Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 38375/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in relazione al reato associativo mafioso di cui al capo 1) della rubrica ed a quello di detenzione di una pistola aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1. cod. pen. di cui al capo 7).

2. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata ritenuta, quanto al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa per avere lo stesso partecipato al pestaggio di tale [OSCURATO:PERSONA], fornito armi al sodalizio (la pistola di cui al capo 7)) ed essersi occupato di un'estorsione (per la quale, tuttavia, non sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza).

2.1. Operato un preliminare rinvio all'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale distrettuale ha evidenziato come le risultanze valorizzate siano state il frutto della complessa indagine, avviata in seguito alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 maggio 2017, all'esito della quale è stata ritenuta la perduranza di un'associazione mafiosa la cui esistenza era stata precedentemente accertata con sentenze della Corte di Appello di Messina e della Corte di Assise di Appello di Messina, irrevocabili il 20 giugno 2008 ed il 26 giugno 2012.

In punto di gravità indiziaria relativa al reato associativo, il Tribunale del riesame ha ripercorso le emergenze investigative dalle quali è emerso che, a partire dalla sua scarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere figura di spicco del contesto delinquenziale mafioso messinese già in occasione di altre indagini di [OSCURATO:PERSONA] per estorsioni commesse ai danni di discoteche ed altri locali.

Una volta rimesso in libertà, il [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso ad operare nel medesimo contesto delinquenziale caratterizzato dall'esistenza di uno stabile sodalizio criminale dotato di una rigida ripartizione di ruoli e di modalità operative tipiche di quelle associazioni delinquenziali.

A tale proposito il Tribunale ha assegnato rilievo a significativi elementi risultanti dalle intercettazioni dalle quali sono emersi plurimi indizi dell'esistenza dell'associazione mafiosa quali la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo, l'esistenza di un consueto locale (il bar della sorella del [OSCURATO:PERSONA]) ove gli associati erano soliti incontrarsi e concordare le strategie delinquenziali, il timore della compagna del [OSCURATO:PERSONA] per le imprese criminali dello stesso, l'esistenza di un vero e proprio sistema di «giustizia alternativa» gestita proprio dal [OSCURATO:PERSONA], lo stabile controllo del territorio e le richieste al capo di autorizzazioni a commettere reati, l'assistenza ai familiari degli associati detenuti (fra i quali proprio il Tortorella), la dedizione del gruppo al recupero di somme di denaro da destinare alla cassa comune, i rapporti con altre consorterie mafiose (delle cui dinamiche il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza) anche fuori Provincia.

A proposito del luogo in cui, solitamente il gruppo, si riuniva ed il [OSCURATO:PERSONA] riceveva i sodali, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che, a causa delle lamentele della sorella circa la presenza massiccia di Forze dell'Ordine, il luogo in cui si svolgevano le riunioni era stato modificato e prontamente comunicato al Tortorella che, come emerso da intercettazioni, uscito in permesso dal carcere di Trapani, avrebbe dovuto incontrare proprio il [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Tribunale, oltre alla segnalata comunicazione della modifica del luogo di svolgimento delle riunioni e l'essere l'indagato e la sua famiglia destinatari di sostegno da parte del gruppo nel periodo di detenzione, ha valorizzato ulteriori elementi emersi dalle indagini.

In particolare la circostanza dell'avvenuto rifornimento di materiale edile da parte del Tortorella presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] senza la corresponsione del relativo pagamento, per come risultante dalle intercettazioni ambientali contrastanti con le mendaci dichiarazioni dello stesso titolare del negozio che aveva negato di essere creditore del Tortorella e della moglie.

Il Tribunale ha assegnato rilevanza all'episodio del pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 4 marzo 2018 al quale avrebbe preso parte anche il Tortorella (in quel periodo in permesso premio), oltre ad altri uomini di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione effettuata sulla scorta di intercettazioni telefoniche corroborate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Altri elementi sintomatici della partecipazione del Tortorella all'associazione sono stati desunti dall'affidamento della pistola di cui al capo 7), nel periodo di detenzione dell'indagato, proprio al [OSCURATO:PERSONA], per come desumibile dalla conversazione intercorsa il 29 ottobre 2017 tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso della stessa, aveva fatto riferimento anche alla riscossione della somma di 1.050 euro per conto dell'indagato.

Valorizzate anche le informazioni ricevute da questi circa le attività del gruppo (ad esempio installazione di macchinette video poker nella sala giochi), nonostante la sua condizione di detenzione e le accortezze tenute per evitare di essere avvistato dalla Forze dell'Ordine all'esterno del bar dove solitamente avvenivano gli incontri con il [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Quanto alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza che le condotte sintomatiche della partecipazione all'associazione siano state commesse durante il periodo di detenzione e la fruizione di permessi.

Si tratta di soggetto gravato da plurimi e gravi precedenti penali anche in materia di armi.

Peraltro, la circostanza che all'indagato sia contestata la partecipazione all'associazione mafiosa rende presunta la pericolosità e l'adeguatezza della misura della custodia in carcere in assenza di elementi tali da fare ritenere rescisso il vincolo associativo.

3. Avverso la predetta ordinanza, il Tortorella ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione riguardo agli artt. 127 e 173 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente nella parte in cui non ha reso una giustificazione adeguata in punto di contributo fornito dal Tortorella all'associazione al cui vertice si pone [OSCURATO:PERSONA], scarcerato il 14 maggio 2017, data a partire dalla quale si sono sviluppate le indagini.

Riepilogati gli arresti giurisprudenziali in punto di partecipazione all'associazione mafiosa, il ricorrente ha evidenziato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per inferirne l'esistenza essendo irrilevanti, in primo luogo, le consegne di derrate alimentari effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in quattro occasioni nell'arco di tre mesi ed i regali elargiti alla figlie ed alla moglie del Tortorella.

Altri elementi valorizzati nell'ordinanza allo scopo di dimostrare l'esistenza della condotta di partecipazione, sono stati la partecipazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], la fornitura di un'arma a [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

In relazione al primo fatto, è stata evidenziata, semmai, la sua rilevanza ai fini dell'associazione dedita al narcotraffico per la quale al Tortorella non è stata elevata alcuna contestazione.

Per quanto riguarda la fattispecie estorsiva sono state dedotte motivazioni di natura personale totalmente avulse dal contesto associativo.

In relazione alla pistola, il Tribunale ha valorizzato una conversazione del 29 ottobre 2017 nella quale si era fatto riferimento ad un «Giovanni che è uscito» ed a «quella cosa pericolosa».

Da alcun elemento concreto poteva desumersi che il riferimento a «Giovanni» potesse intendersi al [OSCURATO:PERSONA] e che «quella cosa pericolosa» potesse essere intesa come un'arma.

Nello stesso periodo, infatti, gravitava nei medesimi contesti delinquenziali anche «Giovanni» [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, il Tortorella era risultato estraneo rispetto alle attività tipiche dell'associazione mafiosa capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] (collocazione di slot-machine, traffico di sostanze stupefacenti, gestione del gioco d'azzardo).

Irrilevante doveva ritenersi la circostanza che fosse comunque emersa una certa vicinanza del Tortorella al [OSCURATO:PERSONA] o ad altri affiliati.

3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1997 e 416bis.1. cod. pen..

La detenzione dell'arma è stata desunta esclusivamente dalla conversazione del 29 ottobre 2017 ma, come già indicato al motivo precedente, da alcune elemento poteva desumersi che il contenuto della conversazione fosse l'arma e che il «Giovanni» del quale si parlava fosse, effettivamente, il [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA].

4. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'ordinanza viene censurata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. attraverso argomentazioni che tendono ad evidenziarne la carenza motivazionale e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale anche in punto di elementi valorizzati al fine di ritenere la sussistenza della gravità indiziaria del reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.

Quanto al primo profilo, si osserva che risale a Sez.

U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).

2.2. Nel caso di specie, in premessa, il Tribunale è parso circoscrivere gli elementi dai quali emergerebbe la condotta di partecipazione a tre circostanze fattuali (episodio del pestaggio, detenzione di armi, un'estorsione per la quale è stata esclusa la gravità indiziaria) ma nel prosieguo del provvedimento la figura del Tortorella è stata descritta quale quella di un vero e proprio associato.

Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito è consistito nella valorizzazione di pregnanti ragioni puntualmente esposte.

A tale proposito si ricorda l'assistenza ricevuta dalla famiglia dell'indagato nel periodo in cui questi si trovava detenuto.

Inoltre, assume rilievo nella ricostruzione dell'ordinanza impugnata la conoscenza, da parte del Tortorella, di vicende rilevanti per la vita associativa e la partecipazione agli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] per parlare di fatti rilevanti per il sodalizio utilizzando particolari accortezze e nel periodo di fruizione dei permessi dei quali godeva in corso di detenzione per altro titolo.

Proprio in funzione dei predetti incontri veniva informato delle modifiche dei luoghi in cui essi dovevano avvenire per evitare che le possibili intercettazioni.

La partecipazione all'aggressione a tale [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad esigenze proprie del gruppo criminale, è stata motivata con il riferimento ad elementi indiziari costituiti da intercettazioni, localizzazioni degli apparecchi telefonici e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].

Infine, oltre che ai fini della sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di cui al capo 7) riferito alla detenzione di una pistola, il Tribunale ha valorizzato una conversazione del 29 ottobre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letta in sinergia con altra avente ad oggetto proprio il Tortorella, dalla quale è stato desunto che oggetto della stessa era una pistola affidata in custodia dall'indagato al [OSCURATO:PERSONA] per il periodo in cui il primo si trovava in condizione di detenzione.

Sul punto il Tribunale si è soffermato ampiamente valorizzando elementi di fatto desunti dal contenuto della conversazione con interpretazione logica e coerente.

3. La motivazione, per come sin qui riassunta, appare manifestamente esente dalle censure, versate in punto di motivazione, mosse dalla difesa del Tortorella che pretende di ripercorrere i vari passaggi argomentativi dell'ordinanza smentendo la portata indiziaria di ciascun elemento valorizzato dai giudici di merito attraverso un'operazione parcellizzata che non tiene conto della lettura unitaria operata nella valutazione dell'intero compendio.

Al ragionamento svolto dal Tribunale se ne contrappone uno alternativo fondato su una diversa lettura dei singoli elementi fattuali (ad esempio, la partecipazione al pestaggio andrebbe riferita alla condotta associativa di narcotraffico non contestata al Tortorella) che in questa sede non è consentita e ciò si fa con una prospettiva non del tutto coerente rispetto all'impianto motivazionale complessivo dell'ordinanza che non ha desunto gli elementi indiziari della partecipazione all'associazione mafiosa dai singoli indizi, ma da una lettura globale e sinergica degli stessi.

Così, a titolo esemplificativo, non può pretendersi di isolare la lettura del dato costituito dall'assistenza fruita dalla famiglia del Tortorella durante il periodo di detenzione dal rapporto fiduciario emerso tra quest'ultimo ed il vertice del sodalizio mafioso (sulla cui esistenza si è ampiamente soffermata l'ordinanza senza che sia stato sollevato alcun motivo di ricorso), sicché la tesi difensiva della incongruenza o dell'irrilevanza del dato rispetto al tema oggetto di accertamento, non si confronta con la motivazione effettiva dell'ordinanza che ha operato una valutazione sinergica e complessiva di tutti gli elementi indiziari emersi.

Peraltro, va anche rimarcato che sul fatto che il (pacifico, nel caso di specie) rapporto di frequentazione con un esponente di vertice di un sodalizio mafioso non riveste carattere del tutto neutro (sulla scorta del dato esperienziale secondo cui il capo di un gruppo mafioso non intrattiene rapporti con «chiunque» e soprattutto non parla con «chiunque» di vicende che riguardano episodi delinquenziali) ed è quindi, sia pure limitatamente, valorizzabile, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata (Sez. 3, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi e altri, Rv. 261426; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184).Nel caso di specie, la logica e congruente lettura del materiale indiziario ha portato ad escludere in termini ineccepibili che possa legittimamente parlarsi di un rapporto di mera frequentazione o contiguità tra il Tortorella e [OSCURATO:PERSONA].

4. Infine, quanto al secondo motivo, si evidenzia che esso sollecita una inammissibile rinnovata interpretazione dell'intercettazione del 29 ottobre 2017 della quale si mette in dubbio il significato assegnato dal Tribunale.

Invero, la lettura proposta dai giudici di merito appare congruente e logica rispetto al contenuto della captazione per come riportata e collegata ad altra parte della conversazione nella quale si fa riferimento all'indagato.

Il motivo consiste nella prospettazione di una serie di dubbi interpretativi insindacabilmente risolti dal Tribunale e, per come proposto, è inammissibile in quanto neppure si contempla l'unico profilo per cui l'interpretazione del giudice di merito può essere, sul punto, oggetto di censura in sede di legittimità, ovvero il travisamento del contenuto dell'intercettazione.

E' pacifico, infatti, l'orientamento secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare un' interpretazione del significato di un' intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in relazione al reato associativo mafioso di cui al capo 1) della rubrica ed a quello di detenzione di una pistola aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1. cod. pen. di cui al capo 7). 2. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata ritenuta, quanto al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa per avere lo stesso partecipato al pestaggio di tale [OSCURATO:PERSONA], fornito armi al sodalizio (la pistola di cui al capo 7)) ed essersi occupato di un'estorsione (per la quale, tuttavia, non sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza). 2.1. Operato un preliminare rinvio all'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale distrettuale ha evidenziato come le risultanze valorizzate siano state il frutto della complessa indagine, avviata in seguito alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 maggio 2017, all'esito della quale è stata ritenuta la perduranza di un'associazione mafiosa la cui esistenza era stata precedentemente accertata con sentenze della Corte di Appello di Messina e della Corte di Assise di Appello di Messina, irrevocabili il 20 giugno 2008 ed il 26 giugno 2012. In punto di gravità indiziaria relativa al reato associativo, il Tribunale del riesame ha ripercorso le emergenze investigative dalle quali è emerso che, a partire dalla sua scarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere figura di spicco del contesto delinquenziale mafioso messinese già in occasione di altre indagini di [OSCURATO:PERSONA] per estorsioni commesse ai danni di discoteche ed altri locali. Una volta rimesso in libertà, il [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso ad operare nel medesimo contesto delinquenziale caratterizzato dall'esistenza di uno stabile sodalizio criminale dotato di una rigida ripartizione di ruoli e di modalità operative tipiche di quelle associazioni delinquenziali. A tale proposito il Tribunale ha assegnato rilievo a significativi elementi risultanti dalle intercettazioni dalle quali sono emersi plurimi indizi dell'esistenza dell'associazione mafiosa quali la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo, l'esistenza di un consueto locale (il bar della sorella del [OSCURATO:PERSONA]) ove gli associati erano soliti incontrarsi e concordare le strategie delinquenziali, il timore della compagna del [OSCURATO:PERSONA] per le imprese criminali dello stesso, l'esistenza di un vero e proprio sistema di «giustizia alternativa» gestita proprio dal [OSCURATO:PERSONA], lo stabile controllo del territorio e le richieste al capo di autorizzazioni a commettere reati, l'assistenza ai familiari degli associati detenuti (fra i quali proprio il Tortorella), la dedizione del gruppo al recupero di somme di denaro da destinare alla cassa comune, i rapporti con altre consorterie mafiose (delle cui dinamiche il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza) anche fuori Provincia. A proposito del luogo in cui, solitamente il gruppo, si riuniva ed il [OSCURATO:PERSONA] riceveva i sodali, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che, a causa delle lamentele della sorella circa la presenza massiccia di Forze dell'Ordine, il luogo in cui si svolgevano le riunioni era stato modificato e prontamente comunicato al Tortorella che, come emerso da intercettazioni, uscito in permesso dal carcere di Trapani, avrebbe dovuto incontrare proprio il [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Tribunale, oltre alla segnalata comunicazione della modifica del luogo di svolgimento delle riunioni e l'essere l'indagato e la sua famiglia destinatari di sostegno da parte del gruppo nel periodo di detenzione, ha valorizzato ulteriori elementi emersi dalle indagini. In particolare la circostanza dell'avvenuto rifornimento di materiale edile da parte del Tortorella presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] senza la corresponsione del relativo pagamento, per come risultante dalle intercettazioni ambientali contrastanti con le mendaci dichiarazioni dello stesso titolare del negozio che aveva negato di essere creditore del Tortorella e della moglie. Il Tribunale ha assegnato rilevanza all'episodio del pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 4 marzo 2018 al quale avrebbe preso parte anche il Tortorella (in quel periodo in permesso premio), oltre ad altri uomini di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione effettuata sulla scorta di intercettazioni telefoniche corroborate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Altri elementi sintomatici della partecipazione del Tortorella all'associazione sono stati desunti dall'affidamento della pistola di cui al capo 7), nel periodo di detenzione dell'indagato, proprio al [OSCURATO:PERSONA], per come desumibile dalla conversazione intercorsa il 29 ottobre 2017 tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso della stessa, aveva fatto riferimento anche alla riscossione della somma di 1.050 euro per conto dell'indagato. Valorizzate anche le informazioni ricevute da questi circa le attività del gruppo (ad esempio installazione di macchinette video poker nella sala giochi), nonostante la sua condizione di detenzione e le accortezze tenute per evitare di essere avvistato dalla Forze dell'Ordine all'esterno del bar dove solitamente avvenivano gli incontri con il [OSCURATO:PERSONA].2.3. Quanto alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza che le condotte sintomatiche della partecipazione all'associazione siano state commesse durante il periodo di detenzione e la fruizione di permessi. Si tratta di soggetto gravato da plurimi e gravi precedenti penali anche in materia di armi. Peraltro, la circostanza che all'indagato sia contestata la partecipazione all'associazione mafiosa rende presunta la pericolosità e l'adeguatezza della misura della custodia in carcere in assenza di elementi tali da fare ritenere rescisso il vincolo associativo. 3. Avverso la predetta ordinanza, il Tortorella ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione riguardo agli artt. 127 e 173 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente nella parte in cui non ha reso una giustificazione adeguata in punto di contributo fornito dal Tortorella all'associazione al cui vertice si pone [OSCURATO:PERSONA], scarcerato il 14 maggio 2017, data a partire dalla quale si sono sviluppate le indagini. Riepilogati gli arresti giurisprudenziali in punto di partecipazione all'associazione mafiosa, il ricorrente ha evidenziato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per inferirne l'esistenza essendo irrilevanti, in primo luogo, le consegne di derrate alimentari effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in quattro occasioni nell'arco di tre mesi ed i regali elargiti alla figlie ed alla moglie del Tortorella. Altri elementi valorizzati nell'ordinanza allo scopo di dimostrare l'esistenza della condotta di partecipazione, sono stati la partecipazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], la fornitura di un'arma a [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al primo fatto, è stata evidenziata, semmai, la sua rilevanza ai fini dell'associazione dedita al narcotraffico per la quale al Tortorella non è stata elevata alcuna contestazione. Per quanto riguarda la fattispecie estorsiva sono state dedotte motivazioni di natura personale totalmente avulse dal contesto associativo. In relazione alla pistola, il Tribunale ha valorizzato una conversazione del 29 ottobre 2017 nella quale si era fatto riferimento ad un «Giovanni che è uscito» ed a «quella cosa pericolosa». Da alcun elemento concreto poteva desumersi che il riferimento a «Giovanni» potesse intendersi al [OSCURATO:PERSONA] e che «quella cosa pericolosa» potesse essere intesa come un'arma. Nello stesso periodo, infatti, gravitava nei medesimi contesti delinquenziali anche «Giovanni» [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il Tortorella era risultato estraneo rispetto alle attività tipiche dell'associazione mafiosa capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] (collocazione di slot-machine, traffico di sostanze stupefacenti, gestione del gioco d'azzardo). Irrilevante doveva ritenersi la circostanza che fosse comunque emersa una certa vicinanza del Tortorella al [OSCURATO:PERSONA] o ad altri affiliati. 3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1997 e 416bis.1. cod. pen.. La detenzione dell'arma è stata desunta esclusivamente dalla conversazione del 29 ottobre 2017 ma, come già indicato al motivo precedente, da alcune elemento poteva desumersi che il contenuto della conversazione fosse l'arma e che il «Giovanni» del quale si parlava fosse, effettivamente, il [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA]. 4. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza viene censurata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. attraverso argomentazioni che tendono ad evidenziarne la carenza motivazionale e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale anche in punto di elementi valorizzati al fine di ritenere la sussistenza della gravità indiziaria del reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1. Quanto al primo profilo, si osserva che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). 2.2. Nel caso di specie, in premessa, il Tribunale è parso circoscrivere gli elementi dai quali emergerebbe la condotta di partecipazione a tre circostanze fattuali (episodio del pestaggio, detenzione di armi, un'estorsione per la quale è stata esclusa la gravità indiziaria) ma nel prosieguo del provvedimento la figura del Tortorella è stata descritta quale quella di un vero e proprio associato. Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito è consistito nella valorizzazione di pregnanti ragioni puntualmente esposte. A tale proposito si ricorda l'assistenza ricevuta dalla famiglia dell'indagato nel periodo in cui questi si trovava detenuto. Inoltre, assume rilievo nella ricostruzione dell'ordinanza impugnata la conoscenza, da parte del Tortorella, di vicende rilevanti per la vita associativa e la partecipazione agli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] per parlare di fatti rilevanti per il sodalizio utilizzando particolari accortezze e nel periodo di fruizione dei permessi dei quali godeva in corso di detenzione per altro titolo. Proprio in funzione dei predetti incontri veniva informato delle modifiche dei luoghi in cui essi dovevano avvenire per evitare che le possibili intercettazioni. La partecipazione all'aggressione a tale [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad esigenze proprie del gruppo criminale, è stata motivata con il riferimento ad elementi indiziari costituiti da intercettazioni, localizzazioni degli apparecchi telefonici e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Infine, oltre che ai fini della sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di cui al capo 7) riferito alla detenzione di una pistola, il Tribunale ha valorizzato una conversazione del 29 ottobre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letta in sinergia con altra avente ad oggetto proprio il Tortorella, dalla quale è stato desunto che oggetto della stessa era una pistola affidata in custodia dall'indagato al [OSCURATO:PERSONA] per il periodo in cui il primo si trovava in condizione di detenzione. Sul punto il Tribunale si è soffermato ampiamente valorizzando elementi di fatto desunti dal contenuto della conversazione con interpretazione logica e coerente. 3. La motivazione, per come sin qui riassunta, appare manifestamente esente dalle censure, versate in punto di motivazione, mosse dalla difesa del Tortorella che pretende di ripercorrere i vari passaggi argomentativi dell'ordinanza smentendo la portata indiziaria di ciascun elemento valorizzato dai giudici di merito attraverso un'operazione parcellizzata che non tiene conto della lettura unitaria operata nella valutazione dell'intero compendio. Al ragionamento svolto dal Tribunale se ne contrappone uno alternativo fondato su una diversa lettura dei singoli elementi fattuali (ad esempio, la partecipazione al pestaggio andrebbe riferita alla condotta associativa di narcotraffico non contestata al Tortorella) che in questa sede non è consentita e ciò si fa con una prospettiva non del tutto coerente rispetto all'impianto motivazionale complessivo dell'ordinanza che non ha desunto gli elementi indiziari della partecipazione all'associazione mafiosa dai singoli indizi, ma da una lettura globale e sinergica degli stessi. Così, a titolo esemplificativo, non può pretendersi di isolare la lettura del dato costituito dall'assistenza fruita dalla famiglia del Tortorella durante il periodo di detenzione dal rapporto fiduciario emerso tra quest'ultimo ed il vertice del sodalizio mafioso (sulla cui esistenza si è ampiamente soffermata l'ordinanza senza che sia stato sollevato alcun motivo di ricorso), sicché la tesi difensiva della incongruenza o dell'irrilevanza del dato rispetto al tema oggetto di accertamento, non si confronta con la motivazione effettiva dell'ordinanza che ha operato una valutazione sinergica e complessiva di tutti gli elementi indiziari emersi. Peraltro, va anche rimarcato che sul fatto che il (pacifico, nel caso di specie) rapporto di frequentazione con un esponente di vertice di un sodalizio mafioso non riveste carattere del tutto neutro (sulla scorta del dato esperienziale secondo cui il capo di un gruppo mafioso non intrattiene rapporti con «chiunque» e soprattutto non parla con «chiunque» di vicende che riguardano episodi delinquenziali) ed è quindi, sia pure limitatamente, valorizzabile, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata (Sez. 3, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi e altri, Rv. 261426; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184).Nel caso di specie, la logica e congruente lettura del materiale indiziario ha portato ad escludere in termini ineccepibili che possa legittimamente parlarsi di un rapporto di mera frequentazione o contiguità tra il Tortorella e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Infine, quanto al secondo motivo, si evidenzia che esso sollecita una inammissibile rinnovata interpretazione dell'intercettazione del 29 ottobre 2017 della quale si mette in dubbio il significato assegnato dal Tribunale. Invero, la lettura proposta dai giudici di merito appare congruente e logica rispetto al contenuto della captazione per come riportata e collegata ad altra parte della conversazione nella quale si fa riferimento all'indagato. Il motivo consiste nella prospettazione di una serie di dubbi interpretativi insindacabilmente risolti dal Tribunale e, per come proposto, è inammissibile in quanto neppure si contempla l'unico profilo per cui l'interpretazione del giudice di merito può essere, sul punto, oggetto di censura in sede di legittimità, ovvero il travisamento del contenuto dell'intercettazione. E' pacifico, infatti, l'orientamento secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare un' interpretazione del significato di un' intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
Sentenza Cassazione n. 38375/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris