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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21206/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA, Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la sussistenza di vizi in merito al trattamento sanzionatorio è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dell'impossibilità di una ulteriore riduzione della pena in ragione della ritenuta recidiva e dell'impossibilità di un differente bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA, Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la sussistenza di vizi in merito al trattamento sanzionatorio è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dell'impossibilità di una ulteriore riduzione della pena in ragione della ritenuta recidiva e dell'impossibilità di un differente bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/
Sentenza Cassazione n. 21206/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris