CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOCRI il 06/05/1997 avverso la sentenza del 04/02/2026 del GIP TRIBUNALE di LOCRI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca, in punto di confisca, appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Le prime due censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla confisca è manifestamente infondata, avendo il giudicante adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen. ai fini della pertinenzialità al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 della bilancia e del macchinario per il sottovuoto sottoposti a sequestro. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q P.Q.M