CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza d'appello (con assoluzione per la fattispecie di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada), ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi (sostenuti da memoria) sindacando, con la prima censura, l'apparato motivazionale in merito alla ricostruzione dei fatti oltre che deducendo, con la seconda doglianza, l'omessa motivazione (neanche implicita) in merito alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., invece dedotta dalla difesa, e con il terzo motivo l'omessa motivazione in merito alla sostanziale ritenuta insussistenza dei presupposti per le circostanze attenuanti generiche. 3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso non è inammissibile neanche in termini di manifesta infondatezza, in ragione dell'assenza di riferimento alcuno nella sentenza impugnata in ordine alla questione (dedotta dalla difesa) inerente all'operatività della disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4. L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di sette anni e sei mesi, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen. anche in considerazione della sospensione emergente dagli atti, è decorso e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizi