CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2023
Cassazione n. 46200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento imposto a [OSCURATO:PERSONA] dal questore di Agrigento in data 18/05/2023, con il quale, nell'inibire per anni 3 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (c.d. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la stazione carabinieri di Canicattì al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate in casa dall'A.S.D. Canicattì e al quarantesimo minuto del solo primo tempo delle partite disputate in trasferta dalla stessa squadra. Nell'occasione il Giudice riduceva da tre a due anni il periodo di sottoposizione alle prescrizioni. 2. Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il Diliberto. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il profilo dell'effettivo coinvolgimento del Diliberto nelle contestate condotte di violenza sportiva, ritenendo che dalle immagini estrapolate non sia possibile evincere l'identità del soggetto ritratto; evidenzia inoltre come il GIP non abbia proceduto ad un corretto esame della personalità del proposto, come imporrebbe la disciplina delle misure di prevenzione; da ultimo sottolinea come non sia ravvisabile nella condotta individuale del Diliberto, alcun comportamento violento; 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alle modalità di presentazione, ritenute troppo gravose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto, oltre ad essere totalmente fattuale, viola il principio di autosufficienza del ricorso. Come sottolineato dal Procuratore generale, il provvedimento impugnato, richiamando gli atti di P.G., indica il ricorrente come soggetto più volte ripreso nell'atto di tentare, travisato da uno scaldacollo, lo scontro fisico con la tifoseria avversaria, impedito soltanto dall'azione di respingimento delle forze dell'ordine, identificato "senza ombra di dubbio" attraverso i fotogrammi che lo riprendevano nei momenti in cui abbassava l'indumento. Il ricorrente censura dette asserzioni, senza minimamente adempiere l'onere di autosufficienza del ricorso, asserendo che le immagini estrapolate e allegate all'Annotazione di P.G. non consentirebbero la certa individuazione del Diliberto. Il ricorso (cui non è neppure allegato il provvedimento del Questore) contrappone alla valutazione non manifestamente illogica del Gip, incentrata sulla reiterazione dei tentativi di attacco e sul travisamento, con l'asserita ma non documentata in alcun modo negazione dell'effettivo coinvolgimento del ricorrente in condotte di violenza attiva, limitandosi ad asserire che l'indagato avrebbe solamente reagito alle provocazioni della tifoseria avversaria. Infondata è poi la censura secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe proceduto ad una valutazione della pericolosità del proposto. Ed infatti, secondo l'indirizzo della Corte (Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020, Rv. 279826 - 01), «la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, impone al destinatario del divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni l'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tal caso, l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto mediante l'imposizione dell'obbligo». Come avvenuto nel caso di specie. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo. Ed infatti, il provvedimento impugnato, se ha effettuato una approfondita e ponderata analisi del presidio prevenzionale da applicare in concreto in relazione alla pericolosità del soggetto, culminato nella sensibile riduzione della durata della misura operata nel contesto della convalida, altrettanto non ha fatto in riferimento alle - gravose - modalità di presentazione, limitandosi (pag. 3) a soffermarsi sulla «non eccessiva distanza - 15 km - asseritamente sussistente tra le città di Canicattì e lo stadio dove gioca la squadra di casa» (sito nel comune di Ravanusa), per il resto rendendo una motivazione alquanto apodittica, laddove afferma che il presidio approntato sia necessario e proporzionato alla pericolosità del soggetto e che le modalità di firma imposte fossero necessarie ad evitare il reiterarsi di condotte analoghe a quelle censurate. La motivazione, sul punto, è apparente, non contenendo, al di là di generiche enunciazioni, elementi specializzanti che diano conto della necessità di un così gravoso onere di presentazione. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Agrigento, limitatamente alla frequenza dell'obbligo di presentazione per le gare calcistiche casalinghe, per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla frequenza dell'obbligo di presentazione correlato alle partite disputate in casa con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Agrigento. Dichiara inammiss