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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26029/2026

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so; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con sentenza del 8 giugno 2020, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, in sede di giudizio abbreviato, per i reati di cui al capo A) - artt. 110, 628, comma 1 e 3, n. 1 cod. pen. - e al capo B) - artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. -, riconosciuta la continuazione e con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione e C. 2.000,00 di multa, sentenza confermata inizialmente dalla Corte di appello di Palermo consentenza del 25 ottobre 2021.

Con sentenza del 6 dicembre 2023 : n. 3145, dep. 2024, questa Corte aveva annullato con rinvio quest'ultima sentenza limitatamente al capo A), mentre aveva dichiarato inammissibile il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B).

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 ottobre 2025, in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 8 giugno 2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], escludeva l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e confermava la pena e il resto.

2. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1.

Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente alla rapina attraverso la sua identificazione / avvenuta visionando direttamente le immagini videoregistrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in loco, ponendole a raffronto diretto con i fotogrammi riproducenti il volto dell'[OSCURATO:PERSONA] estrapolati dal sistema AFIS della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione e ritenuto finora da parte dei Giudici di merito, l'[OSCURATO:PERSONA] è stato identificato nel secondo rapinatore, quello entrato successivamente al rapinatore finto finanziere, mentre invece fino alla sentenza impugnata il ricorrente era stato identificato nel primo rapinatore, cioè il finto finanziere.

Da ciò si deduce l'inaffidabilità dell'individuazione così effettuata, senza l'ausilio di una perizia antropometrica, che sola avrebbe potuto escludere ogni dubbio.

Anche sul secondo profilo, evidenziato nella sentenza rescindente, e cioè la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'auto utilizzata dai rapinatori, la Corte distrettuale ha reso motivazione apparente, non avendo chiarito da dove si possa trarre la certezza che l'impronta dattiloscopica riconducibile al ricorrente rinvenuta nell'auto non possa essere stata impressa in un momento diverso, e non necessariamente nel corso della rapina.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e agli artt. 597, comma 3, 132 e 133 cod. proc. pen. 2La Corte di appello, pur escludendo la circostanza aggravante del travisamento, non ha conseguenzialmente ridotto la pena, ma ha confermato la pena irrogata per la rapina dal Giudice di primo grado, peraltro, evidentemente tenendo conto della pena prevista per la rapina in conseguenza della riforma apportata nel 2017, non applicabile ratione temporis.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione giuridicamente erronea e manifestamente illogica, sulla base della condotta susseguente al reato per l'assenza di qualsiasi indice di resipiscenza e per la personalità negativa desumibile da plurimi e recenti pregiudizi per rapina.

Tuttavia, la Corte non avrebbe considerato che la scelta del silenzio costituisce legittima espressione del diritto di difesa che non potrebbe essere valutata ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Le pendenze giudiziarie dovrebbero essere valutate anche in relazione al lacunoso quadro probatorio, che meriterebbe un intervento correttivo sulla dosimetria della pena.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. La Corte di appello ha tenuto presente la ragione dell'annullamento con rinvio, rispondendo apparentemente in maniera adeguata ai dubbi prospettati dal ricorrente.

Invero, procedendo all'esame diretto delle immagini videoriprese dalle telecamere di sorveglianza poste all'intert e all'esterno dell'Istituto di credito e ponendo a confronto le stesse, valutate come chiare e nitide, con quelle relative ad altra rapina per la quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna e, soprattutto, con i fotogrammi riproducenti il volto del ricorrente estrapolati dal sistema AFIS della polizia scientifica, la Corte territoriale ha concluso affermando con processuale certezza la corrispondenza delle sembianze del secondo rapinatore, quello che entrava successivamente al rapinatore finto finanziere, con le effigi dell'imputato estrapolate dal sistema AFIS, mentre si limitava ad un giudizio di forte somiglianza con le immagini, pervero meno nitide e in bianco e nero, che ritraevano uno degli esecutori dell'altra rapina per la quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna. 3Come ulteriori elementi corroboranti il giudizio di responsabilità, la Corte distrettuale ha evidenziato che i rapinatori parlavano con accento palermitano, e l'imputato era di Palermo; inoltre, sempre dalle immagini videoriprese emergeva che era stata utilizzata per la rapina l'auto, provento di furto commesso qualche giorno prima in Palermo, all'interno della quale, precisamente in corrispondenza dello specchietto retrovisore interno, era stata rinvenuta l'impronta dattiloscopica riconducibile al ricorrente, e ciò, considerato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna con riguardo alla ricettazione della predetta auto, forniva ulteriore riscontro alla presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] fra gli esecutori della rapina.

Il modo di procedere della Corte di appello è risultato in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Rv. 247826-01: fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità della identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione; nello stesso senso Sez. 2, n. 45581 del 15/09/2023, Rv. 285441-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione, come prova a carico, del confronto, operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza e quelle del cartellino di riconoscimento dell'imputato sul posto 2voro 1 da cui si era inferita l'identità del volto dei soggetti effigiati, 12 precisatili che le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, avendo natura di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del predetto, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie).

Più di recente, la Cassazione ha precisato che le percezioni che il giudice trae direttamente dagli atti processuali, rientrando nella sua sfera di cognizione, possono essere poste a fondamento della decisione di condanna, a condizione che siano accompagnate da ulteriori elementi di conferma e validazione di rilievo individualizzante e logico (Sez. 4, n. 6257 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287547- 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la condanna fondata sul solo giudizio di rassomiglianza, formulato in esito al confronto tra il fotogramma ritraente il soggetto agente, ripreso dall'impianto di videoripresa installato sul luogo del fatto, e la foto segnaletica del predetto, in assenza di esplicitazione delle ragioni poste alla base del giudizio di comparazione). 4Ciò detto, il ricorrente coglie, però, un punto delle argomentazioni della Corte distrettuale che apre al ragionevole dubbio e al vizio di motivazione, opportunamente denunciati con il primo motivo di doglianza.

Invero, secondo il capo di imputazione, la rapina sarebbe stata commessa dal ricorrente travisato, poiché, in particolare, avrebbe indossato una pettorina con scritto "Guardia di finanza" e un cappellino con visiera.

Orbene, al di là del fatto che la Corte di appello ha escluso la predetta aggravante (che era stata invece riconosciuta dal Giudice di primo grado), sia perché l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato identificato nell'altro rapinatore, che non era travisato in volto, sia perché anche quello che indossava la pettorina con la scritta "Guardia di finanza" e il cappellino con visiera in effetti non era travisato presentandosi sempre a viso scoperto, come riferito dai testimoni, il tema vero concerne il fatto che, come descritto nel capo di imputazione, il Giudice di primo grado (v. pag. 3 della sentenza di primo grado), sulla base degli elementi presenti nel fascicolo processuale, tutti pienamente utilizzabili, trattandosi di giudizio abbreviato, aveva identificato il ricorrente nel finto finanziere (cioè il rapinatore con pettorina e cappellino con visiera), che era entrato per primo in Banca, e non nel secondo rapinatore, come fatto, invece, dalla Corte di appello in sede rescissoria sulla base della medesima base probatoria.

Questa difformità dà ragione ai dubbi posti dal ricorrente nel ritenere che l'individuazione effettuata, per così dire, direttamente e in autonomia dalla Corte di appello, risulta assertiva, mentre, invece, presenta margini di opinabilità, non superabili in base agli altri elementi indiziari, posti dalla stessa Corte territoriale semplicemente a riscontro e sostegno della predetta individuazione, eseguita con le modalità sopra meglio indicate.

Dubbi che avrebbero potuto essere risolti attraverso il ricorso ad altri mezzi di prova (l'individuazione anche fotografica eseguita da parte dei testimoni, che, nell'immediatezza, riferivano di potere riconoscere i due rapinatori entrati in Banca, oppure tramite una perizia antropometrica), che, tuttavia, non sono stati mai eseguiti o assunti.

Su questo profilo, posto correttamente dal primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, che, in definitiva, espone una motivazione solo apparente, ma, in realtà, lacunosa e contraddittoria, va annullata ed è necessaria una nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio, individuato in altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

3. Anche il secondo motivo merita accoglimento.

La Corte di appello ha escluso nei confronti dell'imputato una delle due aggravanti contestate per la rapina, e cioè quella di avere commesso il fatto 5travisato, mentre ha confermato l'altra aggravante, l'avere commesso il fatto in più persone riunite.

Entrambe le aggravanti risultano disciplinate al comma 3, n. 1, dell'art. 628 cod. pen., che, come è noto, prevede una pena unica che va, ratione temporis, da quattro anni e mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa a venti anni di reclusione ed euro 3.098,00 di multa.

La Corte distrettuale, pur escludendo una delle due aggravanti, ha confermato la pena determinata dal Giudice di primo grado, che era partito dalla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, leggermente superiore rispetto al minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata, sul presupposto che, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante, il disvalore in concreto del fatto era rimasto immutato, e ciò giustificava la medesima sanzione irrogata dal primo Giudice.

La difesa si duole di ciò, ritenendo che in tale modo si sia violato il divieto di reformatio in peius, posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (rectius la norma di riferimento più opportuna è ragionevolmente il comma 4 della citata disposizione).

Orbene, come affermato da questa Corte, in caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di rapina dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., il giudice deve considerarle unitariamente, procedendo ad un unico aumento della pena secondo il meccanismo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e non a singoli aumenti per ciascuna delle circostanze concorrenti (Sez. 2, n. 41004 del 06/07/2011, Rv. 251372-01).

L'uso delle armi e il travisamento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di aggravanti ad effetto speciale (Sez. 4, n. 27748 del 10/05/2007, Rv. 236834-01).

Occorre ricordare, poi, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il Giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessiva, ma non può nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti (Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Rv. 253377-01: fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen, aveva determinato la pena in misura identica a quella stabilita dal giudice di primo grado).

Nel caso di specie non emerge in maniera chiara dalla sentenza di primo grado 6se il Giudice dell'udienza preliminare, nell'applicare per la rapina pluriaggravata una pena leggermente più severa rispetto al minimo edittale, lo abbia fatto tenendo presente il disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen.

Tuttavia, proprio in ragione di ciò, e cioè del fatto che la pena potrebbe essere stata o meno concretamente inflitta dal Giudice di primo grado in termini leggermente superiori, rispetto al minimo edittale previsto per la rapina aggravata, a cagione dell'applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., risulta necessario che la pena vada correttamente determinata in applicazione dei principi di diritto sopra esposti.

Su tali basi, la doglianza del ricorrente è fondata, e anche su questo punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio, rimanendo assorbito il terzo motivo, che attiene alle invocate circostanze attenuanti generiche.

4. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra ezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con sentenza del 8 giugno 2020, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, in sede di giudizio abbreviato, per i reati di cui al capo A) - artt. 110, 628, comma 1 e 3, n. 1 cod. pen. - e al capo B) - artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. -, riconosciuta la continuazione e con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione e C. 2.000,00 di multa, sentenza confermata inizialmente dalla Corte di appello di Palermo consentenza del 25 ottobre 2021. Con sentenza del 6 dicembre 2023 : n. 3145, dep. 2024, questa Corte aveva annullato con rinvio quest'ultima sentenza limitatamente al capo A), mentre aveva dichiarato inammissibile il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo B). La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 ottobre 2025, in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento del 8 giugno 2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], escludeva l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e confermava la pena e il resto. 2. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente alla rapina attraverso la sua identificazione / avvenuta visionando direttamente le immagini videoregistrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in loco, ponendole a raffronto diretto con i fotogrammi riproducenti il volto dell'[OSCURATO:PERSONA] estrapolati dal sistema AFIS della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione e ritenuto finora da parte dei Giudici di merito, l'[OSCURATO:PERSONA] è stato identificato nel secondo rapinatore, quello entrato successivamente al rapinatore finto finanziere, mentre invece fino alla sentenza impugnata il ricorrente era stato identificato nel primo rapinatore, cioè il finto finanziere. Da ciò si deduce l'inaffidabilità dell'individuazione così effettuata, senza l'ausilio di una perizia antropometrica, che sola avrebbe potuto escludere ogni dubbio. Anche sul secondo profilo, evidenziato nella sentenza rescindente, e cioè la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'auto utilizzata dai rapinatori, la Corte distrettuale ha reso motivazione apparente, non avendo chiarito da dove si possa trarre la certezza che l'impronta dattiloscopica riconducibile al ricorrente rinvenuta nell'auto non possa essere stata impressa in un momento diverso, e non necessariamente nel corso della rapina. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e agli artt. 597, comma 3, 132 e 133 cod. proc. pen. 2La Corte di appello, pur escludendo la circostanza aggravante del travisamento, non ha conseguenzialmente ridotto la pena, ma ha confermato la pena irrogata per la rapina dal Giudice di primo grado, peraltro, evidentemente tenendo conto della pena prevista per la rapina in conseguenza della riforma apportata nel 2017, non applicabile ratione temporis. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione giuridicamente erronea e manifestamente illogica, sulla base della condotta susseguente al reato per l'assenza di qualsiasi indice di resipiscenza e per la personalità negativa desumibile da plurimi e recenti pregiudizi per rapina. Tuttavia, la Corte non avrebbe considerato che la scelta del silenzio costituisce legittima espressione del diritto di difesa che non potrebbe essere valutata ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le pendenze giudiziarie dovrebbero essere valutate anche in relazione al lacunoso quadro probatorio, che meriterebbe un intervento correttivo sulla dosimetria della pena. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. La Corte di appello ha tenuto presente la ragione dell'annullamento con rinvio, rispondendo apparentemente in maniera adeguata ai dubbi prospettati dal ricorrente. Invero, procedendo all'esame diretto delle immagini videoriprese dalle telecamere di sorveglianza poste all'intert e all'esterno dell'Istituto di credito e ponendo a confronto le stesse, valutate come chiare e nitide, con quelle relative ad altra rapina per la quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna e, soprattutto, con i fotogrammi riproducenti il volto del ricorrente estrapolati dal sistema AFIS della polizia scientifica, la Corte territoriale ha concluso affermando con processuale certezza la corrispondenza delle sembianze del secondo rapinatore, quello che entrava successivamente al rapinatore finto finanziere, con le effigi dell'imputato estrapolate dal sistema AFIS, mentre si limitava ad un giudizio di forte somiglianza con le immagini, pervero meno nitide e in bianco e nero, che ritraevano uno degli esecutori dell'altra rapina per la quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna. 3Come ulteriori elementi corroboranti il giudizio di responsabilità, la Corte distrettuale ha evidenziato che i rapinatori parlavano con accento palermitano, e l'imputato era di Palermo; inoltre, sempre dalle immagini videoriprese emergeva che era stata utilizzata per la rapina l'auto, provento di furto commesso qualche giorno prima in Palermo, all'interno della quale, precisamente in corrispondenza dello specchietto retrovisore interno, era stata rinvenuta l'impronta dattiloscopica riconducibile al ricorrente, e ciò, considerato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna con riguardo alla ricettazione della predetta auto, forniva ulteriore riscontro alla presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] fra gli esecutori della rapina. Il modo di procedere della Corte di appello è risultato in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Rv. 247826-01: fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità della identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione; nello stesso senso Sez. 2, n. 45581 del 15/09/2023, Rv. 285441-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione, come prova a carico, del confronto, operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza e quelle del cartellino di riconoscimento dell'imputato sul posto 2voro 1 da cui si era inferita l'identità del volto dei soggetti effigiati, 12 precisatili che le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, avendo natura di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del predetto, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie). Più di recente, la Cassazione ha precisato che le percezioni che il giudice trae direttamente dagli atti processuali, rientrando nella sua sfera di cognizione, possono essere poste a fondamento della decisione di condanna, a condizione che siano accompagnate da ulteriori elementi di conferma e validazione di rilievo individualizzante e logico (Sez. 4, n. 6257 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287547- 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la condanna fondata sul solo giudizio di rassomiglianza, formulato in esito al confronto tra il fotogramma ritraente il soggetto agente, ripreso dall'impianto di videoripresa installato sul luogo del fatto, e la foto segnaletica del predetto, in assenza di esplicitazione delle ragioni poste alla base del giudizio di comparazione). 4Ciò detto, il ricorrente coglie, però, un punto delle argomentazioni della Corte distrettuale che apre al ragionevole dubbio e al vizio di motivazione, opportunamente denunciati con il primo motivo di doglianza. Invero, secondo il capo di imputazione, la rapina sarebbe stata commessa dal ricorrente travisato, poiché, in particolare, avrebbe indossato una pettorina con scritto "Guardia di finanza" e un cappellino con visiera. Orbene, al di là del fatto che la Corte di appello ha escluso la predetta aggravante (che era stata invece riconosciuta dal Giudice di primo grado), sia perché l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato identificato nell'altro rapinatore, che non era travisato in volto, sia perché anche quello che indossava la pettorina con la scritta "Guardia di finanza" e il cappellino con visiera in effetti non era travisato presentandosi sempre a viso scoperto, come riferito dai testimoni, il tema vero concerne il fatto che, come descritto nel capo di imputazione, il Giudice di primo grado (v. pag. 3 della sentenza di primo grado), sulla base degli elementi presenti nel fascicolo processuale, tutti pienamente utilizzabili, trattandosi di giudizio abbreviato, aveva identificato il ricorrente nel finto finanziere (cioè il rapinatore con pettorina e cappellino con visiera), che era entrato per primo in Banca, e non nel secondo rapinatore, come fatto, invece, dalla Corte di appello in sede rescissoria sulla base della medesima base probatoria. Questa difformità dà ragione ai dubbi posti dal ricorrente nel ritenere che l'individuazione effettuata, per così dire, direttamente e in autonomia dalla Corte di appello, risulta assertiva, mentre, invece, presenta margini di opinabilità, non superabili in base agli altri elementi indiziari, posti dalla stessa Corte territoriale semplicemente a riscontro e sostegno della predetta individuazione, eseguita con le modalità sopra meglio indicate. Dubbi che avrebbero potuto essere risolti attraverso il ricorso ad altri mezzi di prova (l'individuazione anche fotografica eseguita da parte dei testimoni, che, nell'immediatezza, riferivano di potere riconoscere i due rapinatori entrati in Banca, oppure tramite una perizia antropometrica), che, tuttavia, non sono stati mai eseguiti o assunti. Su questo profilo, posto correttamente dal primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, che, in definitiva, espone una motivazione solo apparente, ma, in realtà, lacunosa e contraddittoria, va annullata ed è necessaria una nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio, individuato in altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 3. Anche il secondo motivo merita accoglimento. La Corte di appello ha escluso nei confronti dell'imputato una delle due aggravanti contestate per la rapina, e cioè quella di avere commesso il fatto 5travisato, mentre ha confermato l'altra aggravante, l'avere commesso il fatto in più persone riunite. Entrambe le aggravanti risultano disciplinate al comma 3, n. 1, dell'art. 628 cod. pen., che, come è noto, prevede una pena unica che va, ratione temporis, da quattro anni e mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa a venti anni di reclusione ed euro 3.098,00 di multa. La Corte distrettuale, pur escludendo una delle due aggravanti, ha confermato la pena determinata dal Giudice di primo grado, che era partito dalla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, leggermente superiore rispetto al minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata, sul presupposto che, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante, il disvalore in concreto del fatto era rimasto immutato, e ciò giustificava la medesima sanzione irrogata dal primo Giudice. La difesa si duole di ciò, ritenendo che in tale modo si sia violato il divieto di reformatio in peius, posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (rectius la norma di riferimento più opportuna è ragionevolmente il comma 4 della citata disposizione). Orbene, come affermato da questa Corte, in caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di rapina dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., il giudice deve considerarle unitariamente, procedendo ad un unico aumento della pena secondo il meccanismo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e non a singoli aumenti per ciascuna delle circostanze concorrenti (Sez. 2, n. 41004 del 06/07/2011, Rv. 251372-01). L'uso delle armi e il travisamento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di aggravanti ad effetto speciale (Sez. 4, n. 27748 del 10/05/2007, Rv. 236834-01). Occorre ricordare, poi, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il Giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessiva, ma non può nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti (Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Rv. 253377-01: fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen, aveva determinato la pena in misura identica a quella stabilita dal giudice di primo grado). Nel caso di specie non emerge in maniera chiara dalla sentenza di primo grado 6se il Giudice dell'udienza preliminare, nell'applicare per la rapina pluriaggravata una pena leggermente più severa rispetto al minimo edittale, lo abbia fatto tenendo presente il disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen. Tuttavia, proprio in ragione di ciò, e cioè del fatto che la pena potrebbe essere stata o meno concretamente inflitta dal Giudice di primo grado in termini leggermente superiori, rispetto al minimo edittale previsto per la rapina aggravata, a cagione dell'applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., risulta necessario che la pena vada correttamente determinata in applicazione dei principi di diritto sopra esposti. Su tali basi, la doglianza del ricorrente è fondata, e anche su questo punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio, rimanendo assorbito il terzo motivo, che attiene alle invocate circostanze attenuanti generiche. 4. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra ezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris