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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17167/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1116-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 1116 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello in composizione monocratica di accoglimento della domanda di equa riparazione in relazione ad una procedura fallimentare.

2. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’opposizione ritenendo corretto il calcolo operato dal giudice monocratico circa la durata irragionevole della procedura che si era conclusa con decreto di chiusura del 5 aprile 2019.

La Corte d’Appello aderiva all’orientamento di legittimità secondo il quale il dies a quo di decorrenza del periodo di ragionevole durata della procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione perché solo da questo momento i creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati.

Inoltre, la Corte d’Appello riteneva congrua la quantificazione dell’indennizzo operata dal decreto monocratico. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute Ric. 2021 n. 1116 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 nella parte motiva, con contestuale violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, del c.p.c.

Con il decreto impugnato la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di decorrenza della irragionevole durata decorra dalla ammissione al passivo del creditore in data 28 giugno 2001 anziché dalla data del 3 novembre 1997 di deposito dell’istanza di ammissione al passivo.

La Corte, tuttavia, fa decorrere il momento dal decreto di ammissione nonostante in altra parte faccia riferimento alla presentazione dell’istanza di ammissione al passivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n.89 del 2001 in riferimento agli articoli 92 e seguenti del R.D.267/1942.

La censura è in parte ripetitiva della precedente in quanto il ricorrente afferma che la procedura fallimentare deve ritenersi unitariamente considerata e non suddivisa in fase.

Sicché insiste nel richiedere che si consideri iniziata la procedura per il ricorrente dal momento del deposito dell’istanza di ammissione al passivo. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d'Appello ha aderito all’indirizzo di questa Corte, secondo cui « In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), poiché solo da Ric. 2021 n. 1116 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018, Rv. 648001 - 01).

La Corte di merito, tuttavia, non ha tenuto conto che il ricorrente aveva fatto domanda di equa riparazione anche per il periodo relativo alla fase di verificazione che comincia con la domanda di insinuazione al passivo quindi, anche volendo seguire l’orientamento sopra indicato, il suddetto periodo andava preso in considerazione come evidenziato anche nella suddetta pronuncia.

3. Ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 119 legge fallimentare nonché dell’articolo 4 l. n. 89 del 2000.

La censura attiene alla tardività del ricorso perché il decreto di chiusura è stato depositato il 5 aprile del 2019 e deve ritenersi definitivo il 5 luglio 2019 con successiva scadenza del termine decadenziale semestrale il 5 gennaio 2020.

Il ricorso invece era stato depositato il 17 gennaio del 2020.

4. Il motivo del ricorso incidentale è infondato.

Deve darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di Ric. 2021 n. 1116 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 1116 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1116-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello in composizione monocratica di accoglimento della domanda di equa riparazione in relazione ad una procedura fallimentare. 2. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’opposizione ritenendo corretto il calcolo operato dal giudice monocratico circa la durata irragionevole della procedura che si era conclusa con decreto di chiusura del 5 aprile 2019. La Corte d’Appello aderiva all’orientamento di legittimità secondo il quale il dies a quo di decorrenza del periodo di ragionevole durata della procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione perché solo da questo momento i creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati. Inoltre, la Corte d’Appello riteneva congrua la quantificazione dell’indennizzo operata dal decreto monocratico. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 nella parte motiva, con contestuale violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, del c.p.c. Con il decreto impugnato la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di decorrenza della irragionevole durata decorra dalla ammissione al passivo del creditore in data 28 giugno 2001 anziché dalla data del 3 novembre 1997 di deposito dell’istanza di ammissione al passivo. La Corte, tuttavia, fa decorrere il momento dal decreto di ammissione nonostante in altra parte faccia riferimento alla presentazione dell’istanza di ammissione al passivo. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n.89 del 2001 in riferimento agli articoli 92 e seguenti del R.D.267/1942. La censura è in parte ripetitiva della precedente in quanto il ricorrente afferma che la procedura fallimentare deve ritenersi unitariamente considerata e non suddivisa in fase. Sicché insiste nel richiedere che si consideri iniziata la procedura per il ricorrente dal momento del deposito dell’istanza di ammissione al passivo. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello ha aderito all’indirizzo di questa Corte, secondo cui « In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), poiché solo da Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018, Rv. 648001 - 01). La Corte di merito, tuttavia, non ha tenuto conto che il ricorrente aveva fatto domanda di equa riparazione anche per il periodo relativo alla fase di verificazione che comincia con la domanda di insinuazione al passivo quindi, anche volendo seguire l’orientamento sopra indicato, il suddetto periodo andava preso in considerazione come evidenziato anche nella suddetta pronuncia. 3. Ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 119 legge fallimentare nonché dell’articolo 4 l. n. 89 del 2000. La censura attiene alla tardività del ricorso perché il decreto di chiusura è stato depositato il 5 aprile del 2019 e deve ritenersi definitivo il 5 luglio 2019 con successiva scadenza del termine decadenziale semestrale il 5 gennaio 2020. Il ricorso invece era stato depositato il 17 gennaio del 2020. 4. Il motivo del ricorso incidentale è infondato. Deve darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E