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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37063/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale 24 - L-T.-.certe,c2e: - 2c22._ 2) riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Lucca del12-6Thttdtiré O 35 ha ridotto ad anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 19.677,00 di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurimi episodi del reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, realizzati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5, art. 73 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso e medesimo difensore, propongono, oltre alli analogo motivo relativo al mancato riconoscimento della fattispecie più lieve, anche vizio di motivazione riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili.

La sentenza impugnata ha esplicitamente affermato, quanto alla richiesta qualificazione dei fatti contestati nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit., ( pag. 7 quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; alla pag. 11, quanto alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che i relativi motivi d'appello risultavano infondati alla luce dei principi giurisprudenzali (per tutte Sez.U. n. 51063 del 27 settembre 2018, Murolo, RV 274076) applicabili, secondo cui il Giudice, al fine di elaborare il giudizio sulla lieve entità del fatto tipico, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli indici che concorrono a delineare il profilo tipico del fatto, escludendo che lo stesso possa desumersi da un singolo elemento.

In tale solco, le sentenze di merito hanno dato valore al numero estremamente elevato di dosi di stupefacenti cedute, alla continuità e costanza dell'attività di spaccio, tale da costituire profitto certo, come riferito dai consumatori; inoltre, quanto al secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 ), la sentenza impugnata ha rilevato che le circostanze ATTENUNATI generiche, in concreto, non erano concedibili per la gravità oggettiva del fatto, non essendo rilevante l'incensuratezza del Barakat e la regolarità della presenza in Italia, nè tanto meno, le generiche affermazioni rese di aver cambiato vita.

4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 - 01; n. 707 del 1998 Rv. 209443 - 01, N. 23055 del 2013 Rv. 256172 - 01).

A tali principi la sentenza si è attenuta, per cui il ricorso è manifestamente infondato.

5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento, per ciascuno dei medesimi ricorrenti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale 24 - L-T.-.certe,c2e: - 2c22._ 2) riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Lucca del12-6Thttdtiré O 35 ha ridotto ad anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 19.677,00 di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurimi episodi del reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, realizzati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5, art. 73 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso e medesimo difensore, propongono, oltre alli analogo motivo relativo al mancato riconoscimento della fattispecie più lieve, anche vizio di motivazione riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza impugnata ha esplicitamente affermato, quanto alla richiesta qualificazione dei fatti contestati nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit., ( pag. 7 quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; alla pag. 11, quanto alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che i relativi motivi d'appello risultavano infondati alla luce dei principi giurisprudenzali (per tutte Sez.U. n. 51063 del 27 settembre 2018, Murolo, RV 274076) applicabili, secondo cui il Giudice, al fine di elaborare il giudizio sulla lieve entità del fatto tipico, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli indici che concorrono a delineare il profilo tipico del fatto, escludendo che lo stesso possa desumersi da un singolo elemento. In tale solco, le sentenze di merito hanno dato valore al numero estremamente elevato di dosi di stupefacenti cedute, alla continuità e costanza dell'attività di spaccio, tale da costituire profitto certo, come riferito dai consumatori; inoltre, quanto al secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 ), la sentenza impugnata ha rilevato che le circostanze ATTENUNATI generiche, in concreto, non erano concedibili per la gravità oggettiva del fatto, non essendo rilevante l'incensuratezza del Barakat e la regolarità della presenza in Italia, nè tanto meno, le generiche affermazioni rese di aver cambiato vita. 4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 - 01; n. 707 del 1998 Rv. 209443 - 01, N. 23055 del 2013 Rv. 256172 - 01). A tali principi la sentenza si è attenuta, per cui il ricorso è manifestamente infondato. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento, per ciascuno dei medesimi ricorrenti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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