CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 01352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/08/2025 del GIP del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugiaha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto l’archiviazione. 2. Avverso il decreto ricorre [OSCURATO:PERSONA], persona offesa,proponendo un unico motivo , con il quale deduce violazione di legge processu a le avendo erroneamente il G.i.p. ritenuto generiche le investigazion i difensive indicate nell’atto di opposizioneall’archiviazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il G.i.p. ha disposto l’archiviazione rilevando che le indagini suppletive sollecitate fossero generiche, superflueed esplorative . 2. Tanto premesso, deve evidenziarsi comeil provvedimento impugnato sia stato adottato nel vigore della l. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile. 3. Pertanto, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,va riqualificato il ricorso e disposta la trasmissione degli atti al giudice competente, che si individua nel Tribunale di Perugia in composizione monocratica. P.Q.M Riqualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il