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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08097/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 10 marzo 2021 la Corte di appello di Trento - a seguito del gravame interposto da tutti gli imputati - ha confermato la pronuncia in data 26 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Rovereto aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, violenza privata e invasione di edifici, con le aggravanti in contestazione (ad eccezione della recidiva contestata a Crovo e Turella, che ha escluso) e, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali (e con il beneficio della sospensione condizionale per Bazzanella, Bruschetti, Cione, [OSCURATO:PERSONA], Mentesana, Pedron, Turella e [OSCURATO:PERSONA]).

Agli imputati sono stati ascritti i menzionati delitti per aver fatto ingresso con violenza (segnatamente, vincendo la resistenza frapposta dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) nell'ufficio del Sindaco di Mori ed ivi essersi trattenuti, costringendo lo stesso Sindaco e il Segretario comunale a sospendere le loro attività istituzionali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione dei presupposti della scriminante dello stato di necessità.

2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti della scriminante putativa dello stato di necessità.

2.3. Con il terzo motivo è stata assunta la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza di tutti i delitti in imputazione.

2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione della legge penale con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione con riferimento alla mancata riduzione delle pene inflitte agli imputati e alla loro mancata conversione ex lege 689/1981.

3. A seguito della presentazione da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di tutti gli imputati, di richiesta di discussione orale è stata celebrata pubblica udienza e le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata per aver escluso i presupposti dello stato di necessità, la cui sussistenza sarebbe stata pienamente provata.

Ad avviso della difesa, infatti, nella fattispecie ricorreva il pericolo di un danno grave alla persona, in quanto è incontestato e pacifico che sull'abitato di Mori gravasse la minaccia di un grosso diedro di roccia pericolante, tale da renderne assolutamente necessaria la rimozione anche ad avviso delle autorità; il pericolo era attuale ed imminente (come si trarrebbe non soltanto dall'avvio del cantiere ma soprattutto dalle affermazioni del geologo prof.

Barla); l'origine del pericolo derivava dalla fenomeni naturali e, quindi, non era stato volontariamente causato dagli imputati; esso non era evitabile, se non fissando il diedro e provvedendo al suo costante attento monitoraggio; gli imputati avrebbero quindi correttamente chiesto al Sindaco di provvedere in tal senso (in modo da tutelare la popolazione e di consentire ai lavoratori di operare in sicurezza); ricorrerebbe la proporzionalità del fatto poiché l'azione degli imputati si è sostanziata nell'occupazione per alcune ore dell'ufficio del Sindaco; la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe erronea (allorché ha affermato che la scriminante opererebbe nei casi strettamente connessi all'istinto di conservazione alla tutela dell'integrità fisica e che il Sindaco non avrebbe potuto mettere in atto alcun intervento immediato), palesemente illogica (nella parte in cui: ha ritenuto che il Sindaco e il Segretario comunale siano stati costretti dagli imputati a sopportare un danno superiore a quello che sarebbe stato cagionato in concreto ai medesimi ricorrenti; ha assunto che la protesta si sarebbe potuta esprimere attraverso strumenti democratici; ha ritenuto che nel bilanciamento degli interessi dovesse prevalere il buon andamento della pubblica amministrazione) e smentita (in ordine al difetto della prova della rilevante possibilità del verificarsi di un danno).

1.2. Il secondo motivo si è doluto della esclusione dello stato di necessità putativo, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe erronea giuridicamente e in palese contraddizione con le risultanze processuali esposte nello stesso provvedimento, atteso che le circostanze e le motivazioni che hanno indotto gli imputati ad agire sarebbero le affermazioni già richiamate del prof.

Bada e il fatto che esse avevano determinato un vero e proprio stato di panico nella popolazione (come riferito dal consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA]).

In questa situazione, dunque, gli imputati avrebbero agito nella piena e giustificata convinzione di trovarsi in uno stato di necessità determinato dal pericolo di un immediato crollo e di non avere altra scelta che rivolgersi al Sindaco.

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto insussistente la scriminante anche nella forma putativa non considerando al riguardo l'effettiva sussistenza dell'erronea convinzione da parte degli imputati (basata su circostanze di fatto inoppugnabili ancorché erroneamente interpretate), bensì argomentando sull'attendibilità o meno delle affermazioni del prof.

Barla (per vero mai smentite), quasi pretendendo che gli imputati si munissero di competenze tecniche tali da poter sindacare le affermazioni degli esperti: in tal modo la Corte territoriale avrebbe argomentato in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità.

1.3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Nel caso di specie è dirimente considerare che, come già chiarito da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte oltre che dalla dottrina, perché sussista lo stato di necessità occorre che il grave pericolo di un danno grave alla persona non sia «evitabile se non con l'atto penalmente punibile» (Sez. 6, n. 4930 del 06/04/1983, Feminò, Rv. 159232 - 01; Sez. 2, n. 4682 del 29/01/1979, Pepi, Rv. 142041 - 01; Sez. 1, n. 947 del 07/11/1978 - dep. 1979, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 140935 - 01); difatti, il requisito della "inevitabilità-altrimenti" del pericolo postula la necessità inderogabile e cogente di provvedere alla salvaguardia del bene in pericolo mediante la condotta criminosa e soltanto con quella, senza altra alternativa.

Ciò posto, nel caso di specie, alle condotte illecite degli imputati non può riconoscersi alcuna diretta capacità di impedire il pericolo di crollo poiché esse erano, per l'appunto, volte a sollecitare un intervento da parte del Sindaco al fine di fronteggiarlo.

Né possono ravvisarsi i presupposti della scriminante in discorso nella forma putativa in quanto la difesa non ha neppure prospettato che gli imputati abbiano per errore ritenuto che ricorresse il detto (necessario) rapporto diretto tra il loro agire illecito e l'eliminazione del pericolo ma ha correlato l'errore in cui essi sarebbero incorsi alla sussistenza del pericolo stesso e non invece, si ribadisce, al requisito (che si è già esposto, difetta) dell'inevitabilità-altrimenti del pericolo medesimo.

2. Il terzo motivo ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe respinto in maniera sbrigativa e superficiale le doglianze relative alla ritenuta la sussistenza di tutti i delitti in imputazione.

Anzitutto, essa non darebbe conto dell'effettiva sussistenza dell'interruzione di un pubblico servizio che troverebbe smentita, perché tutti gli uffici comunali avrebbero continuato a funzionare regolarmente (tanto che il Segretario dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato di essere andato nel proprio ufficio e di aver continuato la propria attività; e il Sindaco siarebbe volontariamente allontanato dal suo ufficio per non rispondere alle domande degli imputati ed avrebbe potuto svolgere i propri compiti istituzionali).

Quanto alla violenza privata non sarebbe chiaro, vista la formulazione del capo di imputazione, se tale delitto è stato ritenuto per la violenza esercitata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della Polizia locale (strattonato per entrare nell'ufficio del sindaco sulla cui porta si era posizionato) o piuttosto per aver costretto il Sindaco e il segretario comunale a sospendere le loro attività istituzionali.

La sentenza impugnata avrebbe riferito il delitto alla prima condotta e, in tal modo, sarebbe incorsa in un duplice errore di diritto perché, in primo luogo, non avrebbe individuato chi e come abbia strattonato il [OSCURATO:PERSONA] né in che modo tutti gli imputati abbiano eventualmente concorso in tale condotta (ed anzi l'istruttoria avrebbe chiarito che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato strattonato da uno dei partecipanti all'iniziativa che non è stato imputato nel presente procedimento); in secondo luogo, perché ritenere configurabile il delitto di violenza privata anziché quello di semplici percosse equivarrebbe a ravvisare sempre e comunque il primo delitto in ogni caso in cui vi sia impiego di violenza o minaccia e, comunque, nel caso di specie il soggetto passivo non sarebbe stato costretto a fare o tollerare alcunché (se non a subire lo spintone che ha consentito all'agente e alle altre persone di entrare nell'ufficio del Sindaco).

A proposito dell'invasione di edifici, la difesa ha esposto che l'ufficio del Sindaco è aperto a tutti i cittadini e nessuna invasione arbitraria è ravvisabile allora nella condotta degli odierni imputati (i quali vi si sono legittimamente presentati per ottenere risposte in merito alla messa in sicurezza del diedro pericolante); e sarebbe stato lo stesso Sindaco ad allontanarsi per non rispondere ai propri cittadini.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato.

Invero, «integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso» (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018 - dep. 2019, Carannante, Rv. 274836 - 01), ossia la «condotta che causi una temporanea alterazione, purché oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività» (Sez. 6, n. 36253 del 22/09/2011, Caputo, Rv. 250810 - 01; Sez. 5, n. 27919 del 06/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244337 - 01); nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che gli imputati abbiano interrotto una riunione in corso tra il Sindaco e il Segretario comunale, dando conto non solo del fatto che costoro siano stati costretti a spostarsi (in un'altra stanza) ma affermando che nella specie l'agire degli imputati abbia inciso in maniera apprezzabile e prolungata (essendosi costoro ivi trattenuti per circa nove ore) sull'attività istituzionale in corso di svolgimento; e il ricorso ha contestato tale assunto in maniera assertiva, senza prospettare con la necessaria specificità un travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

L'impugnazione è parimenti generica in relazione al delitto di violenza privata poiché (al di là della contraddizione in cui è incorsa la difesa allorché dapprima ha assunto che non sia dato comprendere in cosa sia stato ravvisato il reato e, poco dopo, ha indicato quale condotta la Corte di appello ha sussunto nell'art. 610 cod. pen.) ha contestato la correttezza della ricostruzione dell'occorso e la sua qualificazione giuridica con affermazioni del tutto generiche (nuovamente non prospettando compiutamente un travisamento della prova) e non confrontandosi con la motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha affermato - richiamando un filmato in atti - che gli imputati hanno costretto con la forza il [OSCURATO:PERSONA] della Polizia locale a farli accedere negli uffici del Sindaco.

Il che esime da ogni ulteriore considerazione. , Infine, non occorre dilungarsi per evidenziare che l'assunto difensivo secondo cui non ricorrerebbe il delitto di invasione di edifici, poiché l'ufficio del Sindaco è aperto a tutti i cittadini, è del tutto infondato, non potendosi riconoscere ai cittadini il diritto di accedere (peraltro, con violenza) nella Casa comunale ed ivi trattenersi ad libitum.

3. Il quarto motivo ha assunto che la sintetica motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dei fatti in imputazione sarebbe confusa e inconferente, perché si risolverebbe in un'errata affermazione della sussistenza dei delitti previsti dagli artt. 633 e 340 cod. pen. ed avrebbe totalmente omesso di prendere in considerazione la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità.

3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha fondato la propria statuizione su un apprezzamento della modalità della condotta degli imputati (facendo riferimento alla preordinazione dell'agire, al numero dei soggetti che lo hanno posto in essere e alla forza intimidatoria con cui si è espresso nonché alla durata dell'occupazione degli uffici e dell'impedimento dell'attività istituzionale), così dando conto degli elementi, tra quelli indicati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., posti a fondamento del suo apprezzamento di fatto, che non può qui essere sindacato.

4. Con il quinto motivo si è dedotto che la sentenza impugnata si sarebbe espressa in maniera scarna sulla richiesta di riduzione delle pene inflitte e sulla mancata conversione, affermandone apoditticamente la congruità e negandone la sostituzione con la pena pecuniaria poiché essa sarebbe limitata a ipotesi nninimali e scarsamente offensive (requisiti assenti nelle norme previste dalla

I. 689/1981); e ciò quantunque nella specie (come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale distrettuale) ricorrano tutti i presupposti sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per irrogare le pene nel minimo edittale e per la chiesta sostituzione (segnatamente, in ragione delle modalità dell'azione per nulla violenta, della assenza di qualsivoglia danno o pericolo, delle motivazioni che hanno determinato gli imputati agire, dell'assenza di precedenti penali per la quasi totalità di loro, della loro condotta di vita e del più che corretto comportamento processuale, indici tutti ignorati dalla sentenza impugnata).

4.1. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha rigettato in parte qua il gravame: - ritenendo congrue le pene irrogate alla luce della preordinazione e della modalità di attuazione delle condotte, già evidenziate nel provvedimento impugnato, così dando conto degli elementi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., posti a fondamento del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - e fondando sui medesimi elementi il difetto dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, così indicando anche sotto tale profilo gli aspetti ritenuti decisivi nell'esercizio della sua discrezionalità (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01) ,

5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 10 marzo 2021 la Corte di appello di Trento - a seguito del gravame interposto da tutti gli imputati - ha confermato la pronuncia in data 26 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Rovereto aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, violenza privata e invasione di edifici, con le aggravanti in contestazione (ad eccezione della recidiva contestata a Crovo e Turella, che ha escluso) e, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali (e con il beneficio della sospensione condizionale per Bazzanella, Bruschetti, Cione, [OSCURATO:PERSONA], Mentesana, Pedron, Turella e [OSCURATO:PERSONA]). Agli imputati sono stati ascritti i menzionati delitti per aver fatto ingresso con violenza (segnatamente, vincendo la resistenza frapposta dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) nell'ufficio del Sindaco di Mori ed ivi essersi trattenuti, costringendo lo stesso Sindaco e il Segretario comunale a sospendere le loro attività istituzionali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione dei presupposti della scriminante dello stato di necessità. 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti della scriminante putativa dello stato di necessità. 2.3. Con il terzo motivo è stata assunta la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza di tutti i delitti in imputazione. 2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione della legge penale con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione con riferimento alla mancata riduzione delle pene inflitte agli imputati e alla loro mancata conversione ex lege 689/1981. 3. A seguito della presentazione da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di tutti gli imputati, di richiesta di discussione orale è stata celebrata pubblica udienza e le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata per aver escluso i presupposti dello stato di necessità, la cui sussistenza sarebbe stata pienamente provata. Ad avviso della difesa, infatti, nella fattispecie ricorreva il pericolo di un danno grave alla persona, in quanto è incontestato e pacifico che sull'abitato di Mori gravasse la minaccia di un grosso diedro di roccia pericolante, tale da renderne assolutamente necessaria la rimozione anche ad avviso delle autorità; il pericolo era attuale ed imminente (come si trarrebbe non soltanto dall'avvio del cantiere ma soprattutto dalle affermazioni del geologo prof. Barla); l'origine del pericolo derivava dalla fenomeni naturali e, quindi, non era stato volontariamente causato dagli imputati; esso non era evitabile, se non fissando il diedro e provvedendo al suo costante attento monitoraggio; gli imputati avrebbero quindi correttamente chiesto al Sindaco di provvedere in tal senso (in modo da tutelare la popolazione e di consentire ai lavoratori di operare in sicurezza); ricorrerebbe la proporzionalità del fatto poiché l'azione degli imputati si è sostanziata nell'occupazione per alcune ore dell'ufficio del Sindaco; la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe erronea (allorché ha affermato che la scriminante opererebbe nei casi strettamente connessi all'istinto di conservazione alla tutela dell'integrità fisica e che il Sindaco non avrebbe potuto mettere in atto alcun intervento immediato), palesemente illogica (nella parte in cui: ha ritenuto che il Sindaco e il Segretario comunale siano stati costretti dagli imputati a sopportare un danno superiore a quello che sarebbe stato cagionato in concreto ai medesimi ricorrenti; ha assunto che la protesta si sarebbe potuta esprimere attraverso strumenti democratici; ha ritenuto che nel bilanciamento degli interessi dovesse prevalere il buon andamento della pubblica amministrazione) e smentita (in ordine al difetto della prova della rilevante possibilità del verificarsi di un danno). 1.2. Il secondo motivo si è doluto della esclusione dello stato di necessità putativo, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe erronea giuridicamente e in palese contraddizione con le risultanze processuali esposte nello stesso provvedimento, atteso che le circostanze e le motivazioni che hanno indotto gli imputati ad agire sarebbero le affermazioni già richiamate del prof. Bada e il fatto che esse avevano determinato un vero e proprio stato di panico nella popolazione (come riferito dal consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA]). In questa situazione, dunque, gli imputati avrebbero agito nella piena e giustificata convinzione di trovarsi in uno stato di necessità determinato dal pericolo di un immediato crollo e di non avere altra scelta che rivolgersi al Sindaco. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto insussistente la scriminante anche nella forma putativa non considerando al riguardo l'effettiva sussistenza dell'erronea convinzione da parte degli imputati (basata su circostanze di fatto inoppugnabili ancorché erroneamente interpretate), bensì argomentando sull'attendibilità o meno delle affermazioni del prof. Barla (per vero mai smentite), quasi pretendendo che gli imputati si munissero di competenze tecniche tali da poter sindacare le affermazioni degli esperti: in tal modo la Corte territoriale avrebbe argomentato in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità. 1.3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Nel caso di specie è dirimente considerare che, come già chiarito da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte oltre che dalla dottrina, perché sussista lo stato di necessità occorre che il grave pericolo di un danno grave alla persona non sia «evitabile se non con l'atto penalmente punibile» (Sez. 6, n. 4930 del 06/04/1983, Feminò, Rv. 159232 - 01; Sez. 2, n. 4682 del 29/01/1979, Pepi, Rv. 142041 - 01; Sez. 1, n. 947 del 07/11/1978 - dep. 1979, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 140935 - 01); difatti, il requisito della "inevitabilità-altrimenti" del pericolo postula la necessità inderogabile e cogente di provvedere alla salvaguardia del bene in pericolo mediante la condotta criminosa e soltanto con quella, senza altra alternativa. Ciò posto, nel caso di specie, alle condotte illecite degli imputati non può riconoscersi alcuna diretta capacità di impedire il pericolo di crollo poiché esse erano, per l'appunto, volte a sollecitare un intervento da parte del Sindaco al fine di fronteggiarlo. Né possono ravvisarsi i presupposti della scriminante in discorso nella forma putativa in quanto la difesa non ha neppure prospettato che gli imputati abbiano per errore ritenuto che ricorresse il detto (necessario) rapporto diretto tra il loro agire illecito e l'eliminazione del pericolo ma ha correlato l'errore in cui essi sarebbero incorsi alla sussistenza del pericolo stesso e non invece, si ribadisce, al requisito (che si è già esposto, difetta) dell'inevitabilità-altrimenti del pericolo medesimo. 2. Il terzo motivo ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe respinto in maniera sbrigativa e superficiale le doglianze relative alla ritenuta la sussistenza di tutti i delitti in imputazione. Anzitutto, essa non darebbe conto dell'effettiva sussistenza dell'interruzione di un pubblico servizio che troverebbe smentita, perché tutti gli uffici comunali avrebbero continuato a funzionare regolarmente (tanto che il Segretario dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato di essere andato nel proprio ufficio e di aver continuato la propria attività; e il Sindaco siarebbe volontariamente allontanato dal suo ufficio per non rispondere alle domande degli imputati ed avrebbe potuto svolgere i propri compiti istituzionali). Quanto alla violenza privata non sarebbe chiaro, vista la formulazione del capo di imputazione, se tale delitto è stato ritenuto per la violenza esercitata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della Polizia locale (strattonato per entrare nell'ufficio del sindaco sulla cui porta si era posizionato) o piuttosto per aver costretto il Sindaco e il segretario comunale a sospendere le loro attività istituzionali. La sentenza impugnata avrebbe riferito il delitto alla prima condotta e, in tal modo, sarebbe incorsa in un duplice errore di diritto perché, in primo luogo, non avrebbe individuato chi e come abbia strattonato il [OSCURATO:PERSONA] né in che modo tutti gli imputati abbiano eventualmente concorso in tale condotta (ed anzi l'istruttoria avrebbe chiarito che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato strattonato da uno dei partecipanti all'iniziativa che non è stato imputato nel presente procedimento); in secondo luogo, perché ritenere configurabile il delitto di violenza privata anziché quello di semplici percosse equivarrebbe a ravvisare sempre e comunque il primo delitto in ogni caso in cui vi sia impiego di violenza o minaccia e, comunque, nel caso di specie il soggetto passivo non sarebbe stato costretto a fare o tollerare alcunché (se non a subire lo spintone che ha consentito all'agente e alle altre persone di entrare nell'ufficio del Sindaco). A proposito dell'invasione di edifici, la difesa ha esposto che l'ufficio del Sindaco è aperto a tutti i cittadini e nessuna invasione arbitraria è ravvisabile allora nella condotta degli odierni imputati (i quali vi si sono legittimamente presentati per ottenere risposte in merito alla messa in sicurezza del diedro pericolante); e sarebbe stato lo stesso Sindaco ad allontanarsi per non rispondere ai propri cittadini. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. Invero, «integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso» (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018 - dep. 2019, Carannante, Rv. 274836 - 01), ossia la «condotta che causi una temporanea alterazione, purché oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività» (Sez. 6, n. 36253 del 22/09/2011, Caputo, Rv. 250810 - 01; Sez. 5, n. 27919 del 06/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244337 - 01); nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che gli imputati abbiano interrotto una riunione in corso tra il Sindaco e il Segretario comunale, dando conto non solo del fatto che costoro siano stati costretti a spostarsi (in un'altra stanza) ma affermando che nella specie l'agire degli imputati abbia inciso in maniera apprezzabile e prolungata (essendosi costoro ivi trattenuti per circa nove ore) sull'attività istituzionale in corso di svolgimento; e il ricorso ha contestato tale assunto in maniera assertiva, senza prospettare con la necessaria specificità un travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). L'impugnazione è parimenti generica in relazione al delitto di violenza privata poiché (al di là della contraddizione in cui è incorsa la difesa allorché dapprima ha assunto che non sia dato comprendere in cosa sia stato ravvisato il reato e, poco dopo, ha indicato quale condotta la Corte di appello ha sussunto nell'art. 610 cod. pen.) ha contestato la correttezza della ricostruzione dell'occorso e la sua qualificazione giuridica con affermazioni del tutto generiche (nuovamente non prospettando compiutamente un travisamento della prova) e non confrontandosi con la motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha affermato - richiamando un filmato in atti - che gli imputati hanno costretto con la forza il [OSCURATO:PERSONA] della Polizia locale a farli accedere negli uffici del Sindaco. Il che esime da ogni ulteriore considerazione. , Infine, non occorre dilungarsi per evidenziare che l'assunto difensivo secondo cui non ricorrerebbe il delitto di invasione di edifici, poiché l'ufficio del Sindaco è aperto a tutti i cittadini, è del tutto infondato, non potendosi riconoscere ai cittadini il diritto di accedere (peraltro, con violenza) nella Casa comunale ed ivi trattenersi ad libitum. 3. Il quarto motivo ha assunto che la sintetica motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dei fatti in imputazione sarebbe confusa e inconferente, perché si risolverebbe in un'errata affermazione della sussistenza dei delitti previsti dagli artt. 633 e 340 cod. pen. ed avrebbe totalmente omesso di prendere in considerazione la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità. 3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fondato la propria statuizione su un apprezzamento della modalità della condotta degli imputati (facendo riferimento alla preordinazione dell'agire, al numero dei soggetti che lo hanno posto in essere e alla forza intimidatoria con cui si è espresso nonché alla durata dell'occupazione degli uffici e dell'impedimento dell'attività istituzionale), così dando conto degli elementi, tra quelli indicati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., posti a fondamento del suo apprezzamento di fatto, che non può qui essere sindacato. 4. Con il quinto motivo si è dedotto che la sentenza impugnata si sarebbe espressa in maniera scarna sulla richiesta di riduzione delle pene inflitte e sulla mancata conversione, affermandone apoditticamente la congruità e negandone la sostituzione con la pena pecuniaria poiché essa sarebbe limitata a ipotesi nninimali e scarsamente offensive (requisiti assenti nelle norme previste dalla I. 689/1981); e ciò quantunque nella specie (come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale distrettuale) ricorrano tutti i presupposti sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per irrogare le pene nel minimo edittale e per la chiesta sostituzione (segnatamente, in ragione delle modalità dell'azione per nulla violenta, della assenza di qualsivoglia danno o pericolo, delle motivazioni che hanno determinato gli imputati agire, dell'assenza di precedenti penali per la quasi totalità di loro, della loro condotta di vita e del più che corretto comportamento processuale, indici tutti ignorati dalla sentenza impugnata). 4.1. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha rigettato in parte qua il gravame: - ritenendo congrue le pene irrogate alla luce della preordinazione e della modalità di attuazione delle condotte, già evidenziate nel provvedimento impugnato, così dando conto degli elementi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., posti a fondamento del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - e fondando sui medesimi elementi il difetto dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, così indicando anche sotto tale profilo gli aspetti ritenuti decisivi nell'esercizio della sua discrezionalità (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01) , 5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la con
Sentenza Cassazione n. 08097/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris