CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2022 il Tribunale di Catania - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 30 ottobre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitto di associazione per delinquere nonché dei delitti aggravati di furto in abitazione (uno dei quali tentato) e furto. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che sarebbe stata affermata apoditticamente e senza indicare gli specifici elementi a sostegno di tale assunto, quantunque il ricorrente sia stato sottoposto in altro procedimento a custodia cautelare dal 5 dicembre 2020 al 22 marzo 2022, data in cui la Corte di appello di Catania ne ha ordinato la liberazione avendogli concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (due anni di reclusione); e, come già dedotto, abbia riportato un solo precedente per una contravvenzione commessa nel 2012 (estinta ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen.). Ancora, erroneamente il Tribunale: avrebbe fatto riferimento ai «diversi» procedimenti pendenti nei confronti del Flavio, avendo la difesa documentato la pendenza di due procedimenti per fatti pregressi a quelli oggetto del presente procedimento; e ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari (alla luce della personalità dell'imputato), poiché l'ultimo dei reati a lui attribuiti risalirebbe al 5 dicembre 2022 (data in cui egli è stato tratto in arresto e sottoposto a custodia cautelare). 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura, individuata in quella più afflittiva in difetto di una obiettiva disamina degli atti e in violazione del principio gradualistico previsto dalla legge e conforme alla Carta E.D.U., ed anzi per il tramite di un generico riferimento al pericolo di recidiva e all'assenza di prognosi favorevole sull'osservanza delle prescrizioni da parte dell'indagato, ossia di argomenti scarni, apparenti e inidonei (tenuto conto del disposto degli art. 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1, 3, e 3-bis, cod. proc .pen.), non essendosi espresso il Tribunale neppure implicitamente (contrariamente a quanto chiarito da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01) sull'impossibilità di fare impiego degli strumenti di controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che:- anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, [...], nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 2. Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio del riesame ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. facendo riferimento allo specifico agire di cui ha ravvisato i gravi indizi, e in particolare evidenziando (nell'ottica propria della cautela) come la persona sottoposta a indagini abbia posto in essere plurimi reati frutto di una precisa programmazione, nell'ambito di un'associazione che ha palesato una professionalità nell'illecito per il tramite di un modus operandi consolidato; inoltre, il Tribunale ha qualificato allarmanti le modalità di commissione dei singoli reati-fine (tenuto conto della strumentazione utilizzata), rimarcando la specializzazione del ricorrente nell'utilizzare gli arnesi atti allo scasso delle casseforti; infine, ha richiamato solo al fine di corroborare tali elementi i procedimenti (per lesioni personali, rapina, furto e reati in materia di armi) instaurati nel confronti del Flavio (esplicitando come egli abbia riportato condanna definitiva solo per guida in stato di ebbrezza). Con tale iter, congruo e logico, il motivo in esame non si è confrontato effettivamente, avendo indirizzato le censure solo verso taluni degli elementi indicati dal Giudice di seconda istanza, senza argomentare in alcun modo con riguardo a quelli che esso ha posto anzitutto a sostegno della propria statuizione; peraltro, la difesa si è espressa in termini assertivi (e perciò provi della necessaria specificità) e ha finito pure col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto. 3. Il secondo motivo è inammissibile per il medesimo ordine di ragioni. Neppure esso si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato - che, a proposito della scelta della misura, ha richiamato gli elementi prima esposti (e appena sopra compendiati), esplicitando come essi deponessero per l'inadeguatezza di ogni misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere, ivi compresi gli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico -, affidando pure le proprie critiche ad assedi del tutto generici. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli