CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20.10.2025, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice delriesame, ha provveduto sulla richiesta di riesame dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale diMessina dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dellamisura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 575 cod. pen.1.1 La difesa aveva preliminarmente eccepito la mancata trasmissione dei verbali dis.i.t. delle figlie dell’indagato e del file audio contenente il c.d. monologo confessorio,chiedendone ai giudici del riesame l’acquisizione.Quanto al primo profilo, il Tribunale ha ritenuto di non potere dare corso alla richiesta diacquisizione dei verbali, trattandosi di atti non trasmessi dal p.m., e ha aggiunto che lamancata trasmissione degli atti, che pure erano stati utilizzati dal G.i.p., determina lacaducazione del provvedimento solo se si tratti di atti determinanti ai fini dell’applicazionedella misura. Nel caso di specie, la stessa difesa aveva eccepito che si trattasse di attirilevanti piuttosto a fini difensivi; comunque, anche la difesa ha dato atto che le dichiarazionisiano state riportate integralmente nell’ordinanza senza lamentare difformità rispetto alledichiarazioni effettivamente rese.Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta andasse presentatatempestivamente al pubblico ministero, il quale aveva depositato la trascrizione giàall’udienza di convalida dell’arresto, e che comunque l’omesso deposito dei files audio non èsanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione di unadocumentazione che dia conto del contenuto delle conversazioni.1.2 Ciò posto, il Tribunale ha operato una dettagliata ricostruzione del fatto - ovverol’omicidio di XXXXXXXXXXXXXX a seguito di asfissia meccanica violenta dovuta ad unostrangolamento con un tubo di gomma - ripercorrendo gli accertamenti svolti dalla poliziagiudiziaria, a partire dall’escussione a sommarie informazioni dei vicini di casa del decedutoe dei congiunti dell’indagato e dall’interrogatorio dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in seguito al qualevenivano acquisite le immagini di una telecamera di videosorveglianza: risultava dalla lorovisione che [OSCURATO:PERSONA] alle ore 20.06 del giorno del decesso transitava in direzionedell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e ripercorreva la stessa via all’inverso alle ore 20.16.L’ordinanza ha dato atto anche degli esiti provvisori dell’autopsia e di una relazionepsichiatrica provvisoria relativa alle condizioni di salute mentale dell’indagato, depositataprima dell’udienza.Sulla base delle risultanze investigative, il collegio ha ritenuto che il decesso diXXXXXXXXsia riconducibile all’azione violenta di un terzo e che il fatto sia attribuibileall’indagato, rigettando le doglianze difensive che si fondavano innanzitutto sulledichiarazioni del teste XXXXXXX, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato vivo ancora alleore 00.30 laddove il transito di [OSCURATO:PERSONA] verso l’abitazione del de cuius era statoregistrato diverse ore precedenti, e sulle dichiarazioni della sua convivente [OSCURATO:PERSONA],secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe uscito dalla propria abitazione durante la notte. Alriguardo, il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni di XXXXXXX, peraltro tuttoracoindagato, non sono attendibili, avendo egli fornito indicazioni incongrue sui dati temporali,e che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state ondivaghe, avendo lei stessa poiammesso di avere mentito. Di contro, la confessione stragiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] alle figlie èdotata di elevatissima credibilità.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto r icorso i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXXXXXX, art icolando due mot iv i .2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 268, 178, lett. c) cod. proc. pen., evizio di motivazione.All'udienza di riesame, era stata invocata la inutilizzabilità del piccolo stralcio diintercettazione del cosiddetto “monologo confessorio”, posto a fondamento della gravitàindiziaria per come ritenuta nell'ordinanza applicativa della misura cautelare.Infatti, il difensore, pur avendo tempestivamente fatto accesso al fascicolo delTribunale, non vi rinveniva né il file audio, né il relativo atto autorizzativo, rilevando altresì dinon essere mai stato destinatario di un avviso di deposito dell'intercettazione ambientalepresso l'archivio previsto dall'art. 269 cod. proc. pen., a partire dal quale avrebbe avutodiritto di ottenere la trasposizione sul nastro magnetico del materiale intercettato.Di conseguenza, era stata eccepita la nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.per non avere la difesa avuto la possibilità di ascoltare il file audio di un'intercettazione e,dunque, di verificare la trascrizione integrale che ne era stata fatta, con la conseguenza chela captazione non avrebbe potuto essere utilizzata.Peraltro, l'intercettazione in questione era uno degli elementi principali in ordine allagravità indiziaria, sicché a maggior ragione sarebbe stato necessario che il difensorepotesse disporre del dato fonico integrale, non potendosi ritenere sufficiente il cosiddettobrogliaccio, che peraltro contiene soltanto la trascrizione di uno stralcio operato dalla poliziagiudiziaria del file audio ascoltato. Di conseguenza, è contraddittoria l'ordinanza impugnatache si incentra anche sull'assenza di ogni doglianza circa la difformità tra l'ascolto e latrascrizione, essendo stata prima ancora impedita alla difesa, oltre che allo stesso Tribunale,la verifica del file audio.È, altresì, erronea la considerazione dei giudici del riesame circa la intempestività dellarichiesta difensiva di trasmissione del file audio, in quanto il difensore ha piuttostoevidenziato la mancata possibilità di ascolto che doveva essere garantita a seguitodell'avviso di deposito della intercettazione.È da ritenersi, pertanto, che il Tribunale non abbia fornito una congrua motivazione sulpunto della mancata conoscenza del contenuto delle intercettazioni, che invece, dalla letturadel piccolo stralcio, appare qualificabile come un lucido delirio.Il ricorso si duole ancora dell'ordinanza impugnata con riferimento al punto riguardantel'acquisizione delle sommarie informazioni rese dalle figlie dell'indagato. Lo stesso Tribunale,peraltro, ne fa discendere l’inutilizzabilità perché i verbali non sono stati trasmessi.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullagravità indiziaria.Il Tribunale – secondo il ricorso – non ha dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno portato ad affermare la sussistenza della gravità indiziaria. Escluso l'elementodell'intercettazione ambientale per i motivi esposti nel primo ricorso, gli indizi rimanenti sonodel tutto irrisori, in quanto fondati su dichiarazioni chiaramente inattendibili di XXXXXXX, cheperaltro è coindagato, della [OSCURATO:PERSONA] e della figlia dell’indagato, XXXXXX.La motivazione del Tribunale è contraddittoria anche quando afferma la inutilità delleapplicazioni installate dalle figlie su un cellulare nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] per tracciarnela posizione e gli spostamenti.Anche le immagini della videosorveglianza ritraggono [OSCURATO:PERSONA] transitare nel mentrefuma una sigaretta, così potendosene trarre conferma delle sue dichiarazioni sullacircostanza che sarebbe uscito di casa per il solo tempo necessario a recarsi a comprare lesigarette.Il ragionamento del Tribunale è, ancora, illogico e contraddittorio nella parte in cuiritiene attendibili le dichiarazioni di XXXXXXX a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre le ritieneinvece inattendibili a fini difensivi.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, osservando: a) quanto alla censura di inutilizzabilitàdell’intercettazione del monologo a contenuto confessorio, che non è supportatadall’allegazione di una tempestiva istanza che sia stata ignorata dal tribunale o dal pubblicoministero; b) quanto al rilievo attinente alle dichiarazioni testimoniali di XXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXX, che in realtà il Tribunale del riesame valuta come inutilizzabili nongià le dichiarazioni recanti de relato la confessione stragiudiziale dell’indagato (che poiutilizza nella motivazione del provvedimento), ma altri verbali recanti una sorta diritrattazione delle precedenti dichiarazioni, che, in questa fase, non inficia l’utilizzazione delledichiarazioni precedenti e che comunque il Tribunale valuta incidentalmente per saggiare latenuta delle prime dichiarazioni; c) quanto al secondo motivo, che appare generica e nonpersuasiva la critica dell’impianto logico della motivazione indiziaria e che anche lamotivazione che conduce il Tribunale del riesame, allo stato, ad escludere un vizio di mentecondizionante la capacità di intendere e di volere e l’incompatibilità con il regime custodialecarcerario è adeguata.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso sono infondati.1. Quanto al primo motivo, è innanzitutto infondata l ’eccezione relativaall’intercettazione ambientale contenente quello che viene definito il c.d. “monologoconfessorio”.La risposta del Tribunale all’eccezione proposta già all’udienza di riesame è immune davizi e richiama adeguatamente l’inosservanza da parte della difesa dell’onere di presentareal pubblico ministero una richiesta tempestiva di accesso al file audio dell’intercettazione.Giacché non è in discussione – l‘ordinanza impugnata lo afferma e il ricorso non losmentisce – che il pubblico ministero aveva depositato la trascrizione del c.d. monologoconfessorio sin dall’udienza di convalida dell’arresto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la richiesta avanzatadalla difesa dell’indagato, peraltro non al pubblico ministero, soltanto alla seconda udienzadinanzi al Tribunale del riesame il 20.10.2025 e dopo che il collegio aveva già aggiornato laprecedente udienza del 16.10.2025 per acquisire i decreti autorizzativi pure su richiesta delladifesa, è da considerarsi tardiva.Si tratta di affermazione pacificamente ricavabile dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità in tema di misura cautelari personali, secondo cui la difesa che deduca la nullità diordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici oinformatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive,utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere diprovare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzataall'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio delladocumentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/9/2018, Pannofino, Rv. 275065- 01; Sez.2, n. 43772 del 3/10/2013, Bathiri, Rv. 257304 – 01; Sez. 1, n. 18609 del 5/4/2011, Palmieri,Rv. 250276 - 01).Il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alleregistrazioni delle conversazioni telefoniche o delle riprese audiovisive utilizzate ai fini dellaapplicazione della misura cautelare costituisce causa di nullità dell'ordinanza che l’haapplicata sempre che il difensore dell ' interessato dimostri di essersi attivatotempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale (Sez. 2, n. 54721dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lafleur, Rv. 268916 – 01; cfr. anche Sez. 4, n. 25964 del 18/6/2021,Cespedes, Rv. 281974 – 01).Peraltro, sebbene il ricorrente opponga di non avere potuto esercitare primadell’udienza di riesame il diritto di richiedere l’accesso alla registrazione per non averericevuto il relativo avviso di deposito, deve rilevarsi che non sia revocabile in dubbio che larichiesta di accedere alle conversazioni utilizzate per adottare un’ordinanza cautelare – amaggior ragione quando, come nel caso di specie, ne sia stata già depositata la trascrizioneall’udienza di convalida della misura precautelare e il difensore abbia preso cognizione dellasua esistenza, oltre che della sua concreta rilevanza ai fini dell’avvenuta adozione delvincolo cautelare – determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvederetempestivamente anche prima del loro deposito, ex art. 268, comma 4, cod. proc. pen. (cfr.Sez. 4, n. 24866 del 28/5/2015, Palma, Rv. 263729 – 01; Sez. 2, n. 35692 del 17/4/2013,Conte, Rv. 256461; Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246908 – 01).Ciò posto, il Tribunale del riesame ha risposto convenientemente anche alla eccezioneconcernente l’omessa possibilità di ascoltare il file audio e di verificare la conformità dellatrascrizione, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di riesame,l'omesso deposito dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto diintercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente latrasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, chedia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della poliziagiudiziaria (Sez. 6, n. 22570 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cassese, Rv. 270036 – 01; Sez. 1, n. 15895 del9/1/2015, Riccio, Rv. 263107 – 01).È da ritenersi infondata, poi, anche la eccezione, egualmente articolata nel primomotivo di ricorso, relativa alla mancata trasmissione dei verbali di s.i.t. delle figliedell’indagato, XXXXXX e XXXXXXXXXXXXX.Si tratta, per quanto riportato dai giudici del riesame e non contestato nel ricorso, delledichiarazioni rese dalle donne il 29.9.2025, dopo avere già rilasciato il giorno prima altresommarie informazioni, la cui assunzione era stata ritualmente preceduta dall’avviso previstodall’art. 199 cod. proc. pen.Tali dichiarazioni successive, tuttavia, sono state riportate integralmente nell’ordinanza– circostanza, questa, non smentita dal ricorso – e, in realtà, sono per larga parteconfermative di quanto già dichiarato dalle [OSCURATO:PERSONA] nel precedente verbale del giornoprima, regolarmente depositato e reso disponibile all’indagato.In ogni caso, il contenuto del verbale, nonostante la mancata trasmissione, è statoespressamente preso in considerazione dal Tribunale del riesame, anche nella parte in cui ledichiaranti riferivano elementi non sfavorevoli al padre.Di conseguenza, è possibile fare applicazione del principio secondo cui l'omessatrasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelaredetermina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti nontrasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettandoall'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancatatrasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/2/2024, Bakar, Rv.286384 – 01; Sez. 3, n. 25632 del 29/1/2018, B., Rv. 273348 – 01; Sez. 5, n. 21205 del3/3/2017, Guglielmo, Rv. 270050 – 01).A questo proposito, il ricorso ha rimarcato il rilievo delle dichiarazioni non trasmesse delsecondo verbale del 29.9.2025 nella parte in cui le figlie dell’indagato palesavano dubbi circala certezza espressa il giorno precedente in ordine alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] eriferivano di un’applicazione installata sul telefono del padre da cui risultava che la seradell’omicidio egli non si fosse mosso da casa.Ma si tratta di passaggi espressamente riportati nell’ordinanza impugnata, nella qualeanzi si precisa specificamente che la loro valenza difensiva le rende utilizzabili, benché nontrasmesse, anche perché testualmente riportate nell’ordinanza genetica.Per effetto di ciò, il discorso si sposta su un piano diverso da quello della violazione dilegge dedotta nel motivo di ricorso e transita sul piano dell’apprezzamento di talidichiarazioni, che però è con tutta evidenza suscettibile di rientrare tutt’al più nel perimetrovalutativo delle doglianze di merito poste con il secondo motivo.Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, è essenzialmenterivalutativo.A tal proposito, mette conto ricordare che, in tema di misure cautelari personali, ilcontrollo del giudice di legittimità, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,consente, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di meritoai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv.276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc. Tiana,Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).Alla luce di questo consolidato orientamento, è da ritenersi che il secondo motivo diricorso contenga non più che la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze difatto già esaminate dai giudici di merito in modo non manifestamente illogico, nécontraddittorio.Si censura genericamente che il Tribunale non abbia datoadeguatamenteconto delragionamento che ha seguito in tema di sussistenza della gravità indiziaria, laddove invece igiudici del r iesame hanno passato dif fusamente in rassegna e apprezzatoapprofonditamente l’intero compendio investigativo, attribuendogli in modo coerente unacongrua valenza indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA].Le doglianze articolate nel ricorso, attenendo di volta in volta alla attendibilità dellepersone informate sui fatti o alla interpretazione delle immagini di videosorveglianza e delleintercettazioni, si risolvono, oltre quanto consentito in sede di legittimità, nella sollecitazionedi una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, mediantel’autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione dei fatti e di valutazione dellerisultanze investigative, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelliadottati dal giudice del merito.L’ordinanza impugnata, tuttavia, è sorretta da una motivazione rispettosa dei canonidella logica e dei principi di diritto, che, allo stato degli atti, assegna alle risultanzeinvestigative disponibili un plausibile significato di convalida della prospettazioneaccusatoria.Il ricorso non arriva a confutarla, nemmeno quando, nella parte terminale del secondomotivo, si duole ulteriormente della motivazione del Tribunale relativa alla compatibilità dellecondizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] con il regime carcerario.La doglianza è generica, in quanto rimanda in modo indeterminato e globale allarelazione del consulente del pubblico ministero, al cui contenuto peraltro si correla la stessadecisione del riesame.In difetto di specifiche allegazioni difensive, l’oggetto della relazione (peraltro,provvisoria) da apprezzare in questa sede è, allora, quello riportato nella stessa ordinanzaimpugnata, da cui risulta che il consulente non si esprima in termini di incompatibilità dellecondizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, ma segnali piuttosto la opportunità– “al fine esclusivo di garantire al [OSCURATO:PERSONA] delle cure individualizzanti” – di una suacollocazione in strutture più adeguate della casa circondariale nella quale è attualmentedetenuto, ove sia possibile la somministrazione di prestazioni sanitarie specialistiche inrelazione alla sua patologia psichica.Di conseguenza, il consulente non ha attestato l'incompatibilità delle condizioni disalute del soggetto con lo stato di detenzione, dovendosi intendere per tale anche quellocomma 4-ter dell’art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7713 del 6/12/2024, dep. 2025, G.,Rv. 287563 – 01; Sez. 6, n. 18891 del 24/1/2017, Policastri, Rv. 269889 – 01; Sez. 5, n.22977 del 13/5/2008, Buononato, Rv. 240488 – 01).Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, deve essere disatteso.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia delprovvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziarioove [OSCURATO:PERSONA] è attualmente ristretto.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.