nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161, comma 1, c.p.c.), disponendo il legislatore di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute e non è il caso di quella compiuta con l'art. 829 n. 2 c.p.c. che ammette la deducibilità del vizio di costituzione del collegio arbitrale «purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale» (cfr. inoltre l'art. 829, comma 2, c.p.c.).

La predetta censura è quindi infondata, avendo il Comune di Milazzo eccepito la nullità della composizione del collegio arbitrale solo nel giudizio di impugnazione del lodo, come affermato nella sentenza impugnata.

Ne consegue l'assorbimento della seconda censura riguardante la violazione dell'art. 241 del d.lgs. 163 del 2006, che darebbe luogo pur sempre a una nullità deducibile nell'ambito del giudizio arbitrale e, in ogni caso, si tratta di una questione nuova e quindi inammissibile, in quanto introdotta tardivamente nel giudizio d'impugnazione del lodo (la ricorrente riferisce di averla introdotta nella prima comparsa conclusionale).

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 10000,00, oltre C 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3057/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. SALVIATI, 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E ORAZIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 1044/2017 depositata il 20/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Milazzo impugnava il lodo emesso il 12 luglio 2010 dal collegio arbitrale che lo aveva condannato, a favore di RFI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi contrattuali relativi al contratto di appalto stipulato il 18 gennaio 1993 per la realizzazione di nuove aule per la scuola elementare della Piana, nella località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milazzo, a causa dell'anomalo andamento dell'appalto per cause non imputabili alle imprese riunite e del ritardo nella consegna e nella ripresa dei lavori. La Corte d'appello di Messina, rigettando l'impugnazione con sentenza del 20 ottobre 2017, per quanto ancora interessa, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità del lodo sollevata dal Comune per vizio - non denunciato nel giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c. - nella costituzione/composizione del collegio arbitrale, asseritamente avvenute secondo la disciplina codicistica, anziché in osservanza degli artt. 43 ss. del Capitolato generale d'appalto (dPR n. 1063 del 1962) espressamente richiamato nel contratto di appalto, trattandosi di vizio Avverso questa sentenza il Comune di Milazzo ha proposto ricorso, resistito da RFI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] La RFI ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comune di Milazzo a stare in giudizio, non contenendo la procura speciale rilasciata al difensore dal sindaco riferimenti alla deliberazione autorizzativa della Giunta municipale, come previsto dallo statuto comunale (artt. 26 e 79). L'eccezione è infondata alla luce dell'orientamento secondo cui la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, di modo che nessuna delibera della Giunta comunale è richiesta per la validità del conferimento del mandato difensivo, salvo che esista nello statuto comunale esplicita disposizione in tal senso, ma sarebbe stato onere della parte eccipiente fornire congrua documentazione al riguardo, essendo escluso che incomba sul Comune l'onere di produrla, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali (cfr. Cass. n. 4583 e 34599 del 2019, n. 13968 del 2010). Con un unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 158 c.p.c., 241 e 253 d.lgs. n. 163 del 2006, imputa alla Corte territoriale di avere ritenuto inammissibile, in quanto non sollevata nel giudizio arbitrale, l'eccezione di difetto di costituzione e composizione del collegio arbitrale per essere il terzo arbitro (con il ruolo di presidente) stato nominato dal presidente del tribunale secondo la disciplina codicistica. Si assume trattarsi di vizio di costituzione del giudice arbitrale che è causa di nullità del lodo sempre deducibile e rilevabile d'ufficio, ai sensi sia dell'art. 158 c.p.c. sia dell'art. 241 del d.lgs. 163 del 2006 che prevede la nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale, disposizione quest'ultima asseritamente applicabile agli appalti disciplinati dal dPR n. 1063 del 1962. La prima censura fa leva sul revirement giurisprudenziale che ha sancito la natura giurisdizionale del lodo arbitrale (Cass. SU n. 24153 del 2013), che renderebbe non più giustificabile la limitazione al giudizio arbitrale della deducibilità della nullità, ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c., predicata dall'orientamento riferibile a Cass. n. 13246 del 2011, secondo il quale «il vizio efferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, comma primo, n. 2, c.p.c., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale, carattere accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto». Ad avviso del Collegio, invece, l'orientamento poc'anzi ricordato è ancora attuale e dev'essere confermato. Ed infatti, anche nel nuovo contesto interpretativo che ha valorizzato la natura giurisdizionale del lodo arbitrale non può ritenersi che la violazione delle regole di composizione del collegio arbitrale (delle «forme» e dei «modi prescritti» dalla legge, ex art. 829 n. 2 c.p.c.) debba necessariamente ricevere dall'ordinamento il medesimo trattamento che è proprio dei vizi relativi alla costituzione del giudice ordinario (cioè in termini di nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161, comma 1, c.p.c.), disponendo il legislatore di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute e non è il caso di quella compiuta con l'art. 829 n. 2 c.p.c. che ammette la deducibilità del vizio di costituzione del collegio arbitrale «purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale» (cfr. inoltre l'art. 829, comma 2, c.p.c.). La predetta censura è quindi infondata, avendo il Comune di Milazzo eccepito la nullità della composizione del collegio arbitrale solo nel giudizio di impugnazione del lodo, come affermato nella sentenza impugnata. Ne consegue l'assorbimento della seconda censura riguardante la violazione dell'art. 241 del d.lgs. 163 del 2006, che darebbe luogo pur sempre a una nullità deducibile nell'ambito del giudizio arbitrale e, in ogni caso, si tratta di una questione nuova e quindi inammissibile, in quanto introdotta tardivamente nel giudizio d'impugnazione del lodo (la ricorrente riferisce di averla introdotta nella prima comparsa conclusionale). Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 10000,00, oltre C 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per
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