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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 1953

Cassazione n. 34981/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1953avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diBOLOGNA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diBologna ha concesso la liberazione condizionale - corredata dalla sottoposizionealla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni cinque, oltreche da una serie di prescrizioni - a [OSCURATO:PERSONA], soggetto già in statodi semilibertà e in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno peranni tre, come da cumulo disposto dalla Procura generale presso la Corte diappello di Palermo in data 26/03/2013, in relazione a reati di associazione distampo mafioso, armi, falso materiale ed estorsione aggravata, nonché a treomicidi in concorso.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corted’appello di Bologna, articolando due motivi, che vengono di seguito enunciatientro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimentoagli artt. 176 cod. pen., 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza ha mancato di fornire la positiva dimostrazione del sicuroravvedimento del soggetto, oltre che dell’effettiva rescissione dei suoi legami conla criminalità organizzata e, infine, della cessazione della sua pericolositàqualificata.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione, peressere la stessa apparente e illogica, laddove viene esclusa la sussistenza dellapericolosità sociale del soggetto.

Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, nonspecifica quali dati concreti consentano di ritenere superata la presunzione dipersistente pericolosità sociale, in presenza di un condannato mafioso noncollaborante (pericolosità la cui persistenza è sottolineata, invece, dai contraripareri espressi dalla D.D.A. di Palermo e dalla D.N.A.).Non si è tenuto conto, inoltre, dell’attuale operatività del sodaliziomafioso di riferimento del condannato, né si è adeguatamente considerato ilprofilo dell’inadempimento delle obbligazioni civili scaturenti dai reati posti inessere.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, in sede di requisitoria, ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

I reati in espiazione sonoomicidi commessi in un contesto mafioso, per cui non possono che essereconsiderati di natura gravissima; i fatti commessi, dunque, richiedono un’attentaanalisi della residua pericolosità sociale del detenuto, in ragione dell’elevatolivello di pericolosità di cui egli era portatore all’ingresso in carcere.

Sul punto,risulta da intercettazioni come il condannato abbia mantenuto contatti con GiulioCaporrimo, capo del mandamento mafioso del quale [OSCURATO:PERSONA] era esponente dispicco.Il requisito del sicuro ravvedimento, poi,è stato illogicamente ritenutosussistente.

L’interessato, inoltre, non si è preoccupato in maniera fattiva delleconseguenze dei suoi reati sulle famiglie delle vittime, non intraprendendo mai4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] - quale difensore di fiducia dell’[OSCURATO:PERSONA] – hapresentato memoria, sottolineando l’infondatezza del ricorso e chiedendone ilrigetto.

In particolare, la difesa ha ricordato la fruizione di permessi premio daparte del condannato e le conclusioni rassegnate sia dall’equipe, sia dall’U.E.P.E.territorialmente competente, nonché l’assenza di elementi concreti dai qualipoter desumere la persistenza di contatti con la criminalità organizzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Integrando la sintesi contenuta in parte narrativa, può precisarsi comevenga in rilievo un provvedimento concessivo della liberazione condizionale, infavore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena dell’ergastoloper i reati di associazione di stampo mafioso e plurimi omicidi, detenuto incarcere dal 1996 ed al quale è stata già accordata la semilibertà sin dal 2019; lecondanne per reati ostativi “di prima fascia” risultano già espiate.Tanto i fatti omicidiari, quanto il suddetto reato associativo risalgono adepoca antecedente, rispetto all’introduzione del regime di rigore ex art. 4-bisOrd. pen. e solo l’estorsione aggravata (unico reato ostativo successivo) ètemporalmente posteriore (la relativa pena è però ormai espiata); risulta ilpagamento rateale delle spese processuali.3.

Quanto all’inquadramento in diritto della dedotta questione, giovaricordare che questa Corte ha costantemente affermato che la nozione di«ravvedimento», rilevante in punto di concessione dell’istituto della liberazionecondizionale, abbraccia l’insieme dei comportamenti concretamente tenuti edesteriorizzati dal condannato, entro l’arco temporale coperto dall’espiazione dellapena, che siano obiettivamente atti a evocare - anche alla luce del progressivopercorso trattamentale di rieducazione e di recupero - la sussistenza di unaconvinta rivisitazione critica delle pregresse scelte criminali, oltre ad essereidonei a consentire - in termini di certezza, o almeno di elevata e qualificataprobabilità, confinante con la certezza - la formulazione di un serio, affidabile eragionevole giudizio prognostico, in ordine alla pragmatica conformazione dellafutura condotta di vita del soggetto, all'osservanza della legge penale inprecedenza violata (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv.265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n.34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183).Il Tribunale di sorveglianza deve fondare le proprie valutazioni, in ordinealla valenza del già effettuato percorso trattamentale, sulle relazioni provenientidagli organi ai quali è demandata l'osservazione del condannato, senza peròessere vincolato dal tenore dei pregressi giudizi; compete poi al medesimogiudice, dovendosi prescindere da ogni forma di automatismo, ogni definitivavalutazione, in ordine alla pregnanza e concludenza dell'operato percorso direvisione critica del vissuto criminale (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu,Rv. 270016; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n.33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015,dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 52627 del 14/11/2017, Goti, Rv.271475; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366).Laddove il carico di pregiudizio, oltre che la gravità dei reati perpetrati dalcondannato, non siano intrinsecamente ostativi, in presenza dei presupposti dilegge, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementirappresentano il momento iniziale della valutazione della personalità delcondannato, al fine di accertarne il ravvedimento.

Tale rinnovato atteggiamentodeve apparire – per espresso dato testuale della norma - «sicuro», circostanzache obbliga al compimento di una valutazione tanto più rigorosa e penetrante delcomportamento serbato nel corso dell'espiazione della pena, quanto più vasto sisia rivelato l'allarme sociale determinato dai crimini perpetrati (Sez. 1, n. 1699del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872).4.

Il ricorso, come sopra riassunto, consta di due motivi, a mezzo deiquali si lamentano, rispettivamente, i vizi di violazione di legge per carenza deipresupposti della liberazione condizionale e il difetto di motivazione in punto dipericolosità del condannato.La prima doglianza si sostanzia nella mera asserzione circa la mancanzadei requisiti di legge, essendo poi restata tale affermazione sfornita di unapprezzabile substrato contenutistico.

Quanto alla seconda censura, il ricorrenterichiama i pareri contrari espressi da D.D.A. e D.N.A., senza però confrontarsicon le contrarie valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza (in particolare,è restato privo di smentita il dato oggettivo della risalenza temporale dei contattidel soggetto con il Caporrimo, che il Tribunale di sorveglianza ha collocato al2011).4.1.

I Giudici, nel provvedimento impugnato, hanno datocompiutamente atto:- dell’impossibilità di collaborazione rispetto ai fatti oggetto di condanna, peresser stati questi ultimi interamente accertati;- dell’avvio del pagamento rateale delle spese di giustizia;- dell’invio di missive e offerte risarcitorie (rifiutate) ai familiari delle vittime;- dell’espletamento - quale ristoro simbolico - di una attività di volontariato, oltreche dell’attività lavorativa di magazziniere;- della correttezza della condotta carceraria e del proficuo percorso di studiintrapreso;- dell’assenza di ulteriori carichi pendenti;- dell’avvenuto completo ravvedimento;- dei numerosi permessi dei quali il condannato ha fruito anche a Palermo, senzache vi siano state conseguenze negative di alcun genere, oltre che del normaleinserimento sociale dei figli (rispettivamente, a Palermo e in Germania).Il provvedimento impugnato, in definitiva, si è correttamente posto ilproblema della eventuale persistente pericolosità del condannato, giudicandolainsussistente; su tale fondamentale aspetto, il ricorrente nulla di decisivo riescead opporre.4.2.

Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionalied aderente alle emergenze istruttorie, quindi, il ricorrente articola obiezioni distampo eminentemente confutativo che - nell'accreditare una diversa esegesidelle singole evidenze fattuali - non riescono ad enucleare, nel provvedimentoimpugnato, specifici profil i di i l logicità, tantomeno manifesta, o dicontraddittorietà e, in conclusione, non valgono a disarticolare la saldezzadell’avversata decisione.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso.

P.Q.MRigetta il ricorsoCosì è deciso, 25/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1953avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diBOLOGNA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diBologna ha concesso la liberazione condizionale - corredata dalla sottoposizionealla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni cinque, oltreche da una serie di prescrizioni - a [OSCURATO:PERSONA], soggetto già in statodi semilibertà e in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno peranni tre, come da cumulo disposto dalla Procura generale presso la Corte diappello di Palermo in data 26/03/2013, in relazione a reati di associazione distampo mafioso, armi, falso materiale ed estorsione aggravata, nonché a treomicidi in concorso.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corted’appello di Bologna, articolando due motivi, che vengono di seguito enunciatientro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimentoagli artt. 176 cod. pen., 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza ha mancato di fornire la positiva dimostrazione del sicuroravvedimento del soggetto, oltre che dell’effettiva rescissione dei suoi legami conla criminalità organizzata e, infine, della cessazione della sua pericolositàqualificata.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione, peressere la stessa apparente e illogica, laddove viene esclusa la sussistenza dellapericolosità sociale del soggetto. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, nonspecifica quali dati concreti consentano di ritenere superata la presunzione dipersistente pericolosità sociale, in presenza di un condannato mafioso noncollaborante (pericolosità la cui persistenza è sottolineata, invece, dai contraripareri espressi dalla D.D.A. di Palermo e dalla D.N.A.).Non si è tenuto conto, inoltre, dell’attuale operatività del sodaliziomafioso di riferimento del condannato, né si è adeguatamente considerato ilprofilo dell’inadempimento delle obbligazioni civili scaturenti dai reati posti inessere.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, in sede di requisitoria, ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. I reati in espiazione sonoomicidi commessi in un contesto mafioso, per cui non possono che essereconsiderati di natura gravissima; i fatti commessi, dunque, richiedono un’attentaanalisi della residua pericolosità sociale del detenuto, in ragione dell’elevatolivello di pericolosità di cui egli era portatore all’ingresso in carcere. Sul punto,risulta da intercettazioni come il condannato abbia mantenuto contatti con GiulioCaporrimo, capo del mandamento mafioso del quale [OSCURATO:PERSONA] era esponente dispicco.Il requisito del sicuro ravvedimento, poi,è stato illogicamente ritenutosussistente. L’interessato, inoltre, non si è preoccupato in maniera fattiva delleconseguenze dei suoi reati sulle famiglie delle vittime, non intraprendendo mai4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] - quale difensore di fiducia dell’[OSCURATO:PERSONA] – hapresentato memoria, sottolineando l’infondatezza del ricorso e chiedendone ilrigetto. In particolare, la difesa ha ricordato la fruizione di permessi premio daparte del condannato e le conclusioni rassegnate sia dall’equipe, sia dall’U.E.P.E.territorialmente competente, nonché l’assenza di elementi concreti dai qualipoter desumere la persistenza di contatti con la criminalità organizzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Integrando la sintesi contenuta in parte narrativa, può precisarsi comevenga in rilievo un provvedimento concessivo della liberazione condizionale, infavore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena dell’ergastoloper i reati di associazione di stampo mafioso e plurimi omicidi, detenuto incarcere dal 1996 ed al quale è stata già accordata la semilibertà sin dal 2019; lecondanne per reati ostativi “di prima fascia” risultano già espiate.Tanto i fatti omicidiari, quanto il suddetto reato associativo risalgono adepoca antecedente, rispetto all’introduzione del regime di rigore ex art. 4-bisOrd. pen. e solo l’estorsione aggravata (unico reato ostativo successivo) ètemporalmente posteriore (la relativa pena è però ormai espiata); risulta ilpagamento rateale delle spese processuali.3. Quanto all’inquadramento in diritto della dedotta questione, giovaricordare che questa Corte ha costantemente affermato che la nozione di«ravvedimento», rilevante in punto di concessione dell’istituto della liberazionecondizionale, abbraccia l’insieme dei comportamenti concretamente tenuti edesteriorizzati dal condannato, entro l’arco temporale coperto dall’espiazione dellapena, che siano obiettivamente atti a evocare - anche alla luce del progressivopercorso trattamentale di rieducazione e di recupero - la sussistenza di unaconvinta rivisitazione critica delle pregresse scelte criminali, oltre ad essereidonei a consentire - in termini di certezza, o almeno di elevata e qualificataprobabilità, confinante con la certezza - la formulazione di un serio, affidabile eragionevole giudizio prognostico, in ordine alla pragmatica conformazione dellafutura condotta di vita del soggetto, all'osservanza della legge penale inprecedenza violata (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv.265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n.34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183).Il Tribunale di sorveglianza deve fondare le proprie valutazioni, in ordinealla valenza del già effettuato percorso trattamentale, sulle relazioni provenientidagli organi ai quali è demandata l'osservazione del condannato, senza peròessere vincolato dal tenore dei pregressi giudizi; compete poi al medesimogiudice, dovendosi prescindere da ogni forma di automatismo, ogni definitivavalutazione, in ordine alla pregnanza e concludenza dell'operato percorso direvisione critica del vissuto criminale (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu,Rv. 270016; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n.33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015,dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 52627 del 14/11/2017, Goti, Rv.271475; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366).Laddove il carico di pregiudizio, oltre che la gravità dei reati perpetrati dalcondannato, non siano intrinsecamente ostativi, in presenza dei presupposti dilegge, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementirappresentano il momento iniziale della valutazione della personalità delcondannato, al fine di accertarne il ravvedimento. Tale rinnovato atteggiamentodeve apparire – per espresso dato testuale della norma - «sicuro», circostanzache obbliga al compimento di una valutazione tanto più rigorosa e penetrante delcomportamento serbato nel corso dell'espiazione della pena, quanto più vasto sisia rivelato l'allarme sociale determinato dai crimini perpetrati (Sez. 1, n. 1699del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872).4. Il ricorso, come sopra riassunto, consta di due motivi, a mezzo deiquali si lamentano, rispettivamente, i vizi di violazione di legge per carenza deipresupposti della liberazione condizionale e il difetto di motivazione in punto dipericolosità del condannato.La prima doglianza si sostanzia nella mera asserzione circa la mancanzadei requisiti di legge, essendo poi restata tale affermazione sfornita di unapprezzabile substrato contenutistico. Quanto alla seconda censura, il ricorrenterichiama i pareri contrari espressi da D.D.A. e D.N.A., senza però confrontarsicon le contrarie valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza (in particolare,è restato privo di smentita il dato oggettivo della risalenza temporale dei contattidel soggetto con il Caporrimo, che il Tribunale di sorveglianza ha collocato al2011).4.1. I Giudici, nel provvedimento impugnato, hanno datocompiutamente atto:- dell’impossibilità di collaborazione rispetto ai fatti oggetto di condanna, peresser stati questi ultimi interamente accertati;- dell’avvio del pagamento rateale delle spese di giustizia;- dell’invio di missive e offerte risarcitorie (rifiutate) ai familiari delle vittime;- dell’espletamento - quale ristoro simbolico - di una attività di volontariato, oltreche dell’attività lavorativa di magazziniere;- della correttezza della condotta carceraria e del proficuo percorso di studiintrapreso;- dell’assenza di ulteriori carichi pendenti;- dell’avvenuto completo ravvedimento;- dei numerosi permessi dei quali il condannato ha fruito anche a Palermo, senzache vi siano state conseguenze negative di alcun genere, oltre che del normaleinserimento sociale dei figli (rispettivamente, a Palermo e in Germania).Il provvedimento impugnato, in definitiva, si è correttamente posto ilproblema della eventuale persistente pericolosità del condannato, giudicandolainsussistente; su tale fondamentale aspetto, il ricorrente nulla di decisivo riescead opporre.4.2. Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionalied aderente alle emergenze istruttorie, quindi, il ricorrente articola obiezioni distampo eminentemente confutativo che - nell'accreditare una diversa esegesidelle singole evidenze fattuali - non riescono ad enucleare, nel provvedimentoimpugnato, specifici profil i di i l logicità, tantomeno manifesta, o dicontraddittorietà e, in conclusione, non valgono a disarticolare la saldezzadell’avversata decisione.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso. P.Q.MRigetta il ricorsoCosì è deciso, 25/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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