CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43696/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo,\ ed l'inammissibilità del ricorso. 614ito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 19 agosto 2016 il Tribunale di Genova dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, perché, dopo essere stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera in data 17 novembre 2015 in esecuzione del decreto del Prefetto di Milano, rientrava illegalmente nel territorio nazionale, fatto accertato in data 16 agosto 2016; per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Con sentenza del 30 settembre 2019 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore deducendo: - erronea applicazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, per la mancata estensione all'imputato dello status di cittadino comunitario conseguente al suo matrimonio con una cittadina italiana. L'imputato, in quanto coniuge di una cittadina italiana -matrimonio contratto in epoca precedente alla realizzazione della presunta condotta illecita oggetto di contestazione- risulta essere titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'ingresso nonché alla permanenza nel territorio italiano, ai sensi del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, e, dunque, sebbene espulso, non necessitava di alcuna autorizzazione ministeriale per il reingresso, trovandosi altresì nelle condizioni di esercitare il proprio diritto all'unità familiare; - violazione di legge in relazione alla mancata applicazione in suo favore della causa di non procedibilità prevista dall'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998, suscettibile di interpretazione analogica con effetto estensivo anche al caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita, infatti, a riproporre argomenti che avevano già costituito oggetto dei motivi d'appello avverso la sentenza di primo grado e che sono stati puntualmente esaminati e giudicati infondati dalla Corte territoriale, con motivazioni congrue, coerenti e conformi ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte Suprema.2. Deve, in particolare, essere data continuità al principio secondo cui la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero -destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, eseguito mediante accompagnamento alla frontiera- contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana) domiciliata nel territorio nazionale, poiché, al fine di poter attuare legittimamente il diritto al ricongiungimento coniugale, lo straniero espulso deve chiedere preventivamente l'autorizzazione all'Autorità italiana (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2796405ez. 1 n. 6876 del 5/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347; Sez. 1 n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, Goldoni,Rv. 252045). Ed invero, come stabilisce l'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, di attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2003/86/CE del 22 settembre 2003 in materia di ricongiungimento familiare, non costituisce ostacolo per l'adozione da parte del Questore, e per l'attuazione del provvedimento di autorizzazione al ricongiungimento, il fatto che lo straniero, beneficiario di detto provvedimento, sia stato precedentemente espulso e sussista, quindi, per il medesimo il divieto di fare rientro nel territorio italiano, sempreché il decreto di espulsione non sia stato emesso per motivi connessi alla pericolosità sociale dello straniero. Tuttavia, in presenza di un provvedimento nominativo che gli inibisce l'ingresso nel territorio dello Stato, sotto pena di sanzione penale, l'interessato non è legittimato a violare direttamente il divieto, ma deve preventivamente richiedere l'autorizzazione per il ricongiungimento con il coniuge comunitario domiciliato nel territorio nazionale. Va, poi, rilevato, in punto di fatto, per come ricostruito dai giudici di merito e conclamato dallo stesso certificato di matrimonio allegato al ricorso, che il Kasemi ha contratto matrimonio con la cittadina italiana, residente in Italia, dopo che era stato emesso ed eseguito in data 17 novembre 2015 il provvedimento di espulsione e dopo il suo illecito reingresso nel territorio dello Stato, risultando il matrimonio contratto in [OSCURATO:PERSONA] in data 2 agosto 2016, solo pochi giorni prima dell'accertamento del reato. E tanto dimostra vieppiù la palese infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente. 3. Non diversa sorte merita il secondo motivo di ricorso. Correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che per il reato per cui si procede l'azione penale è stata esercitata dopo l'espulsione sicché non è affatto pertinente il richiamo all'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, in forza del quale, dopo l'esercizio dell'azione penale, l'avvenuta espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, se provata in modo concreto ed affidabile, consente la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a condizione, però, che non sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente. Tale essendo il dato testuale della norma, è di tutta evidenza l'inconsistenza della diversa lettura propugnatane dal ricorrente, dovendosi peraltro rilevare, in via generale, come l'interpretazione analogica con effetto estensivo non possa mai porsi contra legem in casi, quale quello in parola, nei quali il testo di legge, per la sua drastica chiarezza, non ammette fuoriuscite dal perimetro tracciato. 4. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci