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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 10474/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21135-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].RR. [OSCURATO:PERSONA] E RUGGI D'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21135/2017 Cron.

Rep.

Ud.15/03/2023 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 534/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 596/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO -che, con sentenza del 27 giugno 2017, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] OO.RR “[OSCURATO:PERSONA] di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, avente ad oggetto la condanna dell’Azienda sanitaria predetta al risarcimento del danno in favore dell’istante, infermiera professionale addetta al reparto di bronco- pneumologia, conseguente al mobbing di cui sarebbe stata fatta oggetto da partedel primario del reparto medesimo ed al demansionamento subito per non essersi l’Azienda avvalsa, ai fini della copertura di una posto di caposala, dello scorrimento della graduatoria della selezione, cui la Tarcinale aveva partecipato risultando idonea, allorquando la lavoratrice stessa era venuta a trovarsi in posizione utile; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, escluso il carattere persecutorio con riferimento alle principali condotte di mobbing prospettate, non essendo mai stato accertato alcun carattere persecutorio dei quattro procedimenti disciplinari cui era stata sottoposta la Tarcinale nei 14 anni (dal 1991 al 2005) di assegnazione al reparto, non rispondendo a verità l’essere stata la sola ricorrente fatta oggetto di contestazione dei disservizi attribuibili anche ai colleghi; aggiungeva la Corte territoriale che rientrava nella discrezionalità dell’Azienda il ricorso allo scorrimento della graduatoria per la copertura del posto di caposala, in relazione al quale, peraltro, non risultava che la ricorrente avesse messo in mora l’Azienda prima della scadenza della graduatoria né che ella avesse partecipato al concorso successivamente indetto; infine, escludeva il carattere demansionante del trasferimento al reparto di medicina generale, avendo la Tarcinale continuato a svolgervi mansioni proprie della qualifica di appartenenza, così come ne escludeva il nesso causale con il pregiudizio psicofisico lamentato dall’attrice, insorto solo dal 2005, allorché con il trasferimento ella era stata allontanata dal primario individuato come responsabile del mobbing, così da indurre a ritenere la dedotta malattia psichica frutto di una particolare sensibilità soggettiva; -che per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda ospedaliera; - che l’Azienda controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO -che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di insufficiente e carente motivazione, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda, che attesterebbe la ricorrenza di episodi pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelli esaminati dalla sentenza impugnata, con conseguente asserita carenza di motivazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2049 e 1218 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver adeguatamente condotto l’accertamento delle deduzioni di cui al ricorso sotto il profilo della rilevanza delle stesse alla stregua degli invocati parametri normativi, che sanciscono la responsabilità del soggetto datore a fronte della lesione dell’integrità fisica e della dignità morale del lavoratore ove anche determinata da altro dipendente gerarchicamente sovraordinato; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 626/1994 unitamente alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, la ricorrente ribadisce -con riferimento ai parametri normativi qui invocati -la medesima censura di cui al motivo che precede; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, per essere palesemente volti a sollecitare un riesame del merito della vicenda alla luce di una diversa valutazione della medesima, prospettata in opposizione all’apprezzamento che dei medesimi fatti, puntualmente presi in esame dalla Corte territoriale, questa ha operato, così da risultare quell’apprezzamento non più sindacabile in questa sede; -che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21135-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].RR. [OSCURATO:PERSONA] E RUGGI D'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21135/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 534/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 596/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 27 giugno 2017, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] OO.RR “[OSCURATO:PERSONA] di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, avente ad oggetto la condanna dell’Azienda sanitaria predetta al risarcimento del danno in favore dell’istante, infermiera professionale addetta al reparto di bronco- pneumologia, conseguente al mobbing di cui sarebbe stata fatta oggetto da partedel primario del reparto medesimo ed al demansionamento subito per non essersi l’Azienda avvalsa, ai fini della copertura di una posto di caposala, dello scorrimento della graduatoria della selezione, cui la Tarcinale aveva partecipato risultando idonea, allorquando la lavoratrice stessa era venuta a trovarsi in posizione utile; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, escluso il carattere persecutorio con riferimento alle principali condotte di mobbing prospettate, non essendo mai stato accertato alcun carattere persecutorio dei quattro procedimenti disciplinari cui era stata sottoposta la Tarcinale nei 14 anni (dal 1991 al 2005) di assegnazione al reparto, non rispondendo a verità l’essere stata la sola ricorrente fatta oggetto di contestazione dei disservizi attribuibili anche ai colleghi; aggiungeva la Corte territoriale che rientrava nella discrezionalità dell’Azienda il ricorso allo scorrimento della graduatoria per la copertura del posto di caposala, in relazione al quale, peraltro, non risultava che la ricorrente avesse messo in mora l’Azienda prima della scadenza della graduatoria né che ella avesse partecipato al concorso successivamente indetto; infine, escludeva il carattere demansionante del trasferimento al reparto di medicina generale, avendo la Tarcinale continuato a svolgervi mansioni proprie della qualifica di appartenenza, così come ne escludeva il nesso causale con il pregiudizio psicofisico lamentato dall’attrice, insorto solo dal 2005, allorché con il trasferimento ella era stata allontanata dal primario individuato come responsabile del mobbing, così da indurre a ritenere la dedotta malattia psichica frutto di una particolare sensibilità soggettiva; -che per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda ospedaliera; - che l’Azienda controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO -che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di insufficiente e carente motivazione, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda, che attesterebbe la ricorrenza di episodi pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelli esaminati dalla sentenza impugnata, con conseguente asserita carenza di motivazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2049 e 1218 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver adeguatamente condotto l’accertamento delle deduzioni di cui al ricorso sotto il profilo della rilevanza delle stesse alla stregua degli invocati parametri normativi, che sanciscono la responsabilità del soggetto datore a fronte della lesione dell’integrità fisica e della dignità morale del lavoratore ove anche determinata da altro dipendente gerarchicamente sovraordinato; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 626/1994 unitamente alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, la ricorrente ribadisce -con riferimento ai parametri normativi qui invocati -la medesima censura di cui al motivo che precede; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, per essere palesemente volti a sollecitare un riesame del merito della vicenda alla luce di una diversa valutazione della medesima, prospettata in opposizione all’apprezzamento che dei medesimi fatti, puntualmente presi in esame dalla Corte territoriale, questa ha operato, così da risultare quell’apprezzamento non più sindacabile in questa sede; -che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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