CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24/2019 ORDINANZA sul ricorso 9624/2019 proposto da: do cm1A24,0,"4 —P$3.4› 44.30da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in paltEi=1= presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, u) ti, depositata il 12/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/2/2022 dal 1.30 Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Genova ha respinto il gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib.Sanremo 18/1/2012, di rigetto per mancata prova dei requisiti legittimanti la prelazione e in particolare della «coltivazione diretta del fondo da almeno due anni rispetto all'atto di compravendita», della domanda proposta nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita di terreno sito nel C:omune di Sanremo, fraz. Bussana, da quest'ultimo stipulato con il proprietario sig. [OSCURATO:PERSONA] «con rogito 15 ottobre 2004 senza preventiva offerta» in suo favore ex art. 7 L. n. 817 del 1971. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Pascucci propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 e il 2° motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 112, 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito fornita «alcuna motivazione sul primo motivo di impugnazione ... riguardante la corretta interpretazione della C.T.U. espletata». Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente ritenute rinunziate le istanze istruttorie, laddove è stata oggetto di specifica impugnazione nell'atto di appello «la parte della sentenza di prime cure che aveva rigettato le istanze istruttorie», con deduzione «ex 110V0 in atto di citazione in appello a pag. 10 ultime 12 righe ( doc. 8 fascicoletto ad uso cassazione )» dei «capitoli di prova orale da ritenersi indispensabili ai fini del decidere» e «su cui ne verbum quidam ha proferito la Corte». Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «la norma non richiede che l'attività agricola svolta sul fondo sia quella che occupa la maggior parte del tempo lavorativo dell'imprenditore e quella da cui lo stesso ne ritrae la maggior parte delle proprie fonti di reddito», e che «la prelazione del confinante» non richiede «la titolarità biennale del diritto di proprietà», essendo «sufficiente una biennalità di effettivo possesso del fondo confinante». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se come nella specie il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c. benché la parte abbia offerto di adempierlo ( v. Cass., 25/6/2021, n. 18285; Cass., 8/2/2021, n. 2904; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 30/9/2019, n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357; Cass., 21/10/1992, n. 11491; Cass., 9/11/1981, n. 5915; Cass., 21/3/1979. n. 1627; Cass., 19/7/1975, n. 2867; Cass., 2/3/1963, n. 789 ). Si è al riguardo da questa Corte altresì precisato che se l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni deve reputarsi tacitamente rinunciata ( v. Cass., 5/2/2019, n. 3229 ), l'abbandono delle ric:hieste istruttorie non può d'altro canto valere nell'ipotesi in cui la parte che si sia vista rigettare le medesime abbia successivamente reiterato l'istanza di relativa ammissione, in tal modo mostrando di non prestare acquiescenza al provvedimento reiettivo e di avere un persistente interesse alla prova, inconciliabile con la presunzione di abbandono, anche in caso di mancata partecipazione del procuratore della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni ( v. Cass., 20/11/2020, n. 26523 ). Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. La domanda di retratto agrario dall'odierno ricorrente originariamente proposta nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'esito della stipulazione dell'atto di compravendita di terreno sito nel Comune di Sanremo, fraz. Bussana, da quest'ultimo stipulato con il proprietario sig. [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2004 in asserita violazione del diritto di prelazione vantato ex art. 7 L. n. 817 del 1971 è stata nella specie rigettata per ravvisato difetto di prova dei requisiti legittimanti la prelazione de qua, e in particolare della «coltivazione diretta del fondo da almeno due anni rispetto all'atto di compravendita». Dalla motivazione dell'impugnata sentenza emerge peraltro l'intrinseco ed irredimibile contrasto della pronunzia adottata dal giudice del gravame a fronte del tenore sia della decisione del giudice di prime cure che della censura al riguardo dall'odierno ricorrente mossa in sede di gravame.In particolare, la corte di merito non dà conto delle ragioni per cui ha deciso per la conferma del rigetto della domanda in virtù della ravisata infondatezza della censura per non avere l'<<appellante reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado», ritenendo le stesse conseguentemente rinunciate con suo esonero dalla valutazione sulla relativa ammissione„ laddove ( come si evince dalla parte della sentenza di 1° grado dall'odierno ricorrente debitamente riportata nel ricorso in ossequio al requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. ) il giudice di primo grado ha rigettato la domanda in ragione della diversa ratio per cui «nessun capitolo di prova ( neppure quello dedotto sub 5 ) è teso a comprovare la coltivazione del fondo da almeno due anni rispetto all'atto di vendita del fondo soggetto alla prelazione». Emerge evidente, a tale stregua, come il giudice di prime cure abbia in realtà rigettato la domanda non già per mancata prova della medesima conseguente alla tacita rinunzia delle richieste istruttorie bensì in ragione della valutazione di merito del relativo tenore, che ne presuppone invero la sussistenza ( e persistenza ). A tale stregua, l'impugnata pronunzia si appalesa, da un canto, fondata su una ragione non oggetto di domanda o di eccezione delle parti, e, per altro verso, senza che risulti dalla corte di merito dato debitamente conto della fondatezza del sopra riportato assunto recato dalla sentenza di primo grado a fronte dei capitoli di prova testimoniale ( anch'essi debitamente riportati nel ricorso in ossequio al requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. ) del seguente testuale tenore: «A) Vero che la coltivazione del fondo (censito al C. T. al Fgl. 4 mapp. 712) viene effettuata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in modo continuativo da più di due anni antecedenti il giorno di acquisto del rogito del terreno da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; «B) Vero che il sig. [OSCURATO:PERSONA] coltiva in modo continuativo, da almeno il 1996, il fondo di proprietà avente numero 712 di mappa/e, confinante con quello del sig. [OSCURATO:PERSONA], avente n. 1455». Al di là della censurata contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il 2° motivo di gravame viene considerato allo stesso tempo infondato e assorbito, non può per altro verso sottacersi come risulti altresì del tutto omessa la valutazione del 1° motivo di appello. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei primi due motivi di ricorso consegue, assorbito il 3° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia liquidato un importo eccessivo a titolo di spese legali ), la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche lin ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il 3° motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvi