CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato. La continuazione tra il reato associativo e i reati - fine sussiste soltanto in caso di programmazione dei secondi all'atto dell'adesione del soggetto all'associazione; l'ordinanza motiva ampiamente - senza che il ricorrente contesti, in realtà, tale valutazione - sul fatto che l'estorsione giudicata con la sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] era stata occasionale e in alcun modo prevista all'atto dell'adesione di Calderone a [OSCURATO:PERSONA] siciliana. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i vou spese processuali e fiZznzimatrurnixi della somma di euro 3.000 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il