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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04568/2026

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INANZA sul ricorso 22110-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38 –controricorrente – ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 –controricorrente – R.G.N.22110/2021 Cron.

Rep.

C.C. 11/11/2025 giurisdizione Qualificazione dell’azione e mezzi d’impugnazione.

Principio dell’apparenza. -2 - per la cassazione dell a sentenza n. 1 185 del 20 21 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 4marzo 20 21 (R.G.N. 3013 /20 1 5 ).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’ 1 1 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato ammissibile il gravame della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forensee ha accolto il ricorso , riformando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando integralmente le domande dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di entrambi i gradi.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta, in linea preliminare, che è ammissibile l’appello contro una sentenza che ha vagliato il merito delle pretese e, nel merito, puntualizza che non è prescritto il credito recato dall’intimazione di pagamento n. 02820129007034469000, in quanto la prescrizione è stata validamente interrotta con missiva recapitata il 26 maggio 2008. 2.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appello sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.– Resistono con distinti controricorsi ADER – Agenzia delle Entrate –Riscossione e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la quale ultima, in vista della trattazione in camera di consiglio, deposita memoria illustrativa. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. -3 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.617 e 618 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente dichiarato ammissibile l’appello contro una sentenza che ha definito una controversia qualificata dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi.

Qualificazione espressa, che condizionerebbe «il mezzo di impugnazione esperibile», in virtù del «principio di apparenza» (pagina 14 del ricorso per cassazione).

L’eventuale erroneità di tale qualificazione avrebbe dovuto essere dunque censurata con ricorso per cassazione. 1.1.–La censura è fondata. 1.2.–Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere passato in rassegna le diverse impugnazioni che si possono proporre contro la cartella esattoriale e l’avviso di mora, giunge alla conclusione, debitamente riprodotta nell’odierno ricorso (pagina 4), che «l’opposizione oggi proposta, alla luce della classificazione delle azioni esperibili in relazione alla cartella esattoriale, sopra riportata, va qualificata come azione ex art. 617 c.p.c., tempestivamente proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica degli atti, avvenuta pacificamente il 22 maggio 2012 (mentre il ricorso risulta depositato il 29 maggio 2012)».

Premessa tale qualificazione, il giudice di primo grado dichiara non dovute le somme di cui all’intimazione di pagamento n. 02820129007034469000 e respinge nel resto il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, disattende l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dall’odierno ricorrente (cfr., amplius, le pagine 6 e 7 del ricorso), e osserva che il giudizio -4 - vertesul rapporto previdenziale obbligatorio e sul merito delle pretese, che il ricorrente contesta alla lucedell’intervenuta prescrizione (pagina 3 della sentenza d’appello). 1.3.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’impugnazione di un provvedimento dev’essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda, così come è stata qualificata dal giudice, e non rileva se tale qualificazione sia o meno corretta(Cass., S.U., 25 febbraio 2011, n. 4617; in materia esecutiva, Cass., sez.

VI- III, 9 novembre 2021, n. 32833).

In base al principio dell’apparenza, pertanto, il mezzo d’impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale dev’essere individuato sulla base della sola qualificazione che il giudice abbia attribuito all’azione intrapresa.

In particolare, riguardo al le opposizioni in materia esecutiv a , il giudice dell’impugnazione deve provvedere anche d’ufficio a inquadrare l’azione, ai fini della sua ammissibilità e della decisione nel merito, solo quando il giudice del l’opposizione abbia omesso di qualificarla espressamente (Cass., sez. lav., 26 maggio 2017, n. 13381).

Il principio dell’apparenza non opera quando la qualificazione si estrinsechi in affermazioni generiche (Cass., sez.

III, 22 giugno 2016, n. 12872) o si evinca dalle indicazioni equivoche dell’epigrafe della sentenza(Cass., sez.

III, 23 aprile 2024, n. 10868).

In tali ipotesi, la qualificazione non promana da una scelta consapevole del giudice e non riveste alcun rilievo ai fini dell’individuazione del mezzo d’impugnazione.

Come si è ribadito di recente, «il principio dell’apparenza deve prevalere sul contrario principio “sostanzialistico”nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, ancorché erronee, siano determinate da consapevole scelta del giudice, che ingeneri un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime d’impugnazione -5 - (Cass., sez.

VI-III, 6 dicembre 2021, n. 38587)» (Cass., sez. lav., 14 settembre 2025, n. 25179, punto

1.5. delle Ragioni della decisione). 1.4.–Dai princìpi richiamati si discosta la sentenza d’appello , nel considerare tamquam non essetla qualificazione indicata dal giudice di primo grado e nel reputare dunque ammissibile il gravame.

Come emerge dai passaggi che il ricorrente ha trascritto, la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver enumerato le azioni astrattamente proponibili, indugia con dovizia di riferimenti sull’azione in concreto proposta e la qualifica come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente ricorribilità esclusivamente per cassazione della sentenza che la definisce.

Lungi dall’essere incidentale o generica, tale qualificazione è l’approdo di un articolato percorso argomentativo.

Dalla qualificazione delineata, invero, il Tribunale trae le necessarie implicazioni in punto di tempestività dell’azione instaurata, prima di addentrarsi nella disamina delle contestazioni e di accoglierle in parte, conle statuizioni quindicensurate con l’appello.

Tale qualificazione, proprio perché prodromica e funzionale alla decisione delle questioni successivamente devolute alla Corte territoriale, non si presta, dunque, all’interpretazione riduttiva che prospetta il concessionario nel controricorso (pagine 9 e 10).

La stessa sentenza impugnata non nega che il giudice di prime cure abbia ricondotto il giudizio all’opposizione agli atti esecutivi, ma si attarda nell’esame delle doglianze e provvedea collocarle nell’alveo di un autonomo giudizio di cognizione, con autonoma valutazione che, tuttavia, non revoca in dubbio quella già formulata dal Tribunale.

Né rileva se tale qualificazione siao meno impropria, come la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense rimarca tanto nel controricorso (pagine 7 e 8) quanto nella memoria illustrativa, senza scalfire la circostanza dirimente che, a torto o a ragione, con una siffatta qualificazione la sentenza del Tribunale già si sia cimentata. -6 - 2.–I rilievi esposti conducono ad accogliere il ricorso e a cassare senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’appello non poteva essere proposto (art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.)contro una sentenza ricorribile solo per cassazione (art. 618 cod. proc. civ.). 3.–Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico dei controricorrenti, con vincolo di solidarietà, in ragione dell’interesse comune nella causa (art. 97, primo comma, cod. proc. civ.).

Le spese, liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta, sono distratte in favore dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art.93 cod. proc. civ.

Quanto alle spese di entrambi i gradi di merito, compensate dai giudici d’appello, tale statuizione dev’essere confermata, tenendo conto della compensazione già disposta dal Tribunale , in virtù dell’accoglimento parziale delle domande, e dell’obiettiva controvertibilità delle questioni dibattute, anche in rito, profilo valorizzato dalla Corte di merito (pagine 5 e 6) e non efficacemente censurato in questa sede.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’appello non poteva essere proposto; condanna i controricorrenti, in solido, a rifondere alla parte ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, ferma la compensazione delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 22110-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38 –controricorrente – ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 –controricorrente – R.G.N.22110/2021 Cron. Rep. C.C. 11/11/2025 giurisdizione Qualificazione dell’azione e mezzi d’impugnazione. Principio dell’apparenza. -2 - per la cassazione dell a sentenza n. 1 185 del 20 21 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 4marzo 20 21 (R.G.N. 3013 /20 1 5 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’ 1 1 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato ammissibile il gravame della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forensee ha accolto il ricorso , riformando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando integralmente le domande dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di entrambi i gradi. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta, in linea preliminare, che è ammissibile l’appello contro una sentenza che ha vagliato il merito delle pretese e, nel merito, puntualizza che non è prescritto il credito recato dall’intimazione di pagamento n. 02820129007034469000, in quanto la prescrizione è stata validamente interrotta con missiva recapitata il 26 maggio 2008. 2.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appello sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.– Resistono con distinti controricorsi ADER – Agenzia delle Entrate –Riscossione e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la quale ultima, in vista della trattazione in camera di consiglio, deposita memoria illustrativa. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. -3 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.617 e 618 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente dichiarato ammissibile l’appello contro una sentenza che ha definito una controversia qualificata dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi. Qualificazione espressa, che condizionerebbe «il mezzo di impugnazione esperibile», in virtù del «principio di apparenza» (pagina 14 del ricorso per cassazione). L’eventuale erroneità di tale qualificazione avrebbe dovuto essere dunque censurata con ricorso per cassazione. 1.1.–La censura è fondata. 1.2.–Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere passato in rassegna le diverse impugnazioni che si possono proporre contro la cartella esattoriale e l’avviso di mora, giunge alla conclusione, debitamente riprodotta nell’odierno ricorso (pagina 4), che «l’opposizione oggi proposta, alla luce della classificazione delle azioni esperibili in relazione alla cartella esattoriale, sopra riportata, va qualificata come azione ex art. 617 c.p.c., tempestivamente proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica degli atti, avvenuta pacificamente il 22 maggio 2012 (mentre il ricorso risulta depositato il 29 maggio 2012)». Premessa tale qualificazione, il giudice di primo grado dichiara non dovute le somme di cui all’intimazione di pagamento n. 02820129007034469000 e respinge nel resto il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, disattende l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dall’odierno ricorrente (cfr., amplius, le pagine 6 e 7 del ricorso), e osserva che il giudizio -4 - vertesul rapporto previdenziale obbligatorio e sul merito delle pretese, che il ricorrente contesta alla lucedell’intervenuta prescrizione (pagina 3 della sentenza d’appello). 1.3.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’impugnazione di un provvedimento dev’essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda, così come è stata qualificata dal giudice, e non rileva se tale qualificazione sia o meno corretta(Cass., S.U., 25 febbraio 2011, n. 4617; in materia esecutiva, Cass., sez. VI- III, 9 novembre 2021, n. 32833). In base al principio dell’apparenza, pertanto, il mezzo d’impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale dev’essere individuato sulla base della sola qualificazione che il giudice abbia attribuito all’azione intrapresa. In particolare, riguardo al le opposizioni in materia esecutiv a , il giudice dell’impugnazione deve provvedere anche d’ufficio a inquadrare l’azione, ai fini della sua ammissibilità e della decisione nel merito, solo quando il giudice del l’opposizione abbia omesso di qualificarla espressamente (Cass., sez. lav., 26 maggio 2017, n. 13381). Il principio dell’apparenza non opera quando la qualificazione si estrinsechi in affermazioni generiche (Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12872) o si evinca dalle indicazioni equivoche dell’epigrafe della sentenza(Cass., sez. III, 23 aprile 2024, n. 10868). In tali ipotesi, la qualificazione non promana da una scelta consapevole del giudice e non riveste alcun rilievo ai fini dell’individuazione del mezzo d’impugnazione. Come si è ribadito di recente, «il principio dell’apparenza deve prevalere sul contrario principio “sostanzialistico”nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, ancorché erronee, siano determinate da consapevole scelta del giudice, che ingeneri un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime d’impugnazione -5 - (Cass., sez. VI-III, 6 dicembre 2021, n. 38587)» (Cass., sez. lav., 14 settembre 2025, n. 25179, punto 1.5. delle Ragioni della decisione). 1.4.–Dai princìpi richiamati si discosta la sentenza d’appello , nel considerare tamquam non essetla qualificazione indicata dal giudice di primo grado e nel reputare dunque ammissibile il gravame. Come emerge dai passaggi che il ricorrente ha trascritto, la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver enumerato le azioni astrattamente proponibili, indugia con dovizia di riferimenti sull’azione in concreto proposta e la qualifica come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente ricorribilità esclusivamente per cassazione della sentenza che la definisce. Lungi dall’essere incidentale o generica, tale qualificazione è l’approdo di un articolato percorso argomentativo. Dalla qualificazione delineata, invero, il Tribunale trae le necessarie implicazioni in punto di tempestività dell’azione instaurata, prima di addentrarsi nella disamina delle contestazioni e di accoglierle in parte, conle statuizioni quindicensurate con l’appello. Tale qualificazione, proprio perché prodromica e funzionale alla decisione delle questioni successivamente devolute alla Corte territoriale, non si presta, dunque, all’interpretazione riduttiva che prospetta il concessionario nel controricorso (pagine 9 e 10). La stessa sentenza impugnata non nega che il giudice di prime cure abbia ricondotto il giudizio all’opposizione agli atti esecutivi, ma si attarda nell’esame delle doglianze e provvedea collocarle nell’alveo di un autonomo giudizio di cognizione, con autonoma valutazione che, tuttavia, non revoca in dubbio quella già formulata dal Tribunale. Né rileva se tale qualificazione siao meno impropria, come la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense rimarca tanto nel controricorso (pagine 7 e 8) quanto nella memoria illustrativa, senza scalfire la circostanza dirimente che, a torto o a ragione, con una siffatta qualificazione la sentenza del Tribunale già si sia cimentata. -6 - 2.–I rilievi esposti conducono ad accogliere il ricorso e a cassare senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’appello non poteva essere proposto (art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.)contro una sentenza ricorribile solo per cassazione (art. 618 cod. proc. civ.). 3.–Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico dei controricorrenti, con vincolo di solidarietà, in ragione dell’interesse comune nella causa (art. 97, primo comma, cod. proc. civ.). Le spese, liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta, sono distratte in favore dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art.93 cod. proc. civ. Quanto alle spese di entrambi i gradi di merito, compensate dai giudici d’appello, tale statuizione dev’essere confermata, tenendo conto della compensazione già disposta dal Tribunale , in virtù dell’accoglimento parziale delle domande, e dell’obiettiva controvertibilità delle questioni dibattute, anche in rito, profilo valorizzato dalla Corte di merito (pagine 5 e 6) e non efficacemente censurato in questa sede. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’appello non poteva essere proposto; condanna i controricorrenti, in solido, a rifondere alla parte ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, ferma la compensazione delle sp