CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputato, difetta della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., ègenerico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dellarecidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inquanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (vedi pag. 8) dei principidella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questirisultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "subiudice";[OSCURATO:PERSONA] quarto motivo che contesta il giudizio di comparazione fra oppostecircostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoimplicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfuggeal sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente