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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10127/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiVeneto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Entrate-Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.567/2021 depositata il 19/04/2021.Numero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 623/2019, depositata in data 10/05/2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento emessa dallaRegione Veneto per la riscossione della tassa automobilistica relativaall’anno di imposta 2013, ritenendo provato che in tale anno il veicolo inquestione non fosse nella disponibilità del ricorrente, come evincibile dalfatto che non ne risultava intestatario dal PRA e che nel 2002 la polizzaassicurativa dell’auto era stata trasferita su un altro veicolo.2.

Con sentenza n. 1088/2019, depositata in data 8/10/2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per omessoversamento della tassa automobilistica relativa all’anno di imposta 2016,concernente un veicolo (il medesimo di cui alla sentenza n. 623/2019) dicui il contribuente, pur risultandone ancora intestatario dall’ArchivioNazionale dei veicoli presso il Dipartimento dei Trasporti, deduceva di averperso il possesso, avendone ceduto la proprietà nell’anno 2002, comecomprovato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata dadocumentazione attestante la cessazione del contratto di assicurazioneRCA (non disponendo di un atto scritto di vendita).3.

Con sentenza n. 567/2021, depositata in data 19/4/2021, laCommissione Tributaria del Veneto, riuniti gli appelli proposti dallaRegione Veneto avverso entrambe le suddette sentenze della CTP diVenezia, li rigettava, ritenendo che il trasferimento dell’assicurazione dalveicolo in questione ad un altro, pur non costituendo “prova definitivadella cessione del mezzo”, costituisse “un indizio utile” e che in ogni caso ilcontribuente avesse “fornito documentazione idonea e sufficiente perritenere come trasferito l’autoveicolo”.

Quanto alla inammissibilitàNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell’originario ricorso del contribuente, eccepita dalla Regione per omessaimpugnazione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella di cui sichiedeva l’annullamento, il Giudice dell’appello affermava che “leargomentazioni del contribuente relative alle interlocuzioni precedenti chenon hanno dato esito positivo sono sufficienti per rendere il ricorsoammissibile”.4.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione laRegione Veneto.5.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva intimata, mentreEnrico [OSCURATO:PERSONA] si difendeva con controricorso, depositando altresì memoriaex art. 380 bis-1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, di giudicato esterno in meritoalla insussistenza dell’inammissibilità del ricorso del contribuente avversola cartella esattoriale, nonché in merito all’avvenuta cessione del veicolonel 2002, atteso che l’eccezione risulta sfornita di supporto documentale,non risultando effettivamente allegata alla memoria la sentenza n.102/03/2023 della CdGT di II grado del Veneto con attestazione diirrevocabilità, che avrebbe statuito su tali questioni (il file che dovrebbecontenere l’allegato contiene in realtà la medesima memoria già inviataquale atto principale), fermo restando che sulla eccezione diinammissibilità, attinente alla interpretazione di norme giuridiche, ilgiudicato esterno non sarebbe comunque invocabile, atteso chel'interpretazione delle norme compiuta da un giudice non può maicostituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale,in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimentonell'ordinamento processuale italiano il principio dello stare decisis (vedi,tra le altre, Cass., n. 5822/2024).Numero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/20261.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 19, ultimocomma e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto l’ammissibilità del ricorsoavverso la cartella esattoriale, sostenendo che ”le argomentazioni delcontribuente relative alle interlocuzioni precedenti che non hanno datoesito positivo sono sufficienti per rendere il ricorso ammissibile”, mentre ilcomma 3 dell’art. 19, d.lgs. n. 546/92 prevede che avverso ognuno degliessere proposto ricorso solo per vizi propri (eccezion fatta per il casodell’omessa notifica di atti autonomamente impugnabili antecedentiall’atto notificato, situazione che ne consente l’impugnazione unitamente aquest’ultimo).

Pertanto, nel caso di specie in cui i vizi dedotti dalcontribuente attengono alla pretesa impositiva (segnatamente allaproprietà del veicolo), essi avrebbero dovuto essere fatti valere in sede diimpugnazione dell’avviso di accertamento, notificatogli in data 6/07/2016,invece non impugnato nel termine, con conseguente inammissibilità delricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli sopracitati, peraltrorilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 22, comma 2,d.lgs. n. 546/1992.Il motivo è fondato nei termini sotto esposti.Ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/92, avverso ognuno degliricorso solo per vizi propri, in quanto “La correttezza del procedimento diformazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di unasequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con lerelative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farlaemergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, alloscopo, soprattutto, di rendere possibile, per questo ultimo, un efficaceesercizio del diritto di difesa (Cass.

S.U. 16412/2007).

La cartellaesattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso diNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026accertamento ritenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione dipagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovoed autonomo atto impositivo.

Il riflesso processuale di tale impostazionelogico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitatadella cartella di pagamento avente il sopra richiamato requisito, l’esserecioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un attoimpositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.

Principio in baseal quale (con riferimento all’art. 19 co. 3 del D.lgs. 546/92) la cartellaesattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e nonper eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere conl’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definivoperché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che ilcontribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solocon la notificazione della cartella predetta” (Cass., n. 2944/2018; nonché,ex plurimis, Cass., n. 32062/2024; Cass., n. 22108/2024; Cass., n.6436/2025).Il sopracitato art. 19, comma 3, laddove prevede che “Ognuno deglipropri”, espressamente preclude, perciò stabilendone l’inammissibilità, laimpugnazione dell’atto per vizi non concernenti lo stesso; tra tali vizi, perquanto attiene alla cartella esattoriale, vanno annoverati quelli afferentialla pretesa impositiva, da farsi valere in sede di impugnazione dell’avvisodi accertamento sotteso alla cartella.Il contribuente, nel caso di specie, ha impugnato la cartella dipagamento in questione per vizi inerenti alla pretesa impositiva dellaRegione Veneto e segnatamente al trasferimento e alla perdita di possessodel veicolo nonché alla asserita illegittimità delle sanzioni applicate perl’omesso pagamento, che avrebbe invece dovuto far valere con latempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartellaNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026ed allegato al ricorso innanzi alla C.T.P. di Venezia, pacificamente nonimpugnato.

A tal proposito, va evidenziato che anche i motividell’originario ricorso del contribuente (allegato in atti) afferenti alla“carenza di motivazione dell’atto impugnato” e alla “violazione di legge ecarenza di prova” non ineriscono a vizi propri della cartella, atteso chedetti motivi espressamente si fondano sulle medesime allegazioni sotteseal primo motivo, relativo alla illegittimità e infondatezza della pretesaaccertata”.L’originario ricorso del contribuente avverso la cartella esattorialerisulta, pertanto, inammissibile, non essendo, all’evidenza, idoneo asuperare la condivisibile ricostruzione in termini di inammissibilitàdell’impugnazione, operata dalla consolidata giurisprudenza di legittimitàsopra riportata, l’assunto del giudice d’appello secondo cui “leargomentazioni del contribuente relative alle interlocuzioni precedenti chenon hanno dato esito positivo sono sufficienti per rendere il ricorsoammissibile”, non escludendo dette “interlocuzioni” l’avvenutacristallizzazione della pretesa tributaria per omessa impugnazionedell’avviso di accertamento sotteso alla cartella.Inoltre, l’eccezione di irretrattabilità della pretesa tributaria non puòritenersi inammissibile per tardività, così come non può ritenersi tardivo ildeposito della documentazione a supporto (come sostenuto dalcontroricorrente), avvenuto per la prima volta in grado d’appello, stante lacontumacia in primo grado dell’Ente impositore.Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, “nel processotributario, l'osservanza del divieto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 daparte dell'amministrazione finanziaria si risolve nella preclusione a mutarei termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diverse daquelli contenuti nell'atto di accertamento o, comunque, avanzando pretesedifferenti, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul pianodella causa petendi, da quelle contenute nell'atto impositivo (Cass. n.Numero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/202625909/2008; Cass. n. 12467/2019; Cass., n. 5160/2020; Cass. n.17233/2021; Cass. n. 17189/2022), altrimenti ledendosi la concretapossibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraversol'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vannorapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (cfr. Cass. n.22553/2012; Cass., n. 9810/25014; Cass. n. 17231/2019; Cass. n.5160/2020)… In altri termini, il divieto in questione concerne tutte leeccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'attotributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale,mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè,alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censuredel contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass. n.25629/2022 cit., che richiama Cass. n. 14486/2013; Cass. n.22105/2017; Cass. n. 31224/2017; Cass. n. 12651/2018; Cass. n.33115/2019; Cass. n. 5502/2020; Cass. n. 22004/2020; Cass. n.2072/2021; Cass. n. 7434/2021).

In tale direzione, l'amministrazionefinanziaria ha facoltà di integrare, completare ed ampliare le proprie difeseed eccezioni (improprie) con la costituzione nel giudizio di appello, fermorestando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste afondamento dell'atto impositivo (così Cass. n. 25629/2022 cit.)…..

Val poila pena precisare che costituisce principio generale del nostro sistemaprocessuale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservateespressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d'ufficio (cfr.Cass. n. 12237/2019, che richiama Cass., Sez.

Un. n. 1099/1998; Cass.Sez.

Un., n. 10531/2013, nonché Cass. n. 13764/2018, a proposito dellamancata notifica dell’atto presupposto).

Non solo.

Si è rimarcato che ladecadenza del contribuente dall’impugnazione, operando a favoredell'amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile e puòessere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello; e, perla stessa ragione, la decadenza può essere eccepita dall'amministrazioneNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026per la prima volta in appello senza che valga il vincolo di cui all'art. 57d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. n. 22937/2023, che richiama Cass. n.26378/2019, Cass. n. 4760/2009; cui adde Cass. n. 27552/2024).”(Cass., n. 13805/2025).Nel caso di specie, la Regione Veneto (ente impositore equiparabilesotto tale profilo all’Amministrazione finanziaria), eccependo lainimpugnabilità della cartella per vizi non propri e la cristallizzazione dellapretesa impositiva, non ha operato alcuna modifica delle ragioni di fatto edi diritto poste a fondamento della stessa, limitandosi anzi a supportare,affermandone la definitività, la originaria pretesa tributaria azionata,senza modificare in alcun modo i fatti costitutivi della stessa, cheindividuano il thema controversum.Del pari va esclusa l’inammissibilità dei depositi documentali effettuatidalla Regione in appello a sostegno delle proprie allegazioni difensive,anche con riferimento alla parte rimasta contumace nel primo grado delgiudizio (Cass., n. 29568/2018), le parti hanno facoltà di depositare nuovidocumenti in appello, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992 nellaformulazione applicabile ratione temporis, al di fuori delle condizioni postedall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l’impossibilità di produrli inprimo grado ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti(Cass., n.10549/2025; Cass., n. 18391/2021; Cass., n., 14567/2021;Cass., n. 17164/2018; Cass., n. 8927/2018; Cass., n. 27774/2017; Cass.,n. 22776/2015).2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazionedell’art. 94, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l’impugnata sentenza d’appelloconsiderato documentazione idonea a ritenere ceduto l’autoveicolo idocumenti relativi al trasferimento dell’assicurazione su un altro mezzo ela dichiarazione sostitutiva di atto notorio inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] alla RegioneNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026Veneto, sebbene, in base a quanto previsto dalla circolare del MEF 122-1998, detti documenti assicurativi non rientrino tra “gli atti idonei ai sensidell’articolo 94 comma 7 del D.lgs. 285/1992 a superare il dato dellaproprietà al P.R.A. e nell’archivio nazionale della D.T.T.” e la dichiarazionedebba essere annotata nei pubblici registri (e quindi prodotta al P.R.A. o alDipartimento dei [OSCURATO:PERSONA]), spiegando effetti solo a far data daldeposito presso gli “uffici competenti”.Il motivo, rilevante solo in relazione all’impugnazione dell’avviso diaccertamento (essendo assorbito, con riferimento all’impugnazione dellacartella, dall’accoglimento del primo motivo), è infondato.L’art. 94, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 disciplina le modalità diesonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione derivantidalla titolarità dei veicoli iscritti al PRA, idonee a vincere la presunzioneiuris tantum di cui all’art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, che fadiscendere il suddetto obbligo dalla iscrizione al PRA, salva la provacontraria dell’effettivo possesso del veicolo in capo all’intestatario (Cass.,n. 23593/2023; Cass., n. 23528/2023; Cass., n. 23516/2023; Cass., n.13351/2020, che richiama 8176/97; Cass. n. 10011/06).Nel caso di specie è incontestato che il veicolo in questione non siastato mai iscritto al PRA dal contribuente, sicchè la fattispecie in esameesula dall’ambito di operatività della norma, risultando pertantoinconfigurabile la sua falsa applicazione nei termini prospettati dallaricorrente, ossia in relazione alla dedotta inidoneità in concreto delladocumentazione prodotta dal contribuente ai fini del sopracitato art. 94,comma 7, norma di cui, invece, difetta il presupposto (iscrizione al PRA)anche per l’astratta applicabilità.Stante l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata in relazione a tale motivo e, decidendo nel merito,essendo incontestata l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamentosotteso alla cartella in questione (non essendo stata svolta alcunaNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026specifica allegazione contraria in merito), con conseguente irretrattabilitàdella pretesa tributaria, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, la causa, quanto all’impugnazione della cartella esattoriale, puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, ultima parte,c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.Valutato l’esito complessivo dell’intero giudizio, va disposta la integralecompensazione delle spese, sia per i gradi di merito che per la fase dilegittimità.

P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accoltoe, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalcontribuente con riferimento alla cartella di pagamento;- compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiVeneto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Entrate-Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.567/2021 depositata il 19/04/2021.Numero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 623/2019, depositata in data 10/05/2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento emessa dallaRegione Veneto per la riscossione della tassa automobilistica relativaall’anno di imposta 2013, ritenendo provato che in tale anno il veicolo inquestione non fosse nella disponibilità del ricorrente, come evincibile dalfatto che non ne risultava intestatario dal PRA e che nel 2002 la polizzaassicurativa dell’auto era stata trasferita su un altro veicolo.2. Con sentenza n. 1088/2019, depositata in data 8/10/2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per omessoversamento della tassa automobilistica relativa all’anno di imposta 2016,concernente un veicolo (il medesimo di cui alla sentenza n. 623/2019) dicui il contribuente, pur risultandone ancora intestatario dall’ArchivioNazionale dei veicoli presso il Dipartimento dei Trasporti, deduceva di averperso il possesso, avendone ceduto la proprietà nell’anno 2002, comecomprovato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata dadocumentazione attestante la cessazione del contratto di assicurazioneRCA (non disponendo di un atto scritto di vendita).3. Con sentenza n. 567/2021, depositata in data 19/4/2021, laCommissione Tributaria del Veneto, riuniti gli appelli proposti dallaRegione Veneto avverso entrambe le suddette sentenze della CTP diVenezia, li rigettava, ritenendo che il trasferimento dell’assicurazione dalveicolo in questione ad un altro, pur non costituendo “prova definitivadella cessione del mezzo”, costituisse “un indizio utile” e che in ogni caso ilcontribuente avesse “fornito documentazione idonea e sufficiente perritenere come trasferito l’autoveicolo”. Quanto alla inammissibilitàNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026dell’originario ricorso del contribuente, eccepita dalla Regione per omessaimpugnazione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella di cui sichiedeva l’annullamento, il Giudice dell’appello affermava che “leargomentazioni del contribuente relative alle interlocuzioni precedenti chenon hanno dato esito positivo sono sufficienti per rendere il ricorsoammissibile”.4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione laRegione Veneto.5. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva intimata, mentreEnrico [OSCURATO:PERSONA] si difendeva con controricorso, depositando altresì memoriaex art. 380 bis-1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, di giudicato esterno in meritoalla insussistenza dell’inammissibilità del ricorso del contribuente avversola cartella esattoriale, nonché in merito all’avvenuta cessione del veicolonel 2002, atteso che l’eccezione risulta sfornita di supporto documentale,non risultando effettivamente allegata alla memoria la sentenza n.102/03/2023 della CdGT di II grado del Veneto con attestazione diirrevocabilità, che avrebbe statuito su tali questioni (il file che dovrebbecontenere l’allegato contiene in realtà la medesima memoria già inviataquale atto principale), fermo restando che sulla eccezione diinammissibilità, attinente alla interpretazione di norme giuridiche, ilgiudicato esterno non sarebbe comunque invocabile, atteso chel'interpretazione delle norme compiuta da un giudice non può maicostituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale,in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimentonell'ordinamento processuale italiano il principio dello stare decisis (vedi,tra le altre, Cass., n. 5822/2024).Numero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 19, ultimocomma e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto l’ammissibilità del ricorsoavverso la cartella esattoriale, sostenendo che ”le argomentazioni delcontribuente relative alle interlocuzioni precedenti che non hanno datoesito positivo sono sufficienti per rendere il ricorso ammissibile”, mentre ilcomma 3 dell’art. 19, d.lgs. n. 546/92 prevede che avverso ognuno degliessere proposto ricorso solo per vizi propri (eccezion fatta per il casodell’omessa notifica di atti autonomamente impugnabili antecedentiall’atto notificato, situazione che ne consente l’impugnazione unitamente aquest’ultimo). Pertanto, nel caso di specie in cui i vizi dedotti dalcontribuente attengono alla pretesa impositiva (segnatamente allaproprietà del veicolo), essi avrebbero dovuto essere fatti valere in sede diimpugnazione dell’avviso di accertamento, notificatogli in data 6/07/2016,invece non impugnato nel termine, con conseguente inammissibilità delricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli sopracitati, peraltrorilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 22, comma 2,d.lgs. n. 546/1992.Il motivo è fondato nei termini sotto esposti.Ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/92, avverso ognuno degliricorso solo per vizi propri, in quanto “La correttezza del procedimento diformazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di unasequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con lerelative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farlaemergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, alloscopo, soprattutto, di rendere possibile, per questo ultimo, un efficaceesercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/2007). La cartellaesattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso diNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026accertamento ritenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione dipagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovoed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazionelogico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitatadella cartella di pagamento avente il sopra richiamato requisito, l’esserecioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un attoimpositivo diventato definitivo per omessa impugnazione. Principio in baseal quale (con riferimento all’art. 19 co. 3 del D.lgs. 546/92) la cartellaesattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e nonper eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere conl’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definivoperché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che ilcontribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solocon la notificazione della cartella predetta” (Cass., n. 2944/2018; nonché,ex plurimis, Cass., n. 32062/2024; Cass., n. 22108/2024; Cass., n.6436/2025).Il sopracitato art. 19, comma 3, laddove prevede che “Ognuno deglipropri”, espressamente preclude, perciò stabilendone l’inammissibilità, laimpugnazione dell’atto per vizi non concernenti lo stesso; tra tali vizi, perquanto attiene alla cartella esattoriale, vanno annoverati quelli afferentialla pretesa impositiva, da farsi valere in sede di impugnazione dell’avvisodi accertamento sotteso alla cartella.Il contribuente, nel caso di specie, ha impugnato la cartella dipagamento in questione per vizi inerenti alla pretesa impositiva dellaRegione Veneto e segnatamente al trasferimento e alla perdita di possessodel veicolo nonché alla asserita illegittimità delle sanzioni applicate perl’omesso pagamento, che avrebbe invece dovuto far valere con latempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartellaNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026ed allegato al ricorso innanzi alla C.T.P. di Venezia, pacificamente nonimpugnato. A tal proposito, va evidenziato che anche i motividell’originario ricorso del contribuente (allegato in atti) afferenti alla“carenza di motivazione dell’atto impugnato” e alla “violazione di legge ecarenza di prova” non ineriscono a vizi propri della cartella, atteso chedetti motivi espressamente si fondano sulle medesime allegazioni sotteseal primo motivo, relativo alla illegittimità e infondatezza della pretesaaccertata”.L’originario ricorso del contribuente avverso la cartella esattorialerisulta, pertanto, inammissibile, non essendo, all’evidenza, idoneo asuperare la condivisibile ricostruzione in termini di inammissibilitàdell’impugnazione, operata dalla consolidata giurisprudenza di legittimitàsopra riportata, l’assunto del giudice d’appello secondo cui “leargomentazioni del contribuente relative alle interlocuzioni precedenti chenon hanno dato esito positivo sono sufficienti per rendere il ricorsoammissibile”, non escludendo dette “interlocuzioni” l’avvenutacristallizzazione della pretesa tributaria per omessa impugnazionedell’avviso di accertamento sotteso alla cartella.Inoltre, l’eccezione di irretrattabilità della pretesa tributaria non puòritenersi inammissibile per tardività, così come non può ritenersi tardivo ildeposito della documentazione a supporto (come sostenuto dalcontroricorrente), avvenuto per la prima volta in grado d’appello, stante lacontumacia in primo grado dell’Ente impositore.Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, “nel processotributario, l'osservanza del divieto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 daparte dell'amministrazione finanziaria si risolve nella preclusione a mutarei termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diverse daquelli contenuti nell'atto di accertamento o, comunque, avanzando pretesedifferenti, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul pianodella causa petendi, da quelle contenute nell'atto impositivo (Cass. n.Numero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/202625909/2008; Cass. n. 12467/2019; Cass., n. 5160/2020; Cass. n.17233/2021; Cass. n. 17189/2022), altrimenti ledendosi la concretapossibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraversol'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vannorapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (cfr. Cass. n.22553/2012; Cass., n. 9810/25014; Cass. n. 17231/2019; Cass. n.5160/2020)… In altri termini, il divieto in questione concerne tutte leeccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'attotributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale,mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè,alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censuredel contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass. n.25629/2022 cit., che richiama Cass. n. 14486/2013; Cass. n.22105/2017; Cass. n. 31224/2017; Cass. n. 12651/2018; Cass. n.33115/2019; Cass. n. 5502/2020; Cass. n. 22004/2020; Cass. n.2072/2021; Cass. n. 7434/2021). In tale direzione, l'amministrazionefinanziaria ha facoltà di integrare, completare ed ampliare le proprie difeseed eccezioni (improprie) con la costituzione nel giudizio di appello, fermorestando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste afondamento dell'atto impositivo (così Cass. n. 25629/2022 cit.)….. Val poila pena precisare che costituisce principio generale del nostro sistemaprocessuale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservateespressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d'ufficio (cfr.Cass. n. 12237/2019, che richiama Cass., Sez. Un. n. 1099/1998; Cass.Sez. Un., n. 10531/2013, nonché Cass. n. 13764/2018, a proposito dellamancata notifica dell’atto presupposto). Non solo. Si è rimarcato che ladecadenza del contribuente dall’impugnazione, operando a favoredell'amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile e puòessere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello; e, perla stessa ragione, la decadenza può essere eccepita dall'amministrazioneNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026per la prima volta in appello senza che valga il vincolo di cui all'art. 57d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. n. 22937/2023, che richiama Cass. n.26378/2019, Cass. n. 4760/2009; cui adde Cass. n. 27552/2024).”(Cass., n. 13805/2025).Nel caso di specie, la Regione Veneto (ente impositore equiparabilesotto tale profilo all’Amministrazione finanziaria), eccependo lainimpugnabilità della cartella per vizi non propri e la cristallizzazione dellapretesa impositiva, non ha operato alcuna modifica delle ragioni di fatto edi diritto poste a fondamento della stessa, limitandosi anzi a supportare,affermandone la definitività, la originaria pretesa tributaria azionata,senza modificare in alcun modo i fatti costitutivi della stessa, cheindividuano il thema controversum.Del pari va esclusa l’inammissibilità dei depositi documentali effettuatidalla Regione in appello a sostegno delle proprie allegazioni difensive,anche con riferimento alla parte rimasta contumace nel primo grado delgiudizio (Cass., n. 29568/2018), le parti hanno facoltà di depositare nuovidocumenti in appello, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992 nellaformulazione applicabile ratione temporis, al di fuori delle condizioni postedall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l’impossibilità di produrli inprimo grado ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti(Cass., n.10549/2025; Cass., n. 18391/2021; Cass., n., 14567/2021;Cass., n. 17164/2018; Cass., n. 8927/2018; Cass., n. 27774/2017; Cass.,n. 22776/2015).2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazionedell’art. 94, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l’impugnata sentenza d’appelloconsiderato documentazione idonea a ritenere ceduto l’autoveicolo idocumenti relativi al trasferimento dell’assicurazione su un altro mezzo ela dichiarazione sostitutiva di atto notorio inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] alla RegioneNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026Veneto, sebbene, in base a quanto previsto dalla circolare del MEF 122-1998, detti documenti assicurativi non rientrino tra “gli atti idonei ai sensidell’articolo 94 comma 7 del D.lgs. 285/1992 a superare il dato dellaproprietà al P.R.A. e nell’archivio nazionale della D.T.T.” e la dichiarazionedebba essere annotata nei pubblici registri (e quindi prodotta al P.R.A. o alDipartimento dei [OSCURATO:PERSONA]), spiegando effetti solo a far data daldeposito presso gli “uffici competenti”.Il motivo, rilevante solo in relazione all’impugnazione dell’avviso diaccertamento (essendo assorbito, con riferimento all’impugnazione dellacartella, dall’accoglimento del primo motivo), è infondato.L’art. 94, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 disciplina le modalità diesonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione derivantidalla titolarità dei veicoli iscritti al PRA, idonee a vincere la presunzioneiuris tantum di cui all’art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, che fadiscendere il suddetto obbligo dalla iscrizione al PRA, salva la provacontraria dell’effettivo possesso del veicolo in capo all’intestatario (Cass.,n. 23593/2023; Cass., n. 23528/2023; Cass., n. 23516/2023; Cass., n.13351/2020, che richiama 8176/97; Cass. n. 10011/06).Nel caso di specie è incontestato che il veicolo in questione non siastato mai iscritto al PRA dal contribuente, sicchè la fattispecie in esameesula dall’ambito di operatività della norma, risultando pertantoinconfigurabile la sua falsa applicazione nei termini prospettati dallaricorrente, ossia in relazione alla dedotta inidoneità in concreto delladocumentazione prodotta dal contribuente ai fini del sopracitato art. 94,comma 7, norma di cui, invece, difetta il presupposto (iscrizione al PRA)anche per l’astratta applicabilità.Stante l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata in relazione a tale motivo e, decidendo nel merito,essendo incontestata l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamentosotteso alla cartella in questione (non essendo stata svolta alcunaNumero registro generale 29924/2021Numero sezionale 8382/2025Numero di raccolta generale 10127/2026Data pubblicazione 19/04/2026specifica allegazione contraria in merito), con conseguente irretrattabilitàdella pretesa tributaria, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, la causa, quanto all’impugnazione della cartella esattoriale, puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, ultima parte,c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.Valutato l’esito complessivo dell’intero giudizio, va disposta la integralecompensazione delle spese, sia per i gradi di merito che per la fase dilegittimità. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accoltoe, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalcontribuente con riferimento alla cartella di pagamento;- compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto