CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SALOMONE Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 1/2/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 1° febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli riformava, escludendo solo la recidiva ritenuta in primo grado, la pronuncia resa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 4 maggio 2016, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per i reati di usura a lui ascritti ai capi A e B, condannandolo alla sanzione ritenuta di giustizia. 1. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che lamenta le violazioni della legge penale ed i vizi di motivazione in appresso indicati: 1.1. vizi di motivazione, per mancanza, mera apparenza e manifesta illogicità, in ordine alla valutazione della prova, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte richiamato in toto la motivazione della sentenza di primo grado, senza esercitare alcun vaglio critico sui criteri di valutazione della prova dichiarativa e documentale e senza punto offrire risposta alle diffuse argomentazioni critiche portate dalla difesa alla motivazione della sentenza di primo grado; in particolare, la difesa aveva lamentato con i motivi di gravame spesi nel merito che nessuna verifica era stata operata sul conto corrente dell'Antino (cognato della persona offesa e suo socio), né sui numeri degli assegni da questi asseritamente consegnati alla persona offesa, che li avrebbe a sua volta consegnati all'imputato; la persona offesa non aveva inoltre prodotto nel corso delle indagini le copie degli assegni cui si era riferito in denuncia, provvedendo poi a produrli solo nel corso del processo di primo grado, allorquando il consulente tecnico aveva già svolto tutti i calcoli della sorta capitale imprestata e degli interessi praticati; quanto alla fattispecie contestata sub B, il consulente neppure riusciva a calcolare un tasso usurario; la persona offesa inoltre si era in primo grado più volte contraddetta e su tali evidenziate contraddizioni la sentenza di appello non argomenta; la motivazione della Corte appare inoltre meramente assertiva in ordine alle deduzioni difensive opposte circa la reale destinazione soggettiva degli assegni consegnati dalla p.o., non vi è infatti prova che gli assegni incassati da soggetti terzi afferissero al rapporto debitorio in essere con l'imputato e non invece con terzi non coinvolti nella vicenda; illogica poi la motivazione offerta dalla Corte per avversare e ritenere non credibile la versione offerta dall'imputato, che tendeva a dimostrare come le somme non fossero state affatto mutuate ma costituissero invece corrispettivo integrale del prezzo dovuto in ragione di promesse di vendita intervenute tra le parti; i medesimi vizi sono dedotti anche in ordine al giudizio di attendibilità della fonte dichiarativa rappresentata dalla persona offesa, quanto mai imprecisa e approssimativa nel riferire i fatti descritti in imputazione e solo episodicamente corroborata da altri elementi di riscontro; 1.2. ancora, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, quanto alle ragioni poste a sostegno del rigetto dei motivi di gravame spesi in tema di immotivato rigetto delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria eccessivamente rigorosa della sanzione irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" sul merito della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi crite -i nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Con il ricorso viene innanzitutto dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità, carenza e mera apparenza della motivazione. 1.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa e cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazbne dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). 1.2. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazion4; dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apoclittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. 1.3. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). 2. Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso, declinato in una pluralità apparente di sottosezioni, che in realtà sottendono tutte la medesima censura: l'affermazione della responsabilità fondata sulla valorizzazione incauta della fonte dichiarativa non confortata ed anzi apparentemente avversata da altri elementi logici o storici conducenti verso la persona dell'imputato. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, ha riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] (confortato nella narrazione anche da cospicuo apporto documentale) aveva genuinamente offerto al vaglio giurisdizionale una situazione di fatto incontrovertibile, formata dalla certa sottoscrizione di una moltitudine di assegni offerti in pagamento frazionato e in garanzia degli interessi dovuti sui debiti contratti con il soggetto finanziatore. Il superamento del tasso soglia è stato accertato con consulenza e, sul punto, i motivi di ricorso nulla di specifico oppongono alla dettagliata relazione di c.t., fatta eccezione per il dedotto deficit probatorio conseguente alla mancata produzione di tutti gli assegni indicati in denuncia. Per il resto, i motivi tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va - come detto - dichiarata manifestamente infondata. Nel merito delle doglianze, si osserva come la Corte territoriale abbia comunque argomentato in ordine al carattere usurario della pattuizione di interessi ed al ruolo svolto in concreto dal ricorrente, una volta fallita la alternativa motivazione immobiliare offerta alla valutazione del giudice di merito e da questi respinta per difetto di apprezzabile efficacia dimostrativa. Quanto ad attendibilità del narrato, è stato pure nel merito evidenziato, che la fonte dichiarativa è rimasta asseverata da una moltitudine di elementi di conforto, dalla documentazione riepilogativa della posizione debitoria, della cui genuinità la Corte di merito non ha dubitato, accompagnando anche tale decisione con congruo supporto argomentativo, agli assegni, alle dichiarazioni dei testi escussi. Il che rende contezza di una valutazione complessivamente esaustiva, che ha esaltato la irragionevolezza di ogni ipotesi alternativa alla responsabilità dell'imputato per i fatti contestati. 3. Del pari è a dirsi per il motivo versato in tema di misura della sanzione, avendo il doppio giudizio conforme di merito efficacemente argomentato, attingendo ai criteri legali indicati all'art. 133 cod. pen., in ordine alla distanza della pena base (anni tre di reclusione oltre la multa) dal minimo edittale. 4. Così pure deve ritenersi per l'ultimo motivo di ricorso speso in tema di attenuanti generiche. Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nella fattispecie non è riscontrabile alcun vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno concesso le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo riferimento all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen, ovverosia alla gravità del reato desunta dalla durata della condotta e dal tasso di interessi praticato, nonché sottolineando come gli elementi favorevoli indicati dalla difesa non potessero essere positivamente valorizzati ovvero fossero stati già valutati dal giudice di primo grado al momento della determinazione della pena, di poco discosta dal minimo edittale. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle