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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 26409/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/02/2026 del TRIBUNALE di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TomasoEpidendio, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina ha dichiarato nondoversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2), 62 n. 5 cod. pen.commesso ai danni di un esercizio commerciale adibito a rivendita di giornali etabacchi, con violenza sulle cose e con la circostanza aggravante della minoratadifesa.2.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Messina, articolando un unico motivo (diseguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.),con il quale ha denunciato la violazione della legge penale per avere il Tribunaleerroneamente individuato in sette anni e sei mesi il termine di prescrizioneapplicabile alla fattispecie, senza considerare che, in presenza di due circostanzeaggravanti, il termine di prescrizione è pari ad anni dodici e sei mesi, in ragionedella misura massima della pena edittale irrogabile di anni dieci.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

L’art. 157 cod. pen. prevede che «per determinare Il tempo necessario aprescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato otentato, senza tenere conto della diminuzione per le circostanze attenuanti edell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le qualila legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quello adeffetto speciale nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previstoper l'aggravante».2.

L’art. 624 cod. pen. stabilisce che il reato di furto è punito con la reclusioneda sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 ad euro 516.L’art. 625, comma 1, cod. pen. stabilisce che la pena per il reato è dellareclusione da due a sei anni, e della multa da euro 927 ad euro 1.500, nell’ipotesidi furto aggravato dal ricorrere di una sola circostanza, fra quelle previste dallamedesima norma o dall’art. 61 cod. pen; ai sensi dell’art. 625, comma 2, cod.pen.,invece, «se concorrono due o più delle circostanze aggravanti previste dai numeriprecedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicatenell’art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206a euro 1.549».3.

Nella fattispecie in esame, in ragione della contestazione di due distinteaggravanti, ad effetto speciale e accertate come configurabili, nei loro presuppostioggettivi, dal Tribunale - quelle di cui all’art. 61 n. 5) e 625 n. 2) cod. pen.) – iltermine di prescrizione deve essere commisurato alla diversa misura edittale dellapena massima di dieci anni, cui deve aggiungersi l’aumento di un quarto (ovverodi due anni e sei mesi) ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen.Il ricorso è, pertanto, fondato essendo la pronuncia impugnata frutto di unaviziata individuazione del termine di prescrizione, risultato di una erroneainterpretazione delle suindicate norme.4.

Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto con annullamento dellasentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione pernuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diMessina, in diversa persona fisica.Così deciso il 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/02/2026 del TRIBUNALE di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TomasoEpidendio, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina ha dichiarato nondoversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2), 62 n. 5 cod. pen.commesso ai danni di un esercizio commerciale adibito a rivendita di giornali etabacchi, con violenza sulle cose e con la circostanza aggravante della minoratadifesa.2. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Messina, articolando un unico motivo (diseguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.),con il quale ha denunciato la violazione della legge penale per avere il Tribunaleerroneamente individuato in sette anni e sei mesi il termine di prescrizioneapplicabile alla fattispecie, senza considerare che, in presenza di due circostanzeaggravanti, il termine di prescrizione è pari ad anni dodici e sei mesi, in ragionedella misura massima della pena edittale irrogabile di anni dieci.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. L’art. 157 cod. pen. prevede che «per determinare Il tempo necessario aprescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato otentato, senza tenere conto della diminuzione per le circostanze attenuanti edell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le qualila legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quello adeffetto speciale nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previstoper l'aggravante».2. L’art. 624 cod. pen. stabilisce che il reato di furto è punito con la reclusioneda sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 ad euro 516.L’art. 625, comma 1, cod. pen. stabilisce che la pena per il reato è dellareclusione da due a sei anni, e della multa da euro 927 ad euro 1.500, nell’ipotesidi furto aggravato dal ricorrere di una sola circostanza, fra quelle previste dallamedesima norma o dall’art. 61 cod. pen; ai sensi dell’art. 625, comma 2, cod.pen.,invece, «se concorrono due o più delle circostanze aggravanti previste dai numeriprecedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicatenell’art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206a euro 1.549».3. Nella fattispecie in esame, in ragione della contestazione di due distinteaggravanti, ad effetto speciale e accertate come configurabili, nei loro presuppostioggettivi, dal Tribunale - quelle di cui all’art. 61 n. 5) e 625 n. 2) cod. pen.) – iltermine di prescrizione deve essere commisurato alla diversa misura edittale dellapena massima di dieci anni, cui deve aggiungersi l’aumento di un quarto (ovverodi due anni e sei mesi) ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen.Il ricorso è, pertanto, fondato essendo la pronuncia impugnata frutto di unaviziata individuazione del termine di prescrizione, risultato di una erroneainterpretazione delle suindicate norme.4. Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto con annullamento dellasentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione pernuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diMessina, in diversa persona fisica.Così deciso il 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]