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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33062/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come da nota contestualmente depositata; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, dichiararsi estinto il reato ascritto all'imputato per prescrizione, ovvero, in subordine, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata per omessa declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, in data 15/03/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole di più truffe, unificate dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto al conclusivo diniego della menzionata causa di non punibilità, che, a dire dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata ritenuta dal Tribunale e negata dalla Corte di appello, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto travisa il reale svolgimento delle pregresse vicende processuali.

1. Non è, infatti, vero che il Tribunale avrebbe ritenuto la causa di non punibilità in oggetto (l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa), ed il macroscopico errore è tanto più incomprensibile ed inescusabile ove si consideri che proprio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, aveva proposto appello contro la decisione del Tribunale, chiedendo, tra l'altro, il riconoscimento della predetta causa di non punibilità, che la Corte di appello ha correttamente negato valorizzando la rilevante gravità del reato (che ha coinvolto plurime pp.00.), la pervicacia mostrata nella condotta criminosa, protratta per molto tempo, ed i tre precedenti specifici.

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della assoluta inescusabilità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro quattromila.

2.1. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in complessivi euro cinquecentoquaranta/00 (pari all'importo, indicato nella nota spese prodotta, dovuto per la fase di studio, non avendo avuto luogo le due fasi ulteriori, in difetto di autonomo atto introduttivo, ed essendo stata trasmessa, quanto alla fase decisoria, una comparsa contenente unicamente la precisazione delle conclusioni, senza fornire alcun contributo alla decisione), oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della.

Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro cinquecentoquaranta/00, oltre accessori di legge.

Sentenza con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come da nota contestualmente depositata; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, dichiararsi estinto il reato ascritto all'imputato per prescrizione, ovvero, in subordine, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata per omessa declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, in data 15/03/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole di più truffe, unificate dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto al conclusivo diniego della menzionata causa di non punibilità, che, a dire dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata ritenuta dal Tribunale e negata dalla Corte di appello, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto travisa il reale svolgimento delle pregresse vicende processuali. 1. Non è, infatti, vero che il Tribunale avrebbe ritenuto la causa di non punibilità in oggetto (l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa), ed il macroscopico errore è tanto più incomprensibile ed inescusabile ove si consideri che proprio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, aveva proposto appello contro la decisione del Tribunale, chiedendo, tra l'altro, il riconoscimento della predetta causa di non punibilità, che la Corte di appello ha correttamente negato valorizzando la rilevante gravità del reato (che ha coinvolto plurime pp.00.), la pervicacia mostrata nella condotta criminosa, protratta per molto tempo, ed i tre precedenti specifici. 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della assoluta inescusabilità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro quattromila. 2.1. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in complessivi euro cinquecentoquaranta/00 (pari all'importo, indicato nella nota spese prodotta, dovuto per la fase di studio, non avendo avuto luogo le due fasi ulteriori, in difetto di autonomo atto introduttivo, ed essendo stata trasmessa, quanto alla fase decisoria, una comparsa contenente unicamente la precisazione delle conclusioni, senza fornire alcun contributo alla decisione), oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della. Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro cinquecentoquaranta/00, oltre accessori di legge. Sentenza con
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