CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/09/2022 del tribunale di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2022 il tribunale di Messina condannava [OSCURATO:PERSONA] ordinando altresì la confisca di un autocarro. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, contestando l'intervenuta esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. Si rappresenta la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa alla luce della natura non pericolosa dei rifiuti, e della circostanza per cui i rifiuti erano destinati ad un'isola ecologica. Si aggiunge che sussisterebbe la non occasionalità della condotta, per la assenza di precedenti penali della stessa specie del reato per cui è condanna, e per l'avvenuto ricorso, per il trasporto, ad un autocarro prestato da terzi per l'occasione. Le predette considerazioni non sarebbero state esaminate dal giudice, sebbene proposte dalla difesa. Si aggiunge che i precedenti penali a carico non osterebbero alla applicazione della invocata fattispecie. 4. Il ricorso è fondato. L'affermazione diretta a sostenere la gravità del fatto anche in funzione della fattispecie, negata, di cui all'art. 131 bis cod. pen., appare apodittica in assenza di illustrazione di ragioni a sostegno, a fronte di un trasporto di circa 2 mc di rifiuti; come anche appare carente la motivazione circa la sussistenza di precedenti penali, non meglio specificati, che sarebbero dimostrativi di una condotta non occasionale e quindi ostativi alla applicazione della causa di non punibilità. A tale ultimo riguardo, occorre ricordare che il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole. (Sez. 6 - , n. 605 del 03/12/2019 (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278095 — 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio anche ai fini dell'eventuale rivalutazione della confisca in caso di proscioglimento ex art.131 bis cod. pen. al tribunale di Messina. Deve escludersi comunque (cfr. sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 — 01 Mazzoccoli) che, nelle more del giudizio di rinvio, disposto unicamente per verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità in esame, possa maturare la prescrizione del reato per cui si procede. In tal senso si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Messina, in diversa persona fisica. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso, Roma, 9 giugno