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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25375/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata ai sensi dell'art. 70 cl.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159.

Deduce il vizio di violazione della predetta norma in quanto il Tribunale, ai fini della valutazione del presupposto della buona condotta avrebbe dovuto limitarsi a considerare esclusivamente, oltre al tempo decorso, il comportamento dell'istante e l'assenza del compimento di ulteriori comportamenti antisociali.

Si afferma, infatti, che la sussistenza di tale presupposto è stata erroneamente esclusa dalla Corte di appello in considerazione da un lato, di un elemento inconferente - l'omesso assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione all'attività lavorativa svolta da Spinella - e, dall'altro, di occasionali e sporadici incontri tra il ricorrente e soggetti pregiudicati.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha eccepito che il motivo dedol:to non è consentito, risolvendosi nella prospettazione di un vizio della motivazione.

Ha, comunque, aggiunto che l'ordinanza impugnata, con motivazione che non può considerarsi apparente, ha adeguatamente spiegato perché non sussistono comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa al rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata dall'interessato una volta decorso il termine di legge (a secondo dei casi, tre o cinque anni) dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

L'istituto è disciplinato dall'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 che, oltre ad individuarne i presupposti (prova costante ed effettiva di buona condotta), da un punto di vista procedurale, stabilisce che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura, rinviando, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili (art. 70, comma 3, d.lgs.cit.).

Tale rinvio è stato interpretato da un precedente di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità come riferibile anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice competente (in quel caso, il tribunale di sorveglianza, in questo caso la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579).

Ciò sul presupposto del positivo espletamento della valutazione di compatibilità richiesta dal citato art. 70, comma 3, in carenza dell'emersione di alcuna controindicazione al riguardo.

Per effetto della estensibilità al procedimento in questione dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., si è, pertanto, ritenuto che tanto nel c:aso in cui, come nel procedimento di esecuzione, il provvedimento sia stato adottato de plano, quanto nel caso in cui, invece, sia stato irritualmente anticipato il contraddittorio, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice (Cfr., in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 2655:38).

Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: Il provvedimento con cui la corte di appello decide, de plano o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., sull'istanza di riabilitazione, all'esito di misura di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima corte. 1.1 Nel caso in esame l'istanza di riabilitazione è stata rigettata dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio ed impugnata con il ricorso in esame, senza il previo espletamento della fase dell'opposizione.

Ritiene il Collegio che la doglianza dedotta in ricorso non può essere esaminata in questa Sede in quanto, come condivisibilmente affermato da Sez. 7, n. 700 del 2020, Russo, ciò priverebbe l'interessato "della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza".

Va, inoltre, aggiunto che, nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare accertamenti istruttori che, invece, possono essere chiesti o disposti d'ufficio nella fase dell'opposizione.

Va, infatti, considerato che, ai sensi dell'art. 683, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche alla riabilitazione in esame in virtù del rinvio contenuto all'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, l'interessato ha solo un onere di allegazione degli elementi necessari da cui può desumersi la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la riabilitazione, incombendo sull'autorità giudiziaria l'onere di procedere ai relativi accertamenti (cfr., in tema di riabilitazione, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253).

Tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Schirrer, Rv. 284403). [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della presenza di altro difforme orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ritiene inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945).

Inoltre, con riferimento all'erroneo esperimento del ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto, invece, ad opposizione, si è considerato che tale rimedio non ha natura di impugnazione (Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368).

Ad avviso del Collegio è tuttavia preferibile la prima soluzione in quanto maggiormente rispondente ad una lettura coerente con la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

Va, peraltro, aggiunto che anche a voler condividere il secondo orientamento, le censure dedotte in ricorso attengono al merito, sicché l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, a essa concessa dall'ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze (così, testualmente, Sez. 2, n. 8645 del 2023, Schirrer). 1.3 Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata ai sensi dell'art. 70 cl. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Deduce il vizio di violazione della predetta norma in quanto il Tribunale, ai fini della valutazione del presupposto della buona condotta avrebbe dovuto limitarsi a considerare esclusivamente, oltre al tempo decorso, il comportamento dell'istante e l'assenza del compimento di ulteriori comportamenti antisociali. Si afferma, infatti, che la sussistenza di tale presupposto è stata erroneamente esclusa dalla Corte di appello in considerazione da un lato, di un elemento inconferente - l'omesso assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione all'attività lavorativa svolta da Spinella - e, dall'altro, di occasionali e sporadici incontri tra il ricorrente e soggetti pregiudicati. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha eccepito che il motivo dedol:to non è consentito, risolvendosi nella prospettazione di un vizio della motivazione. Ha, comunque, aggiunto che l'ordinanza impugnata, con motivazione che non può considerarsi apparente, ha adeguatamente spiegato perché non sussistono comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa al rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata dall'interessato una volta decorso il termine di legge (a secondo dei casi, tre o cinque anni) dalla cessazione della misura di prevenzione personale. L'istituto è disciplinato dall'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 che, oltre ad individuarne i presupposti (prova costante ed effettiva di buona condotta), da un punto di vista procedurale, stabilisce che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura, rinviando, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili (art. 70, comma 3, d.lgs.cit.). Tale rinvio è stato interpretato da un precedente di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità come riferibile anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice competente (in quel caso, il tribunale di sorveglianza, in questo caso la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579). Ciò sul presupposto del positivo espletamento della valutazione di compatibilità richiesta dal citato art. 70, comma 3, in carenza dell'emersione di alcuna controindicazione al riguardo. Per effetto della estensibilità al procedimento in questione dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., si è, pertanto, ritenuto che tanto nel c:aso in cui, come nel procedimento di esecuzione, il provvedimento sia stato adottato de plano, quanto nel caso in cui, invece, sia stato irritualmente anticipato il contraddittorio, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice (Cfr., in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 2655:38). Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: Il provvedimento con cui la corte di appello decide, de plano o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., sull'istanza di riabilitazione, all'esito di misura di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima corte. 1.1 Nel caso in esame l'istanza di riabilitazione è stata rigettata dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio ed impugnata con il ricorso in esame, senza il previo espletamento della fase dell'opposizione. Ritiene il Collegio che la doglianza dedotta in ricorso non può essere esaminata in questa Sede in quanto, come condivisibilmente affermato da Sez. 7, n. 700 del 2020, Russo, ciò priverebbe l'interessato "della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza". Va, inoltre, aggiunto che, nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare accertamenti istruttori che, invece, possono essere chiesti o disposti d'ufficio nella fase dell'opposizione. Va, infatti, considerato che, ai sensi dell'art. 683, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche alla riabilitazione in esame in virtù del rinvio contenuto all'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, l'interessato ha solo un onere di allegazione degli elementi necessari da cui può desumersi la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la riabilitazione, incombendo sull'autorità giudiziaria l'onere di procedere ai relativi accertamenti (cfr., in tema di riabilitazione, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253). Tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Schirrer, Rv. 284403). [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della presenza di altro difforme orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ritiene inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945). Inoltre, con riferimento all'erroneo esperimento del ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto, invece, ad opposizione, si è considerato che tale rimedio non ha natura di impugnazione (Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368). Ad avviso del Collegio è tuttavia preferibile la prima soluzione in quanto maggiormente rispondente ad una lettura coerente con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Va, peraltro, aggiunto che anche a voler condividere il secondo orientamento, le censure dedotte in ricorso attengono al merito, sicché l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, a essa concessa dall'ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze (così, testualmente, Sez. 2, n. 8645 del 2023, Schirrer). 1.3 Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appel
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