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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 36/2021

ECLI:EU:T:2021:220
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0540_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 aprile 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-540/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Decisione che procede a un riesame dell’elenco delle persone, gruppi o entità interessati e che integra tale elenco – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale decisione – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 32, § 4, e 2019/798) (v. punti 48, 49)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2019/798 e 2020/716] (v. punti 51-56)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, a), 2015/1828, 2019/798 e 2020/716] (v. punto 68)

4. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Decisioni del giudice dell’Unione che si pronunciano sulla designazione di un ricorrente in un elenco di persone colpite da misure restrittive – Elementi di prova previamente presi in considerazione dal giudice dell’Unione – Portata (v. punti 70-75)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell'onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2019/798 e 2020/716] (v. punti 89, 90, 127)

6. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso (Art. 263 TFUE) (v. punti 94, 96, 126)

7. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle prove e delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 103, 104)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/806, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3, e allegato I] (v. punti 131-134, 143)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2020/719, artt. 27, § 2, a) e b), e 28, § 2, a) e b), e allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, e allegato II, 2015/1828 e 2020/716] (v. punti 146, 159-161, 174)

10. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – [OSCURATO:PERSONA] di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di corredare detta domanda di motivi e argomenti adattati – Assenza, salvo in caso di differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo di verifica del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 4) (v. punti 180, 181)

11. Procedimento giurisdizionale – Adattamento delle conclusioni in pendenza di giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Trasposizione dei motivi iniziali – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 4) (v. punti 185, 186, 189, 190)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828, allegato II, 2019/798 e 2020/716] (v. punti 198-205) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0540_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 aprile 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-540/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Decisione che procede a un riesame dell’elenco delle persone, gruppi o entità interessati e che integra tale elenco – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale decisione – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 32, § 4, e 2019/798) (v. punti 48, 49) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2019/798 e 2020/716] (v. punti 51-56) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, a), 2015/1828, 2019/798 e 2020/716] (v. punto 68) 4. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Decisioni del giudice dell’Unione che si pronunciano sulla designazione di un ricorrente in un elenco di persone colpite da misure restrittive – Elementi di prova previamente presi in considerazione dal giudice dell’Unione – Portata (v. punti 70-75) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell'onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2019/798 e 2020/716] (v. punti 89, 90, 127) 6. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso (Art. 263 TFUE) (v. punti 94, 96, 126) 7. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle prove e delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 103, 104) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/806, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3, e allegato I] (v. punti 131-134, 143) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2020/719, artt. 27, § 2, a) e b), e 28, § 2, a) e b), e allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, e allegato II, 2015/1828 e 2020/716] (v. punti 146, 159-161, 174) 10. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – [OSCURATO:PERSONA] di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di corredare detta domanda di motivi e argomenti adattati – Assenza, salvo in caso di differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo di verifica del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 4) (v. punti 180, 181) 11. Procedimento giurisdizionale – Adattamento delle conclusioni in pendenza di giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Trasposizione dei motivi iniziali – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 4) (v. punti 185, 186, 189, 190) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828, allegato II, 2019/798 e 2020/716] (v. punti 198-205) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
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