CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33571/2022 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la rimessione alla quinta sezione; Considerato che la sentenza della Corte di appello di Firenze impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta semplice; Rilevato che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali; Rilevato che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati — evidenziando alcune effettive carenze motivazionali — sicché è d'obbligo emettere sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 19 febbraio 2022, tenuto conto dei 198 giorni di sospensione; al difetto di motivazione dovrebbe, infatti conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, che è tuttavia superfluo perché il Giudice del rinvio non potrebbe fare altro che constatare l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); Ritenuto, inoltre, che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., giacché non vi è evidenza di cause di proscioglimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); Rilevato che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PresidAi