CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 09924/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado diCampania n. 5960/2022 depositata il 05/09/2022.Sul ricorso iscritto al n. 5765/2024 proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello StatocontroNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026Prisco Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado diCampania n. 7222/2022 depositata il 07/11/2022.Sul ricorso iscritto al n. 5778/2024 proposto daAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello StatocontroPrisco Cristina, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado diCampania n. 7223/2022 depositata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Proc. n. 2601/2024.1. La sentenza impugnata n. 5960/2022 della C.T.R. della Campania haaccertato quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] adì la C.T.P. di Napoli al fine di ottenere l’annullamentodell’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidatol’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla sentenza n.1413/19 del Tribunale di Nola avente ad oggetto la divisione dell’eredità diCristina Nappi, madre del ricorrente, con la quale era stato condannato aNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026corrispondere ai germani coeredi il conguaglio di € 611.317,57 a fronte deldonatum in eccedenza alla propria quota ricevuto in vita dalla madrenonché a corrispondere ai germani € 52.050,45 a titolo di indennità dioccupazione per avere goduto in via esclusiva di beni ereditari comuni.In relazione all’aliquota del 9%, applicata alla somma disposta a titolo diconguaglio (euro 611.317,57), l’Ufficio aveva fatto applicazione dellapresunzione di cui all’art. 34 del TUR, in forza della quale, l’eccedenza divalore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d.conguaglio), doveva essere sottoposta al trattamento tributario dellacompravendita.[OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 3359/36/21, accolse in parte ilricorso, applicando l’aliquota del 3% e non del 9% alla somma di €611.317,57 disposta a titolo di conguaglio ed escludendo a carico delricorrente l’imposta sul relictum di € 483.798,31, attribuito dal [OSCURATO:PERSONA] direttamente ai germani coeredi Cristina ed [OSCURATO:PERSONA], ritenutiunici soggetti obbligati sul punto.Avverso la predetta decisione l’Agenzia delle Entrate interpose appello chefu, in parte, accolto.Quanto alla prima censura, il giudice di merito confermò la statuizione delgiudice di primo grado in punto di aliquota da applicarsi sulla condanna alconguaglio, ritenendo corretta quella del 3% in luogo di quella invocatadall’Ufficio pari al 9%.Dopo aver riportato il contenuto dell’art. 34 cit., rilevante nella specie, siaffermò che “tale norma fa riferimento al negozio di divisione, ossia alcontratto con cui i coeredi decidono convenzionalmente di sciogliere lacomunione ereditaria. È evidente che, in tale negozio, l’eventuale valoreeccedente quanto spettante al coerede non trova più giustificazione nellaquota ereditaria ma in un atto dispositivo degli altri eredi. Per questol’eccedenza viene considerata dalla legge, ai fini fiscali, come corrispettivo.Numero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026Viceversa, nel caso in contestazione siamo in presenza di una divisionedisposta giudizialmente, in cui si è aggiunto al relictum il donatum e sullabase di questo, per rispettare le quote ereditarie, è stato disposto ilconguaglio a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Conguaglio che, quindi, è l’esattoopposto di un corrispettivo legato alla percezione finale di una quota dieredità maggiore di quella spettante in base alle regole della successione(ab intestato o testamentaria), essendo piuttosto lo strumento perriequilibrare le attribuzioni patrimoniali a cui ciascun erede aveva diritto.Del resto, qualora il conguaglio fosse tassato come trasferimento, ilcontribuente subirebbe una illegittima doppia imposizione della stessanatura, essendo stato già tassato all’epoca il trasferimento avvenuto atitolo di donazione”.Diversamente fu accolta l’ulteriore censura sostenendosi che “Il fatto che ilrelictum di € 483.798,31 sia stato assegnato solo ai coeredi Cristina edAntonio non toglie che trattasi di decisione riguardante anche GioacchinoPrisco, perché, tenuto conto del donatum imputato a quest’ultimo erelativo conguaglio, con tale assegnazione in via esclusiva si è divisal’eredità rispettando le quote ereditarie. L’assegnazione fa, cioè, partedella sentenza di scioglimento della comunione, ne è una componentefondamentale. Di cui deve farsi carico anche [OSCURATO:PERSONA], qual partein causa obbligata solidalmente ai sensi dell’art. 57 comma 1 d.P.R.131/86”.Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con un motivo. Resiste concontroricorso il contribuente.In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa contenente istanza di cessazione della materia del contendere.L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.Proc. n. 5765/2024La sentenza impugnata n. 7222/2022 della C.T.R. della Campania haaccertato quanto segue.Numero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con ricorso tempestivamente depositato, Antonio [OSCURATO:PERSONA] adì laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso diliquidazione n. 2019/001/SC/000001413/0/001, notificato il 26/11/2020,con il quale l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli,[OSCURATO:PERSONA] di Nola, aveva chiesto il pagamento della somma dieuro 61.743,00 per imposta ipotecaria, catastale e di registro, nonché perle spese di registrazione, in relazione alla sentenza di scioglimento dellacomunione ereditaria n. 1413/2019 del 17/6/2019 emessa dal Tribunale diNola, avente ad oggetto la divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a corrispondere ai germanicoeredi il conguaglio di € 611.317,57 a fronte del donatum in eccedenzaalla propria quota ricevuto in vita dalla madre nonché a corrispondere aigermani € 52.050,45 a titolo di indennità di occupazione per avere godutoin via esclusiva di beni ereditari comuni.Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso, in relazione allacensura formulata dal contribuente circa l’erroneo calcolo dell’aliquotaapplicata alla somma versata a conguaglio, e compensò le spese.In luogo di quella applicata del 9%, il giudice di merito ritenne correttanon quella richiesta dell’1% ma del 3% “sulla base imponibile di Euro611.317,57 assegnata dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 4731/2019,ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tabella I allegata al d.P.R. 131/1986,trattandosi di provvedimento di assegnazione recante condanna alpagamento di somme e non potendo trovare applicazione la regolaprevista dall’art. 34, co. 2, d.P.R. 131/1986 per «i conguagli superiori alcinque per cento del valore della quota di diritto», non essendovieccedenza rispetto alla quota di spettanza.Entrambe le parti interposero appello, e fu, parzialmente accolto, quellodel contribuente.In particolare, il giudice di merito affermò che: ”l’appello di PRISCOANTONIO sullo specifico punto coglie nel segno. Questa Corte rileva che laNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026comunione ereditaria si scioglie con la divisione. Lo scioglimento dellacomunione ha come conseguenza l'attribuzione a ciascun condividentedella titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni o dirittiposseduti in comunione.Ai fini fiscali, la divisione è disciplinata dall'articolo 34 del TUR. Dettoarticolo dispone che "1. La divisione, con la quale ad un condividente sonoassegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettantesulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parteeccedente (...). 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore dellaquota di diritto (...) sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per itrasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei benimobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per itrasferimenti immobiliari per l'eccedenza. (...) 3. Quando risulta che ilvalore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a normadell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si consideraconguaglio." Nel disciplinare la divisione, dunque, il citato articolo imponedi raffrontare esclusivamente il valore complessivo della quota ricevutarispetto al valore dell'intero compendio, in base alla quota spettante didiritto. Pertanto, ai fini della corretta applicazione delle imposte diregistro, ipotecaria e catastale, dell'atto di divisione, occorre considerarese esso realizzi un'assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente,di valore corrispondente o eccedente il valore spettante secondo la quotadi diritto”.Dopo aver riportato il contenuto dell’art. 34 TUR, rilevante nella specie, edaver richiamato, a sostegno dell’iter motivazionale, Cass. sez. T, n.20736/2019, fu affermato: “Nel caso di specie non vi è stato alcunnegozio traslativo: allo scopo di non vendere beni immobili per operarel’esatto ammontare al 50% per stirpe delle quote di diritto, PRISCOGIOACCHINO ha versato la somma equivalente, che è conguaglio solo insenso atecnico, di pareggiamento delle quote e non di un pagamentoNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026quale corrispettivo di un negozio traslativo. Dunque, la sentenza dellaCTP, ritenendo applicabile l’aliquota del 3% sulla base imponibile di Euro611.317,57 ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tabella I allegata al DPR131/1986, in luogo dell’aliquota dell’1%, prevista per gli atti aventi naturadichiarativa dall’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, va sulpunto riformata”.Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con un motivo. Resiste concontroricorso il contribuente.In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Proc. n. 5778/2024La sentenza impugnata n. 7223/2022 della C.T.R. della Campania haaccertato quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] adì la C.T.P. di Napoli al fine di ottenere l’annullamentodell’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidatol’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla sentenza n.1413/19 del Tribunale di Nola avente ad oggetto la divisione dell’eredità diCristina Nappi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato acorrispondere ai germani coeredi il conguaglio di € 611.317,57 a fronte deldonatum in eccedenza alla propria quota ricevuto in vita dalla madrenonché a corrispondere ai germani € 52.050,45 a titolo di indennità dioccupazione per avere goduto in via esclusiva di beni ereditari comuni.In relazione all’aliquota del 9%, applicata alla somma disposta a titolo diconguaglio (euro 611.317,57), l’Ufficio aveva fatto applicazione dellapresunzione di cui all’art. 34 del TUR, in forza della quale, l’eccedenza divalore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d.conguaglio), doveva essere sottoposta al trattamento tributario dellacompravendita.[OSCURATO:PERSONA] adita, accolse in parte il ricorso, applicando l’aliquota del3% e non del 9% alla somma di € 611.317,57 disposta a titolo diNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026conguaglio ed escludendo a carico del ricorrente l’imposta sul relictum di €483.798,31, attribuito dal Tribunale di Nola direttamente ai germanicoeredi Cristina ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti unici soggetti obbligati sulpunto.Avverso la predetta decisione l’Agenzia delle Entrate interpose appello chefu, in parte, accolto.Quanto alla prima censura, il giudice di merito confermò la statuizione delgiudice di primo grado in punto di aliquota da applicarsi sulla condanna alconguaglio, ritenendo corretta quella del 3% in luogo di quella invocatadall’Ufficio pari al 9%.Dopo aver riportato il contenuto dell’art. 34 cit., rilevante nella specie, siaffermò che “tale norma fa riferimento al negozio di divisione, ossia alcontratto con cui i coeredi decidono convenzionalmente di sciogliere lacomunione ereditaria. È evidente che, in tale negozio, l’eventuale valoreeccedente quanto spettante al coerede non trova più giustificazione nellaquota ereditaria ma in un atto dispositivo degli altri eredi. Per questol’eccedenza viene considerata dalla legge, ai fini fiscali, come corrispettivo.Diversamente fu accolta l’ulteriore censura sostenendosi che “comeaffermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 28 marzo 2018, n.7606, "In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento dellacomunione ereditaria (...) mediante assegnazione dei beni in natura eversamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valoredelle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e nonl’aliquota degli atti traslativi". Diversamente, qualora il valore della quotaricevuta sia superiore al valore della sua quota spettante di diritto, l’atto siconsidera vendita per la parte eccedente e, pertanto, troverannoapplicazione le aliquote proprie degli atti traslativi. Il valore dei dirittiassegnati corrisponde al valore delle quote di diritto spettanti a ciascuncondividente, l’atto di divisione deve essere registrato in termine fisso,con l’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1 per cento, prevista perNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026gli atti aventi natura dichiarativa dall’articolo 3 della Tariffa, Parte I,allegata al TUR (circolare del 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 2.2.1).Dovranno essere, inoltre, corrisposte le imposte ipotecaria e catastalenella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso di specie non vi è statoalcun negozio traslativo: allo scopo di non vendere beni immobili peroperare l’esatto ammontare al 50% per stirpe delle quote di diritto,[OSCURATO:PERSONA] ha versato la somma equivalente, che è conguagliosolo in senso atecnico, di pareggiamento delle quote e non di unpagamento quale corrispettivo di un negozio traslativo.Dunque, la sentenza della CTP ritenendo applicabile l'aliquota del 3% sullabase imponibile di Euro 611.317,57 ai sensi dell’art. 8, lett. b), dellaTabella I allegata al DPR 131/1986, in luogo dell'aliquota dell'1%, previstaper gli atti aventi natura dichiarativa dall'articolo 3 della Tariffa, Parte I,allegata al TUR, va sul punto riformata”.Si concluse affermando l’accoglimento parziale dell’appello di CristinaPRISCO “con riferimento alla necessità di applicare, sul valore di €611.319,00 l'aliquota proporzionale dell'1 per cento, prevista per gli attiaventi natura dichiarativa dall'articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata alTUR e rigettato per il resto”.Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con un motivo. Resiste concontroricorso la contribuente.In prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve disporsi la riunione al proc. 2601/2024 deiprocedimenti rispettivamente aventi nn. 5765/2024 e 5778/2024, stantel’oggettiva connessione esistente tra gli stessi, traendo tutti origine dallaimposizione della medesima sentenza del Tribunale di Napoli n.1413/2019. La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensidell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può infattiNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove essesiano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quandola loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti,siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabiliprofili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. Sez.T, n. 27558/2018).Deve poi, sempre preliminarmente, darsi atto della tardività della memoriadepositata dall’Agenzia delle Entrate in data 6 marzo 2026.2. Tanto premesso, con il primo ed unico motivo, l’Agenzia denuncia, inrelazione alla sentenza n. 5960/2022, pronunciata nei confronti diGioacchino [OSCURATO:PERSONA] (proc. 2601/2024), alla sentenza n. 7223/2022pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (proc. 5778/2024), allasentenza n. 7222/2022 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (proc.n. 5765/2024), la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n.131/1986, nonché dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al predettodecreto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).La Corte di secondo grado avrebbe fatto malgoverno della disciplinavigente in materia di imposta di registro, allorquando ha sostenuto che lasomma corrisposta dal contribuente in sede di divisione ereditaria e atitolo di conguaglio, non può fiscalmente rappresentare un trasferimentoimmobiliare, in quanto la ricostruzione dell’Ufficio potrebbe valereesclusivamente per le ipotesi in cui le parti decidano, di comune accordo,di sciogliere la comunione ereditaria.3. Deve, quindi, osservarsi che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hadepositato un’istanza con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materiadel contendere, con riferimento al procedimento n. 2601/2024, in virtùdella intervenuta sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1399 del2024, pubblicata il 29 marzo 2024, passata in giudicato.Il provvedimento di cui innanzi rileva per tutti i procedimenti connessi.Numero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026La citata sentenza d’appello (n. 1399 del 2024) ha riformato la sentenzan. 1413/2010 del Tribunale di Nola, in base alla quale erano stati emessigli avvisi di liquidazione dell'imposta nei confronti degli odiernicontroricorrenti.La sentenza d’appello n. 1399 del 2024 in particolare: ha rideterminatol’originario conguaglio in danaro - quantificato dal Tribunale di Nola in €611.319,00 - nel minore importo di € 189.434,31; ha revocato lacondanna – comminata all’odierno controricorrente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - a versare ai coeredi la somma di € 52.050,45 per frutti percepiti(somma anch’essa oggetto di tassazione nell’ originario avviso diliquidazione).In ragione di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate in sostituzionedell’avviso n. 2019/001/SC/000001413/0/003, ha notificato a GioacchinoPrisco un nuovo avviso di liquidazione dell’imposta di registrazione dellasentenza d’appello n. 1399/2024 (nr. 2024/008/SC/000001399/0/001)(che il controricorrente ha dichiarato di aver impugnato).Sono stati allegati all’istanza sia la sentenza, con attestazione delpassaggio in giudicato, sia il nuovo avviso di accertamento. È stato, infine,affermato, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], chel'Amministrazione finanziaria non ha riscosso le somme indicate nell'avvisodi accertamento afferente alla sentenza riformata con efficacia digiudicato.Questa Corte (Cass. Sez. T, n. 3617 del 2020; Cass. Sez. T, n.16700/2022) ha affermato che «in tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autoritàgiudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o èancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggioin giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad esseredovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che unadiversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza diNumero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamenterestituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacitàcontributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva macomunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivoaccertamento della sua insussistenza».Il principio sopra riportato trova un’ulteriore precisazione nellagiurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. T, n. 15645/2019)secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro prevista dall'art.37 del d.p.r. n. 131 del 1986 sugli atti dell'autorità giudiziaria in materiadi controversie civili, l'amministrazione finanziaria che abbia bene emesso,inizialmente, l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativacartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamente l'imposta è,pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato contro questi atti,priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venutadefinitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazionedell'imposta essendo «illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di unpagamento, non più preventivo, dell'imposta, cui dovrebbe seguirel'immediato rimborso della stessa».Peraltro, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il controricorrenteha dichiarato che l'amministrazione finanziaria non risulta aver riscosso lesomme indicate nell'avviso di accertamento afferenti a sentenzasuccessivamente riformata con efficacia di giudicato.Ne consegue, in relazione a tutti i procedimenti riuniti, la declaratoria dellacessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenzad’interesse ad agire. Non potendosi d’altra parte quest’ultimo ravvisarenell’interesse alla soluzione di una questione giuridica (aliquota tariffariaapplicabile) priva di attualità e concretezza in rapporto all’atto impositivoche costituisce l’oggetto delle presenti liti.In conseguenza dell’esito del giudizio non è necessario riprodurre gliulteriori motivi di ricorso formulati dall’Agenzia.Numero registro generale 2601/2024Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 9924/2026Data pubblicazione 17/04/2026Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate essendo ilgiudicato intervenuto nel corso del giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate,nei procedimenti riuniti nn. 2601/2024, 5765/2024 e 5778/2024, persopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate .Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]