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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48229/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di RIMINI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, illustrando i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso (deposita documentazione relativa all'invalidità dell'imputato); [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d.

«cod. strada») e per lesioni personali colpose giudicate guaribili in sette giorni (commessi il 5 gennaio 2014).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto integrate le lesioni personali, anche con riferimento al nesso eziologico tra l'urto verificatosi tra le vetture condotte dall'imputato e dalla persona offesa e le lesioni personali subite da quest'ultima, oltre che le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in riferimento ai relativi elementi soggettivi.

La censura invoca infine una declaratoria di improcedibilità per le lesioni personali, in ragione di una remissione tacita della querela, ovvero una pronuncia di estinzione del reato, ex art. 162-ter cod. pen., per l'intervenuta condotta riparatoria.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al rigetto dei motivi d'appello prospettanti l'eccessività della pena e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

Quanto all'ultimo profilo, in particolare, la Corte avrebbe errato nell'escludere la particolare tenuità del fatto argomentando solo in ragione dell'intrinseca gravità della condotta tenuta, essendo l'imputato fuggito dopo il sinistro, e dai precedenti penali.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa hanno discusso e concluso, rispettivamente, per l'inammissibilità del ricorso e per l'accoglimento delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sola censura deducente la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. è fondata, con assorbimento dei profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria, mentre infondato si mostra il primo motivo di ricorso. 2 I

2. Circa il detto primo motivo, difatti, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha ritenuto accertato il nesso eziologico tra l'urto avvenuto tra le due vetture, causato dal mancato rispetto da parte dell'imputato delle regole inerenti al diritto di precedenza nella circolazione stradale, e le lesioni personali subite dalla persona offesa in ragione delle emergenze del referto di pronto soccorso, ancorché redatto dopo due giorni dal sinistro, e della compatibilità tra lesioni e modalità di verificazione dell'incidente.

Lo stesso dicasi in merito alle fattispecie omissive di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, anche in ordine ai relativi elementi soggettivi, avendo la Corte territoriale peraltro ritenuto accertata l'effettiva percezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una situazione di danno alla persona, avendo egli comunicato alla persona offesa dopo l'urto, tramite i finestrini delle due vetture, la sua intenzione, immediatamente attuata, di allontanarsi repentinamente, così omettendo di fermarsi oltre che di prestare soccorso.

2.1. Si mostrano invece inammissibili le altre censure di cui al primo motivo di ricorso.

2.2. Il ricorrente, in primo luogo, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata circa la mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali, ex art. 161-ter cod. pen., per aver la Corte territoriale escluso l'operatività dell'istituto, nella specie, in ragione della prova della corresponsione in favore della persona offesa danneggiata (da parte della compagnia assicuratrice) dei soli danni materiali.

2.3. Parimenti inammissibile è la censura con la quale si deduce l'erronea mancata declaratoria d'improcedibilità per le lesioni personali in ragione di una remissione tacita della querela che il ricorrente vorrebbe ravvisare in un non ben definito comportamento della persona offesa e, sostanzialmente, per quanto percepibile dal ricorso ma solo all'esito della discussione in udienza, per non essersi ella costituita parte civile quale danneggiata dal reato.

L'ipotesi di cui innanzi, caratterizzata dalla mancata costituzione di parte civile del danneggiato dal reato (in ipotesi di identificazione con la persona offesa), difatti, non è assimilabile a quella, neanche prospettata nella specie dal ricorrente, caratterizzata dalla mancata comparizione del querelante all'udienza ancorché previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (per tale diversa ipotesi, integrante remissione tacita di querela, si veda Sez. 2, n. 8101 del 29/11/2019, dep. 2020).

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato in termini di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (con assorbimento dei profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria), avendo la Corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto argomentando solo in ragione dell'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dopo il sinistro e dai precedenti penali dell'imputato.

3.1. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è difatti configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa e il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez.

U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

3.2. Ne consegue l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale nell'argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo.

Nell'accertamento di cui innanzi, infine, non deve tenersi conto, diversamente da quanto avvenuto nella specie, della condotta di vita dell'imputato, susseguente al reato (anche con riferimento a quello di lesioni personali) ovvero anteatta (di soggetto gravato da precedenti penali), in quanto elemento ricompreso non nell'art. 133, comma primo, al quale invece rinvia l'art. 131-bis, comma primo, dello stesso codice, bensì nel comma 2 del medesimo art. 133.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna (che farà applicazione del principio di cui al precedente paragrafo 3.2.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Rigetta nel resto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di RIMINI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, illustrando i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso (deposita documentazione relativa all'invalidità dell'imputato); [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada») e per lesioni personali colpose giudicate guaribili in sette giorni (commessi il 5 gennaio 2014). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto integrate le lesioni personali, anche con riferimento al nesso eziologico tra l'urto verificatosi tra le vetture condotte dall'imputato e dalla persona offesa e le lesioni personali subite da quest'ultima, oltre che le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in riferimento ai relativi elementi soggettivi. La censura invoca infine una declaratoria di improcedibilità per le lesioni personali, in ragione di una remissione tacita della querela, ovvero una pronuncia di estinzione del reato, ex art. 162-ter cod. pen., per l'intervenuta condotta riparatoria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al rigetto dei motivi d'appello prospettanti l'eccessività della pena e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. Quanto all'ultimo profilo, in particolare, la Corte avrebbe errato nell'escludere la particolare tenuità del fatto argomentando solo in ragione dell'intrinseca gravità della condotta tenuta, essendo l'imputato fuggito dopo il sinistro, e dai precedenti penali. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa hanno discusso e concluso, rispettivamente, per l'inammissibilità del ricorso e per l'accoglimento delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sola censura deducente la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. è fondata, con assorbimento dei profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria, mentre infondato si mostra il primo motivo di ricorso. 2 I 2. Circa il detto primo motivo, difatti, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha ritenuto accertato il nesso eziologico tra l'urto avvenuto tra le due vetture, causato dal mancato rispetto da parte dell'imputato delle regole inerenti al diritto di precedenza nella circolazione stradale, e le lesioni personali subite dalla persona offesa in ragione delle emergenze del referto di pronto soccorso, ancorché redatto dopo due giorni dal sinistro, e della compatibilità tra lesioni e modalità di verificazione dell'incidente. Lo stesso dicasi in merito alle fattispecie omissive di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, anche in ordine ai relativi elementi soggettivi, avendo la Corte territoriale peraltro ritenuto accertata l'effettiva percezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una situazione di danno alla persona, avendo egli comunicato alla persona offesa dopo l'urto, tramite i finestrini delle due vetture, la sua intenzione, immediatamente attuata, di allontanarsi repentinamente, così omettendo di fermarsi oltre che di prestare soccorso. 2.1. Si mostrano invece inammissibili le altre censure di cui al primo motivo di ricorso. 2.2. Il ricorrente, in primo luogo, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata circa la mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali, ex art. 161-ter cod. pen., per aver la Corte territoriale escluso l'operatività dell'istituto, nella specie, in ragione della prova della corresponsione in favore della persona offesa danneggiata (da parte della compagnia assicuratrice) dei soli danni materiali. 2.3. Parimenti inammissibile è la censura con la quale si deduce l'erronea mancata declaratoria d'improcedibilità per le lesioni personali in ragione di una remissione tacita della querela che il ricorrente vorrebbe ravvisare in un non ben definito comportamento della persona offesa e, sostanzialmente, per quanto percepibile dal ricorso ma solo all'esito della discussione in udienza, per non essersi ella costituita parte civile quale danneggiata dal reato. L'ipotesi di cui innanzi, caratterizzata dalla mancata costituzione di parte civile del danneggiato dal reato (in ipotesi di identificazione con la persona offesa), difatti, non è assimilabile a quella, neanche prospettata nella specie dal ricorrente, caratterizzata dalla mancata comparizione del querelante all'udienza ancorché previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (per tale diversa ipotesi, integrante remissione tacita di querela, si veda Sez. 2, n. 8101 del 29/11/2019, dep. 2020). 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato in termini di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (con assorbimento dei profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria), avendo la Corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto argomentando solo in ragione dell'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dopo il sinistro e dai precedenti penali dell'imputato. 3.1. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è difatti configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa e il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3.2. Ne consegue l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale nell'argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo. Nell'accertamento di cui innanzi, infine, non deve tenersi conto, diversamente da quanto avvenuto nella specie, della condotta di vita dell'imputato, susseguente al reato (anche con riferimento a quello di lesioni personali) ovvero anteatta (di soggetto gravato da precedenti penali), in quanto elemento ricompreso non nell'art. 133, comma primo, al quale invece rinvia l'art. 131-bis, comma primo, dello stesso codice, bensì nel comma 2 del medesimo art. 133. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna (che farà applicazione del principio di cui al precedente paragrafo 3.2.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto i
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