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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 21624/2026

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ntato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 315/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 17/02/2021 R.G.N. 357/2020;Numero registro generale 11450/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 21624/202611/02/2026 e 13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

SIMONAData pubblicazione 24/06/2026MAGNANENSI.1.INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n.315/2021 della Corte d’appello di Napoli che ha confermato lapronuncia del Tribunale di Nola che aveva accolto l’opposizionead avviso di addebito di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.con controricorso.3.Chiamata la causa all’odierna adunanza camerale, il Collegioha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.INPS propone un unico motivo di censura, per violazione efalsa applicazione dell’art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. n.375/1993 nel testo sostituito dall’art. 9 ter, comma 3, del d.l.n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n.608/1996 con riferimento all’art. 9, comma 5, della leggen.67/1988 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. avendo la Corte ritenuto che la sanzione di cui all’art. 9ter,ossia la perdita di ogni beneficio di legge in caso di dichiarazionidi manodopera finalizzate all'indebita attribuzione di giornatelavorative, riguardi solo i benefici contributivi relativi ai rapportidi lavoro fittizi e non la totalità dei rapporti di lavoro facenti capoal datore di lavoro agricolo che ha effettuato le dichiarazioni.2.La Corte ha così motivato.Numero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026-[OSCURATO:PERSONA] Agricola s.c.a.Nru.ml.e ro hdi ara ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026opposto un avviso di addebito relativo ad omissioni contributiveper il periodo luglio 2008/dicembre 2012 contestando nel meritodi aver sempre regolarmente inquadrato i propri dipendenti conpuntuale versamento dei contributi; di essere una aziendaagricola operante a mutualità prevalente ed in possesso deirequisiti per fruire dei benefici contributivi di cui alla legge n.984/1977 da cui era stata dichiarata illegittimamente decaduta;che a nulla rilevava a tal fine la contestata commercializzazionedi prodotti non coltivati direttamente dai soci conferitori, inquanto legati pur sempre all’ente da contratti di tipo associativo;che nel verbale ispettivo sotteso all’avviso si faceva riferimentoanche alla posizione del legale rappresentante, senza nullaspecificare, se non la contestazione del suo rapporto di lavoro;che il disconoscimento del rapporto per tutti i lavoratori assuntinel periodo era illegittimo.-Il Tribunale ha accolto il ricorso ed INPS ha appellatosostenendo che primo giudice aveva errato nel ritenere che larevoca degli sgravi fosse stata determinata dal disconoscimentodel carattere di azienda agricola della società, perché la effettivaragione del provvedimento era il disconoscimento dei plurimirapporti di lavoro agricolo asseritamente intercorsi conl’amministratore, che ne aveva ammesso la falsità, il checomportava la decadenza di benefici ex art. 9ter, comma 3, deld.l. n. 510/1996 anche per tutti i dipendenti denunciati comeoperai agricoli, di tal chè erano stati recuperati tutti i contributirelativi ai periodi in cui l’amministratore era stato falsamentedenunciato quale operaio agricolo.-L’appello è infondato.-L’inaccoglibilità delle deduzioni dell’INPS risulta “dalla meralettura delle difese svolte dall’Istituto in primo grado, quandoNumero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026l’attività difensiva fu quasi esclusivamente basataN umesruo dlli era ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026caratteristiche della società”.-Tanto è vero che la memoria si dilunga sulla distribuzionedell’onere della prova nel caso di revoca di agevolazioni eaffronta in maniera approfondita la spettanza dei beneficiprevidenziali in relazione alla manipolazione, trasformazione ecommercializzazione dei prodotti agricoli e solo nella secondaparte dell’atto di tratta della posizione dell’amministratore,senza farne discendere quelle rilevanti conseguenze indicatesolo nell’atto di appello.-Se la ragione dell’avviso di addebito fosse stata la falsità deirapporti di lavoro dell’amministratore, non vi sarebbe statoalcun bisogno di esaminare le caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] di affermare che, in ragione della tipologia di attivitàesercitata e della provenienza dei prodotti agricoli, ad essa nonspettavano i benefici fruiti, sarebbe stato sufficiente e logicoriferirsi alla posizione dell’amministratore, anche richiamando lanorma sanzionatoria applicata.-Comunque, quanto alle conseguenze dell’infrazione(sussistente, per ammissione dello stesso legalerappresentante), la integrale perdita delle agevolazioniaccordate in relazione anche a rapporti di lavoro per i quali ladenuncia era stata veridica non appare corretta alla luce dellalettera della legge, che può ben essere riferita, in sintonia con ilprincipio di proporzionalità delle sanzioni, solamente al rapportoin ordine al quale la dichiarazione sia risultata inveritiera.-La sentenza va confermata, “occorrendo tuttavia precisare cheresta nella facoltà dell’INPS di sanzionare la specifica situazioneriguardante l’amministratore unico per le violazioni riscontrate,stante l’interruzione del termine di prescrizione a mezzo deiverbali ispettivi emessi”.Numero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/20263.Il ricorso è inammissibile.

Numero di raccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/20263.1.

Si legge nella pronuncia gravata che la decisione di primogrado era stata appellata da INPS sulla base del solo fatto cheil Tribunale avrebbe equivocato sulle ragioni deldisconoscimento degli sgravi, in quanto, secondo la tesisostenuta in sede di gravame dall’Istituto, l'unico motivofondante l’avviso di addebito doveva ritenersi la perdita deibenefici contributivi in conseguenza della illegittimacomunicazione del rapporto di lavoro subordinato del legalerappresentante, che era stato disconosciuto: INPS lamentava,infatti, l’erroneità della decisione “per aver ritenuto che l’Istitutoavesse basato la revoca degli sgravi sul disconoscimento delcarattere di azienda agricola della società”, poiché, invece, “laeffettiva ragione del provvedimento” era “costituita daldisconoscimento dei plurimi rapporti di lavoro agricoloasseritamente intercorsi con l’amministratore unico, che neaveva ammesso la falsità”.3.2.

Sul punto la Corte territoriale afferma, invece, che nessunerrore era stato commesso dal Tribunale nella individuazionedelle ragioni alla base della pretesa di cui all’avviso opposto: ciòdoveva ritenersi alla luce del contenuto delle difese svoltedall’INPS in primo grado, ove l’attività difensiva era stata quasiesclusivamente incentrata sulle caratteristiche della societàopponente, sulla distribuzione dell’onere della prova in caso direvoca delle agevolazioni e si era diffusa approfonditamentesulla spettanza dei benefici accordati in relazione allamanipolazione, trasformazione e commercializzazione deiprodotti agricoli.Ad avviso del Collegio del merito, conferma della correttezzadella interpretazione offerta dal Tribunale si traeva altresì daltesto dei verbali ispettivi costituenti il presupposto logicoNumero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026dell’avviso di addebito, ove “la quasi totalità della parte Nmumoertoi dvi ara ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026è incentrata su questioni che, a detta dello stesso ente, nonassumono alcun rilievo ai fini della decisione”.3.3.

Il nucleo della ratio decidendi – con cui viene confermata ladecisione del primo giudice laddove aveva accolto il ricorso inopposizione in quanto l’avviso di addebito era basato suldisconoscimento della natura agricola della società appellata etale disconoscimento era stato smentito in giudizio – non è statoaggredito dal ricorso di legittimità, che è incentratoesclusivamente su un diverso profilo, quello per cui, allainfrazione consistita nella comunicazione di un rapporto dilavoro subordinato poi non rivelatosi tale, dovrebbe conseguire,secondo l’Istituto, l’integrale perdita delle agevolazioniaccordate per tutti i dipendenti, profilo su cui la Corte, adabundantiam, ha invece affermato che la perdita integrale nonpoteva, comunque, ritenersi corretta alla luce della letteradell’art. 20 del d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art.9ter, comma 3, del d.l. n. 510/1996.Le doglianze dell’Istituto non si confrontano con la parte motivadella sentenza gravata secondo cui il Tribunale avevacorrettamente inquadrato la causale della pretesa ed avevaritenuto che a base dell’avviso di addebito vi fosse ildisconoscimento della natura agricola della società appellata,con la conseguenza che le censure in appello dall’Istituto noncoglievano nel segno, non essendo aderenti allo sviluppoprocessuale precedente ed alle ragioni della decisione.Coerentemente con la detta ratio decidendi, la pronuncia – puraffermando che la infrazione concernente la posizione del sig.Trinchese era sussistente – non ha concluso accogliendo ilgravame in parte qua ma lo ha respinto integralmente ed haaggiunto che “resta nella facoltà dell’INPS sanzionare laNumero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026specifica situazione riguardante l’amministratore unicoN upmeerro dli era ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026violazioni riscontrate”.Il motivo del ricorso, per come strutturato, sul punto nullaargomenta, con la conseguenza che risulta non scalfito dallecensure il nucleo della decisione, non avendo INPS argomentatoalcunchè a fronte delle affermazioni con cui la Corte hadelimitato il fondamento dell’oggetto del contendere in terminidivergenti da come dinanzi a lei preteso dall’Istituto.4.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue condanna allespese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna INPS al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 12.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori comeper legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 febbraio2026-13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 315/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 17/02/2021 R.G.N. 357/2020;Numero registro generale 11450/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2400/2026Numero di raccolta generale 21624/202611/02/2026 e 13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. SIMONAData pubblicazione 24/06/2026MAGNANENSI.1.INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n.315/2021 della Corte d’appello di Napoli che ha confermato lapronuncia del Tribunale di Nola che aveva accolto l’opposizionead avviso di addebito di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.con controricorso.3.Chiamata la causa all’odierna adunanza camerale, il Collegioha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.INPS propone un unico motivo di censura, per violazione efalsa applicazione dell’art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. n.375/1993 nel testo sostituito dall’art. 9 ter, comma 3, del d.l.n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n.608/1996 con riferimento all’art. 9, comma 5, della leggen.67/1988 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. avendo la Corte ritenuto che la sanzione di cui all’art. 9ter,ossia la perdita di ogni beneficio di legge in caso di dichiarazionidi manodopera finalizzate all'indebita attribuzione di giornatelavorative, riguardi solo i benefici contributivi relativi ai rapportidi lavoro fittizi e non la totalità dei rapporti di lavoro facenti capoal datore di lavoro agricolo che ha effettuato le dichiarazioni.2.La Corte ha così motivato.Numero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026-[OSCURATO:PERSONA] Agricola s.c.a.Nru.ml.e ro hdi ara ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026opposto un avviso di addebito relativo ad omissioni contributiveper il periodo luglio 2008/dicembre 2012 contestando nel meritodi aver sempre regolarmente inquadrato i propri dipendenti conpuntuale versamento dei contributi; di essere una aziendaagricola operante a mutualità prevalente ed in possesso deirequisiti per fruire dei benefici contributivi di cui alla legge n.984/1977 da cui era stata dichiarata illegittimamente decaduta;che a nulla rilevava a tal fine la contestata commercializzazionedi prodotti non coltivati direttamente dai soci conferitori, inquanto legati pur sempre all’ente da contratti di tipo associativo;che nel verbale ispettivo sotteso all’avviso si faceva riferimentoanche alla posizione del legale rappresentante, senza nullaspecificare, se non la contestazione del suo rapporto di lavoro;che il disconoscimento del rapporto per tutti i lavoratori assuntinel periodo era illegittimo.-Il Tribunale ha accolto il ricorso ed INPS ha appellatosostenendo che primo giudice aveva errato nel ritenere che larevoca degli sgravi fosse stata determinata dal disconoscimentodel carattere di azienda agricola della società, perché la effettivaragione del provvedimento era il disconoscimento dei plurimirapporti di lavoro agricolo asseritamente intercorsi conl’amministratore, che ne aveva ammesso la falsità, il checomportava la decadenza di benefici ex art. 9ter, comma 3, deld.l. n. 510/1996 anche per tutti i dipendenti denunciati comeoperai agricoli, di tal chè erano stati recuperati tutti i contributirelativi ai periodi in cui l’amministratore era stato falsamentedenunciato quale operaio agricolo.-L’appello è infondato.-L’inaccoglibilità delle deduzioni dell’INPS risulta “dalla meralettura delle difese svolte dall’Istituto in primo grado, quandoNumero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026l’attività difensiva fu quasi esclusivamente basataN umesruo dlli era ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026caratteristiche della società”.-Tanto è vero che la memoria si dilunga sulla distribuzionedell’onere della prova nel caso di revoca di agevolazioni eaffronta in maniera approfondita la spettanza dei beneficiprevidenziali in relazione alla manipolazione, trasformazione ecommercializzazione dei prodotti agricoli e solo nella secondaparte dell’atto di tratta della posizione dell’amministratore,senza farne discendere quelle rilevanti conseguenze indicatesolo nell’atto di appello.-Se la ragione dell’avviso di addebito fosse stata la falsità deirapporti di lavoro dell’amministratore, non vi sarebbe statoalcun bisogno di esaminare le caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] di affermare che, in ragione della tipologia di attivitàesercitata e della provenienza dei prodotti agricoli, ad essa nonspettavano i benefici fruiti, sarebbe stato sufficiente e logicoriferirsi alla posizione dell’amministratore, anche richiamando lanorma sanzionatoria applicata.-Comunque, quanto alle conseguenze dell’infrazione(sussistente, per ammissione dello stesso legalerappresentante), la integrale perdita delle agevolazioniaccordate in relazione anche a rapporti di lavoro per i quali ladenuncia era stata veridica non appare corretta alla luce dellalettera della legge, che può ben essere riferita, in sintonia con ilprincipio di proporzionalità delle sanzioni, solamente al rapportoin ordine al quale la dichiarazione sia risultata inveritiera.-La sentenza va confermata, “occorrendo tuttavia precisare cheresta nella facoltà dell’INPS di sanzionare la specifica situazioneriguardante l’amministratore unico per le violazioni riscontrate,stante l’interruzione del termine di prescrizione a mezzo deiverbali ispettivi emessi”.Numero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/20263.Il ricorso è inammissibile. Numero di raccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/20263.1. Si legge nella pronuncia gravata che la decisione di primogrado era stata appellata da INPS sulla base del solo fatto cheil Tribunale avrebbe equivocato sulle ragioni deldisconoscimento degli sgravi, in quanto, secondo la tesisostenuta in sede di gravame dall’Istituto, l'unico motivofondante l’avviso di addebito doveva ritenersi la perdita deibenefici contributivi in conseguenza della illegittimacomunicazione del rapporto di lavoro subordinato del legalerappresentante, che era stato disconosciuto: INPS lamentava,infatti, l’erroneità della decisione “per aver ritenuto che l’Istitutoavesse basato la revoca degli sgravi sul disconoscimento delcarattere di azienda agricola della società”, poiché, invece, “laeffettiva ragione del provvedimento” era “costituita daldisconoscimento dei plurimi rapporti di lavoro agricoloasseritamente intercorsi con l’amministratore unico, che neaveva ammesso la falsità”.3.2. Sul punto la Corte territoriale afferma, invece, che nessunerrore era stato commesso dal Tribunale nella individuazionedelle ragioni alla base della pretesa di cui all’avviso opposto: ciòdoveva ritenersi alla luce del contenuto delle difese svoltedall’INPS in primo grado, ove l’attività difensiva era stata quasiesclusivamente incentrata sulle caratteristiche della societàopponente, sulla distribuzione dell’onere della prova in caso direvoca delle agevolazioni e si era diffusa approfonditamentesulla spettanza dei benefici accordati in relazione allamanipolazione, trasformazione e commercializzazione deiprodotti agricoli.Ad avviso del Collegio del merito, conferma della correttezzadella interpretazione offerta dal Tribunale si traeva altresì daltesto dei verbali ispettivi costituenti il presupposto logicoNumero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026dell’avviso di addebito, ove “la quasi totalità della parte Nmumoertoi dvi ara ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026è incentrata su questioni che, a detta dello stesso ente, nonassumono alcun rilievo ai fini della decisione”.3.3. Il nucleo della ratio decidendi – con cui viene confermata ladecisione del primo giudice laddove aveva accolto il ricorso inopposizione in quanto l’avviso di addebito era basato suldisconoscimento della natura agricola della società appellata etale disconoscimento era stato smentito in giudizio – non è statoaggredito dal ricorso di legittimità, che è incentratoesclusivamente su un diverso profilo, quello per cui, allainfrazione consistita nella comunicazione di un rapporto dilavoro subordinato poi non rivelatosi tale, dovrebbe conseguire,secondo l’Istituto, l’integrale perdita delle agevolazioniaccordate per tutti i dipendenti, profilo su cui la Corte, adabundantiam, ha invece affermato che la perdita integrale nonpoteva, comunque, ritenersi corretta alla luce della letteradell’art. 20 del d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art.9ter, comma 3, del d.l. n. 510/1996.Le doglianze dell’Istituto non si confrontano con la parte motivadella sentenza gravata secondo cui il Tribunale avevacorrettamente inquadrato la causale della pretesa ed avevaritenuto che a base dell’avviso di addebito vi fosse ildisconoscimento della natura agricola della società appellata,con la conseguenza che le censure in appello dall’Istituto noncoglievano nel segno, non essendo aderenti allo sviluppoprocessuale precedente ed alle ragioni della decisione.Coerentemente con la detta ratio decidendi, la pronuncia – puraffermando che la infrazione concernente la posizione del sig.Trinchese era sussistente – non ha concluso accogliendo ilgravame in parte qua ma lo ha respinto integralmente ed haaggiunto che “resta nella facoltà dell’INPS sanzionare laNumero registro generale 11450/2021Numero sezionale 2400/2026specifica situazione riguardante l’amministratore unicoN upmeerro dli era ccolta generale 21624/2026Data pubblicazione 24/06/2026violazioni riscontrate”.Il motivo del ricorso, per come strutturato, sul punto nullaargomenta, con la conseguenza che risulta non scalfito dallecensure il nucleo della decisione, non avendo INPS argomentatoalcunchè a fronte delle affermazioni con cui la Corte hadelimitato il fondamento dell’oggetto del contendere in terminidivergenti da come dinanzi a lei preteso dall’Istituto.4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue condanna allespese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna INPS al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 12.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori comeper legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 febbraio2026-13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito
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