Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1975

Cassazione n. 16140/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1975 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale e la Corte di appello dato atto della mancata presentazione dell'imputato all'udienza prevista per l'espletamento del suo esame e non essendo rappresentati motivi legittimanti il differimento; ritenuto che il mancato espletamento della perizia non è sindacabile in questa sede, trattandosi di valutazione di merito immune da censure; rilevato che sulla qualificazione giuridica dell'imputato e il diniego delle generiche la Corte di appello ha adeguatamente motivato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1975 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale e la Corte di appello dato atto della mancata presentazione dell'imputato all'udienza prevista per l'espletamento del suo esame e non essendo rappresentati motivi legittimanti il differimento; ritenuto che il mancato espletamento della perizia non è sindacabile in questa sede, trattandosi di valutazione di merito immune da censure; rilevato che sulla qualificazione giuridica dell'imputato e il diniego delle generiche la Corte di appello ha adeguatamente motivato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4
Sentenza Cassazione n. 16140/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris