CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/10/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del 22 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in forza del quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per l'illecita coltivazione di novemila piante di marijuana. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. < 2.1. In particolare, quanto alla proporzionalità della misura e alla sussistenza in genere delle esigenze cautelari, il ricorrente ha osservato che la motivazione fornita dal Tribunale si incentrava sulla gravità del fatto e su un'ipotesi congetturale, fondata su un preteso, ma non emerso, più ampio contesto organizzativo di riferimento. Faceva pertanto difetto la possibilità che il ricorrente tornasse a delinquere, anche tenuto conto del fatto che gli invocati arresti domiciliari sarebbero stati scontati in Sardegna, in luogo pertanto lontano dal luogo della piantagione (agro di Aprilia), mentre non erano emersi elementi tali da fare presumere l'esistenza di contatti nell'Isola, idonei alla ricaduta nel reato. In relazione poi al requisito dell'attualità del pericolo di ricaduta, la confessione dell'indagato e l'assenza di indizi circa un suo inserimento in contesti criminali rendevano adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In linea del tutto preliminare, questa Corte di legittimità ha ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dì specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 4.1.1. Del pari, quanto al requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., esso non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). 4.2. In specie, ferma la gravità indiziaria neppure posta in dubbio dal ricorrente, non può certamente ravvisarsi la manifesta illogicità della motivazione, siccome somministrata dall'ordinanza impugnata. A questo proposito, infatti, il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522). 4.2.1. Al riguardo, anche a volere prescindere dall'oggettivo eclatante rilievo del fatto (la sostanza essiccata - a giustificazione della contestata ingente quantità - avrebbe consentito invero di ricavare nove milioni di dosi di marijuana), le considerazioni dell'ordinanza impugnata non si collocano certamente nell'alveo delle valutazioni congetturali. In proposito, infatti, già in tema di prova gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408). In specie, infatti, l'ordinanza ha dato conto della residenza del ricorrente in Sardegna, a fronte di una imponente coltivazione invece scoperta nel Lazio, sì che non illogicamente - proprio nella valutazione del contesto della vicenda ai fini del periculum libertatis - il ruolo del ricorrente è stato collocato, con iter argomentativo esente da censura in quanto non manifestamente viziato, nell'ambito di una - necessariamente - più vasta articolazione illecita, nella quale inquadrare lo stesso trasferimento dell'odierno ricorrente nel continente al solo apparente scopo della coltivazione. Proprio in ragione di siffatte osservazioni, non vi è spazio per considerazioni di natura meramente congetturale, riposando la valutazione cautelare su un complesso indiziario coerente e del tutto adeguato alla fase procedimentale. D'altronde le esigenze cautelari non sono neppure negate dal ricorrente, che ha infatti richiesto l'applicazione degli arresti domiciliari in Sardegna. In proposito, peraltro, proprio la gravità del fatto e le circostanze che lo connotano non consentono misura meno afflittiva, tenuto conto che la stessa cautela domiciliare invocata non si presenta idonea a salvaguardare - alla stregua delle non irragionevoli considerazioni del Tribunale della libertà - le riaffermate esigenze cautelari siccome al momento dispiegate. Né, invero, l'ordinanza impugnata ha malamente valutato la condotta dell'indagato complessivamente intesa, proprio in considerazione della personalità del ricorrente e del complessivo quadro investigativo maturato. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può quindi che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.