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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47612/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d.

«cod. strada»), emessa all'esito di giudizio abbreviato non subordinato ad istruzione probatoria.

Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Con il primo motivo si deduce sostanzialmente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver addossato l'onere della prova del non corretto funzionamento dell'etilometro in capo all'imputato avendo fatto riferimento a un orientamento di legittimità invece smentito, a detta del ricorrente, da altro approdo della Suprema Corte in merito alla tematica del riparto dell'onere della prova circa il corretto funzionamento dell'alcoltest.

Nella specie, poi, prosegue il ricorrente, la sensibile differenza degli esiti delle due misurazioni (2,48 g/I, la prima, e 1,67 g/I, la seconda) costituirebbero, in considerazione di studi scientifici riportati dalla difesa, elementOsintomatichdi un malfunzionamento dell'etilometro che avrebbeat dovuto indurre il giudice di merito a disporre l'acquisizione del libretto metrologico relativo all'utilizzato alcoltest (oggetto di richiesta di giudizio abbreviato subordinato rigettata con conseguente ammissione del richiesto rito abbreviato non subordinato).

Avrebbe in definitiva errato la Corte d'appello a non ritenere sussistente in capo all'accusa l'onere di fornire il detto libretto metrologico.

Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, peraltro, sarebbero state escluse utilizzando dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'imminenza dei fatti e non utilizzabili.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove non si confronta con i principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza e alcoltest.

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, deve rilevarsi che, come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659, per l'attuale consolidato orientamento di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (ex plurimis, Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280958).

Si è, difatti, specificato che l'onere a carico del Pubblico Ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilonnetro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio: onere che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828).

Il contrapposto orientamento sostanzialmente invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 27803201) risultava, pertanto, già superato all'epoca della proposizione del ricorso.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto della circostanza per cui dal verbale relativo agli eseguiti accertamenti urgenti emergono marca, modello e matricola dell'alcoltest utilizzato nonché la data di omologazione e la regolarità delle revisioni, proprio come risultanti dal relativo libretto metrologico messo a disposizione dell'imputato al momento dell'esecuzione degli accertamenti.

4. Parimenti inammissibili si mostrano le doglianze che si appuntano sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione.

4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata, ferma restando l'utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa verbalizzate, ha argomentato tanto dall'irrilevanza della mera incensuratezza dell'imputato, ex art. 62-bis, comma terzo, cod. pen., quanto in ragione dell'elemento negativo costituito dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'esecuzione dell'accertamento alcolimetrico, tale da rendere necessarie più ripetizioni delle misurazioni.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), emessa all'esito di giudizio abbreviato non subordinato ad istruzione probatoria. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Con il primo motivo si deduce sostanzialmente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver addossato l'onere della prova del non corretto funzionamento dell'etilometro in capo all'imputato avendo fatto riferimento a un orientamento di legittimità invece smentito, a detta del ricorrente, da altro approdo della Suprema Corte in merito alla tematica del riparto dell'onere della prova circa il corretto funzionamento dell'alcoltest. Nella specie, poi, prosegue il ricorrente, la sensibile differenza degli esiti delle due misurazioni (2,48 g/I, la prima, e 1,67 g/I, la seconda) costituirebbero, in considerazione di studi scientifici riportati dalla difesa, elementOsintomatichdi un malfunzionamento dell'etilometro che avrebbeat dovuto indurre il giudice di merito a disporre l'acquisizione del libretto metrologico relativo all'utilizzato alcoltest (oggetto di richiesta di giudizio abbreviato subordinato rigettata con conseguente ammissione del richiesto rito abbreviato non subordinato). Avrebbe in definitiva errato la Corte d'appello a non ritenere sussistente in capo all'accusa l'onere di fornire il detto libretto metrologico. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, peraltro, sarebbero state escluse utilizzando dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'imminenza dei fatti e non utilizzabili. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove non si confronta con i principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza e alcoltest. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, deve rilevarsi che, come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659, per l'attuale consolidato orientamento di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (ex plurimis, Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280958). Si è, difatti, specificato che l'onere a carico del Pubblico Ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilonnetro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio: onere che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828). Il contrapposto orientamento sostanzialmente invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 27803201) risultava, pertanto, già superato all'epoca della proposizione del ricorso. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto della circostanza per cui dal verbale relativo agli eseguiti accertamenti urgenti emergono marca, modello e matricola dell'alcoltest utilizzato nonché la data di omologazione e la regolarità delle revisioni, proprio come risultanti dal relativo libretto metrologico messo a disposizione dell'imputato al momento dell'esecuzione degli accertamenti. 4. Parimenti inammissibili si mostrano le doglianze che si appuntano sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata, ferma restando l'utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa verbalizzate, ha argomentato tanto dall'irrilevanza della mera incensuratezza dell'imputato, ex art. 62-bis, comma terzo, cod. pen., quanto in ragione dell'elemento negativo costituito dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'esecuzione dell'accertamento alcolimetrico, tale da rendere necessarie più ripetizioni delle misurazioni. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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