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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17154/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza pronunciata dal primo giudice per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione per uso non esclusivamente personale di grammi 11,64 di marijuana e di grammi 20,59 di cocaina.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, ben compatibile con un uso personale.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine al primo motivo, il giudice a quo ha inferito la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta sulla persona dell'imputato, mentre si trovava sulla pubblica via a bordo di un'autovettura, già suddivisa in involucri, essendo peraltro rinvenuto sulla persona dell'imputato anche materiale atto al confezionamento della stessa.

Il giudice ha evidenziato, peraltro, la condotta dell'imputato il quale all'atto del controllo tentava prima di fuggire, poi consegnava una parte dello stupefacente lasciando occultata la parte restante consistente in cocaina e cercava poi di disfarsene in un momento successivo.

Quanto alle circostanze attenuanti, il giudice ha evidenziato l'assenza di elementi positivi valorizzabili e i numerosi precedenti penali per reati della stessa specie nonché la violazione della misura della detenzione domiciliare.

Peraltro, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] L. L. E..

A 13, MO26 [OSCURATO:PERSONA]' p...idi-2-io Merzia AVSa,,iij 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza pronunciata dal primo giudice per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione per uso non esclusivamente personale di grammi 11,64 di marijuana e di grammi 20,59 di cocaina. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, ben compatibile con un uso personale. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In ordine al primo motivo, il giudice a quo ha inferito la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta sulla persona dell'imputato, mentre si trovava sulla pubblica via a bordo di un'autovettura, già suddivisa in involucri, essendo peraltro rinvenuto sulla persona dell'imputato anche materiale atto al confezionamento della stessa. Il giudice ha evidenziato, peraltro, la condotta dell'imputato il quale all'atto del controllo tentava prima di fuggire, poi consegnava una parte dello stupefacente lasciando occultata la parte restante consistente in cocaina e cercava poi di disfarsene in un momento successivo. Quanto alle circostanze attenuanti, il giudice ha evidenziato l'assenza di elementi positivi valorizzabili e i numerosi precedenti penali per reati della stessa specie nonché la violazione della misura della detenzione domiciliare. Peraltro, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] L. L. E.. A 13, MO26 [OSCURATO:PERSONA]' p...idi-2-io Merzia AVSa,,iij 2
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