CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25226/2020proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( P.Iva : 021153980616 ), con sede in Caserta, alla [OSCURATO:PERSONA]. 65 , in persona amministratore unico in carica [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRLRLF65C3 0D789A ), nato il 30 . 6 . 1965 a Frattamaggiore e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , al C orso Umber to n. 84 , rappresentatae difes a, come da procura speciale in calce al ricorso, da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] m el l a (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA] m el l a (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliat a in Roma , al V iale Pariolin. 44 , presso lo studio dell ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ex art. 395 n.4 c.p.c. – Errore revocatorio dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -resistente – -avverso l’ordinanza n. 8589 / 20 emess a d a l la C orte di Cassazione in data 07/05/2020 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 395 c.p.c., chiedendo la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione nr. 8589/2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva rigettato l’eccezione di giudicato. 2. Sul punto i giudici di legittimità, con riferimento alle imposte dirette, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 13916/2006, hanno affermato che l’accertamento contenuto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania per l’anno di imposta 2006 non spiegasse effetti di giudicato nel procedimento per cui è causa, avente ad oggetto l’annualità 2005, in quanto i rilevi fiscali contestati, sebbene scaturenti da una medesima verifica fiscale, attenevano a circostanze di fatto mutevoli, quali le spese deducibili, che non assumevano carattere tendenzialmente permanente. In relazione alla pretesa fiscale in materia di IVA, i giudici di legittimità hanno applicato il principio, consolidato anche nella giurisprudenza nazionale, secondo il quale l'applicazione di una norma come l'art. 2909 c .c. concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva confligge con il diritto euro - unitario quale strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta. 3. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Le censure rivolte alla ordinanza di questo Collegio investono, per espressa indicazione della ricorrente, esclu sivamente l a statuizione dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di giudicato con riferimento alle imposte dei redditi e dell’Iva e sono inammissibili. In disparte la redazione ridondante e per larghi tratti poco intellegibile dei motivi, che ha reso oltremodo difficoltosa l’individuazione delle questioni rilevanti ai fini del giudizio di revocazione, le critiche rivolte all’ordinanza possono così compendiarsi: a) la Corte di Cassazione non avrebbe correttamente interpretato il principio di abuso del diritto, da correlarsi ai fatti concreti, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria ai fini della applicabilità del giudicato; b) l’impugnata ordinanza avrebbe escluso l’estensione del giudicato per l’anno di imposta 2006 a quello del 2005, nonostante la prova contraria offerta nel procedimento concluso con la sentenza della CTR favorevole al contribuente sia identica a quella del procedimento per cui è causa. Orbene, va rimarcato che questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4 , c . p . c . , idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato e, pertanto, consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi di errore di giudizio; esso presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. 3.4.2017, n. 8615, e d i precedenti richiamati, Cass. 10184/2018e Cass. n. 31032/2019). Nel caso di specie, la ricorrente si duole della errata interpretazione ed applicazione, da parte della ordinanza impugnata, della giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di estensione del giudicato ad annualità diverse; si è quindi ben al di fuori dal perimetro d i cui all'art. 395 , n. 4 , c.p.c., individuato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nulla è da statuire sulle spese, non avendo svolto difese l’Agenzia delle Entrate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - V Sezio