CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 32516/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9703/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma -intimata - avversoil provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Roma depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; RG 9703/21 Vogli-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino albanese , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dalmedesimo ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ne c hi ede la cassazione sul rilievo del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione che inficierebbe il provvedimento impugnato per non aver dato conto di tutte le circostanze rappresentate nell'atto di gravame ed, in particolare , per non aver tenuto conto delle circostanze valutative risultanti dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.L'unico motivo del proposto ricorso è afflitto da plurime ragioni di inammissibilità. In sintesi, esso deduce un vizio motivazionale non più sanzionabile alla stregua del vigente dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che , riducendo al minimo costituzionale il controllo di legittimità sulla motivazione, ha espunto dal catalogo dei vizi cassatori il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione argomentanto dalmotivo. Non vi è poi, notoriamente, un obbligo per il decidente di prendere posizione con riguardo a tutte le deduzioni declinate dalla parte che, ove il provvedimento in punto di motivazione soddisfi il minimo costituzionale richiesto – e nella specie di certo lo è quello in esame avendo il decidente motivato il rigetto del gravame sul rilievo che nella specie nei confronti dell'impugnante l'espulsione era stata RG 9703/21 Vogli-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli decretata a mente dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 – devono intendersi implicitamente disattese. La doglianza ha inoltre consistenza puramente meritale riferendo circostanze di fatto che non possono formare oggetto di scrutinio in questa sede in quanto loro tramite si sollecita una rinnovazione del sindacato di merito che è estraneo ai compiti istituzionali di questa Corte. Da ultimo, laddove il ricorrente insiste partitamente nel denunciare l''erroneità del provvedimento impugnato per non aver tenuto conto dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, non si avvede della fallacia del rilievo, dacché la norma in parola non trova applicazione nel caso di sui all'art. 13, comma 2, lett. c). d.lgs. 286/1998. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 poiché il processo è esente. P.Q.M. Dichiara il ricorsoinammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno24.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]