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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11791/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla affermazione di responsabilità, pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi il comportamento abituale ai sensi del terzo comma di detta norma, pg. 4 sulla sussistenza della recidiva contestata, giustificata dai due precedenti specifici e ravvicinati e dai numerosi precedenti per altri reati, espressivi di una ricaduta non occasionale nel reato e di maggiore pericolosità); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il PT sidente Anna 'scuoto GiordK, Fidelbo 13 -[OSCURATO:PERSONA] oggi, I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla affermazione di responsabilità, pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi il comportamento abituale ai sensi del terzo comma di detta norma, pg. 4 sulla sussistenza della recidiva contestata, giustificata dai due precedenti specifici e ravvicinati e dai numerosi precedenti per altri reati, espressivi di una ricaduta non occasionale nel reato e di maggiore pericolosità); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il PT sidente Anna 'scuoto GiordK, Fidelbo 13 -[OSCURATO:PERSONA] oggi, I
Sentenza Cassazione n. 11791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris