CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 42624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono oggi al vaglio di questa Corte due distinti provvedimenti. Da una parte, ad essere impugnata è la sentenza deliberata il 14 novembre 2022 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso dichiarando il falso quanto alla pendenza di procedimenti penali a suo carico in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda di subingresso in una concessione demaniale marittima. Dall'altra, è impugnata l'ordinanza con la quale la Corte di appello, il 23 febbraio 2023, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avanzata dalla difesa dell'imputato in ragione dell'entrata in vigore, nelle more del deposito della motivazione della Corte, della riforma Cartabia. 2. Il ricorso avverso la sentenza si compone di due motivi 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, confermato ancorché l'imputato non sapesse della condanna pregressa che aveva omesso di indicare, in quanto non era stato raggiunto, in quel procedimento, da notifica (perfezionatasi per compiuta giacenza) e, essendo passati diversi anni, presumeva che, quando aveva reso la dichiarazione "incriminata", il reato fosse prescritto. La risposta della Corte di appello alla censura sul punto — che aveva reputato indicativa di conoscenza la richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari — sarebbe illogica perché questo non escludeva che il prevenuto, passati molti anni, potesse ritenere che fosse stata dichiarata la prescrizione. La Corte di merito avrebbe errato nell'attribuire al meccanismo notificatorio della compiuta giacenza un'effettiva efficacia informativa circa l'esistenza del processo, in spregio all'indirizzo legislativo che ha condotto all'abbandono del processo contumaciale; inoltre la Corte distrettuale avrebbe trascurato che la richiesta di interrogatorio era stata formulata non già personalmente dall'imputato, ma dal suo difensore. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., legato non già alla gravità del fatto oggi sub iudice ma a quella del reato oggetto del procedimento che l'imputato aveva taciuto nella dichiarazione. 3. L'unico motivo di ricorso contro l'ordinanza lamenta erronea applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95 dlgs. 150 del 2022. La Corte di appello — spiega il ricorrente — ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria formulata successivamente al deposito della sentenza e prima della sua irrevocabilità, ancorché l'istanza non potesse essere presentata prima della conclusione del giudizio di appello — il 14 novembre 2022 — perché in quella data non era ancora in vigore la riforma Cartabia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel complesso, infondato in entrambe le sue articolazioni.1. Quanto alle censure che riguardano la sentenza, si osserva quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso — con cui la parte denunzia vizio di motivazione circa la conferma del giudizio di penale responsabilità — è reiterativo di questione già posta al Giudice di appello e da questi risolta con motivazione priva di vizi logici. Non è irrazionale, infatti, il ragionamento della Corte di appello quando associa alla richiesta di interrogatorio la conoscenza del procedimento, a nulla rilevando che tale richiesta — come peraltro solo affermato ma non documentato dal ricorrente — fosse stata presentata dal difensore dell'epoca, giacché — anche a voler ritenere che, in teoria, difensore e assistito possano non concordare dettagliatamente le scelte tecnico-processuali — si trattava, nella specie, di una opzione difensiva che implicava un coinvolgimento diretto dell'imputato (che avrebbe dovuto o che ha partecipato all'interrogatorio) e della quale, pertanto, egli doveva essere stato certamente informato. D'altronde, se la dichiarazione "incriminata", come affermato in sentenza e non contestato dal prevenuto, era quella di non avere "procedimenti" penali pendenti, la sola esistenza dell'indagine nella quale si inserivano la nomina fiduciaria e la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari generava l'obbligo di dichiarazione, data la nozione del termine "procedimento", che ricomprende in sé anche la fase delle indagini preliminari. Da qui l'irrilevanza di ogni questione sul portato informativo della notifica per compiuta giacenza del decreto di citazione a giudizio, peraltro anch'essa non documentata. 1.2. Il secondo motivo del ricorso contro la sentenza è infondato dal momento che la motivazione che regge il diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto non è viziata, giacché la Corte di appello ha sì fatto riferimento alla gravità delle imputazioni del procedimento taciuto, ma solo per ricavarne la connotazione negativa del procedimento sub iudice in ragione, appunto, della gravità degli addebiti che erano stati nascosti all'autorità cui l'autodichiarazione era destinata. 2. Venendo alla censura contro l'ordinanza con cui la Corte di appello ha negato all'imputato la sostituzione della pena, il Collegio osserva quanto segue. Il ricorso è inammissibile per due ragioni. 2.1. In primo luogo, la richiesta è inammissibile in quanto essa non è stata devoluta al Giudice di appello con uno specifico motivo benché, anche nel precedente assetto normativo ante dlgs. 150 del 2022, ciò fosse già consentito perché all'imputato è stata inflitta una pena che sarebbe stato possibile sostituire con quella pecuniaria ben prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia. Al prevenuto, infatti, è stata irrogata la pena di due mesi di reclusione che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, I. 689 del 1981 ante d.lgs. 150 del 2022, poteva essere sostituita con quella pecuniaria, che poteva fare luogo di quella detentiva fino a sei mesi. Ne consegue che oggi la parte non può dolersi di un'omessa statuizione che egli stesso non ha sollecitato e sulla quale il Giudice di appello non aveva un autonomo potere di attivazione la cui mancanza possa essere oggi in questa sede censurata. Tale conclusione è autorevolmente supportata dalla decisione della Sezioni Unite secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125). 2.1. In secondo luogo, la richiesta di sostituzione, a lume della disciplina introdotta dal d.lgs 150 del 2022, non poteva più essere utilmente richiesta alla Corte di appello dopo la sua entrata in vigore. A questo riguardo, appare opportuno ricostruire la disciplina di nuovo conio e quella transitoria applicabile nella specie. L'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150 del 2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce, al primo comma, che "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso». Nel caso in esame, alla data del 30 dicembre 2022, era già stata pronunciata non solo la sentenza di primo grado, ma anche quella di secondo grado, pertanto occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla disciplina transitoria. L'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 prevede che: «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza». Ciò posto, appare cruciale stabilire se il presente processo, alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, fosse "pendente" in appello. La risposta deve essere negativa giacché, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la deliberazione della sentenza - mediante lettura del dispositivo - determina la pendenza del procedimento nel grado successivo di giudizio (cfr. per tutte Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810; Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012); restando invece del tutto irrilevanti, a tali fini, sia il momento del deposito della motivazione (erroneamente valorizzato dalla Corte di appello) sia la pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione (dato su cui fa leva il ricorso). A ciò si aggiunga che, sul tema specifico, si è pronunciata di recente la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 832/2023 del 21/06/2023, dep. 2/08/2023, ric. Sabatini), sancendo che: "Ai fini dell'operatività dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante disposizioni transitorie in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione." Nella specie la sentenza di appello è stata deliberata il 14 novembre 2022, quindi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente non dinanzi alla Corte di appello ma innanzi alla Corte di cassazione, sicché "scattava" la competenza del giudice dell'esecuzione, ergo al momento di presentazione dell'istanza ex art. 545 bis cod. proc. pen., la Corte di appello (e, in generale, il giudice della cognizione) era funzionalmente incompetente, pertanto il giudice di secondo grado non avrebbe potuto pronunciarsi sull'istanza (confermando o integrando il dispositivo). 3. Il ricorso va dunque rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento d