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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 11843/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 25169/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 160/2019 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 20.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 25169/19 R.G. udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; considerato che - con ordinanza in data 8.11.2017, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro assegnò al creditore procedente [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e al creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA], in proporzione ai crediti rispettivamente vantati, le somme dichiarate dal terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. relative a polizza assicurativa sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata, al contempo rigettando l'istanza di sospensione ex art.624 c.p.c. in relazione all'opposizione all'esecuzione da quest'ultima proposta; - sia la debitrice Campanelli che il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. proposero opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza; respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione e assegnati i termini per l'introduzione del giudizio di merito, vi provvide la sola [OSCURATO:SOCIETA]. - l'adito Tribunale, nel contraddittorio con i creditori assegnatari (rimasta contumace la debitrice), accolse l'opposizione con sentenza del 20.2.2019, annullando l'ordinanza opposta e condannando i predetti alla restituzione di quanto già ottenuto, oltre al pagamento delle spese di lite, ciò a causa della ritenuta impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 1923 c.c.; - avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", affidandosi a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese; - non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di doglianza in quanto il ricorrente, con atto del 21.12.2021, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;N. 25169/19 R.G. - tale dichiarazione deve ritenersi regolare, in quanto tempestivamente proposta, proveniente dalla parte personalmente e dal procuratore munito di procura speciale ad hoc; non occorrono, inoltre, ulteriori adempimenti, quali la notifica alle altre parti o l'apposizione del visto da parte dei loro procuratori, del resto non avendo alcuna delle parti intimate svolto difese in questa sede di legittimità, come già evidenziato; - tanto consente anche di non provvedere sulle spese di lite e di limitare la pronuncia all'estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 390 ss. c.p.c.; - il tenore della pronuncia esclude anche la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della

I. 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. n. 19560/2015). p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] I 9 DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 25169/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 160/2019 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 20.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 25169/19 R.G. udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; considerato che - con ordinanza in data 8.11.2017, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro assegnò al creditore procedente [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e al creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA], in proporzione ai crediti rispettivamente vantati, le somme dichiarate dal terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. relative a polizza assicurativa sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata, al contempo rigettando l'istanza di sospensione ex art.624 c.p.c. in relazione all'opposizione all'esecuzione da quest'ultima proposta; - sia la debitrice Campanelli che il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. proposero opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta ordinanza; respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione e assegnati i termini per l'introduzione del giudizio di merito, vi provvide la sola [OSCURATO:SOCIETA]. - l'adito Tribunale, nel contraddittorio con i creditori assegnatari (rimasta contumace la debitrice), accolse l'opposizione con sentenza del 20.2.2019, annullando l'ordinanza opposta e condannando i predetti alla restituzione di quanto già ottenuto, oltre al pagamento delle spese di lite, ciò a causa della ritenuta impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 1923 c.c.; - avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", affidandosi a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese; - non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di doglianza in quanto il ricorrente, con atto del 21.12.2021, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;N. 25169/19 R.G. - tale dichiarazione deve ritenersi regolare, in quanto tempestivamente proposta, proveniente dalla parte personalmente e dal procuratore munito di procura speciale ad hoc; non occorrono, inoltre, ulteriori adempimenti, quali la notifica alle altre parti o l'apposizione del visto da parte dei loro procuratori, del resto non avendo alcuna delle parti intimate svolto difese in questa sede di legittimità, come già evidenziato; - tanto consente anche di non provvedere sulle spese di lite e di limitare la pronuncia all'estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 390 ss. c.p.c.; - il tenore della pronuncia esclude anche la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. n. 19560/2015). p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] I 9 DEPOSITA
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