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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 25074/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 349, 61 n. 2 cod. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità penale; Considerato che il motivo unico di ricorso, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nonché manifestamente infondate.

Invero, la sentenza impugnata, sulla base dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha spiegato in modo puntuale che la ricorrente aveva proseguito nella costruzione delle opere abusive pienamente consapevole della violazione dell'obbligo imposto con l'apposizione dei sigilli (Sez.

F, n. 39050 del 26/08/2008, Rv. 241379 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 349, 61 n. 2 cod. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità penale; Considerato che il motivo unico di ricorso, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nonché manifestamente infondate. Invero, la sentenza impugnata, sulla base dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha spiegato in modo puntuale che la ricorrente aveva proseguito nella costruzione delle opere abusive pienamente consapevole della violazione dell'obbligo imposto con l'apposizione dei sigilli (Sez. F, n. 39050 del 26/08/2008, Rv. 241379 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 25074/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris