CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 02594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8214/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1713/2014 depositata il 22/09/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO. 1.Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava, ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Massa e Carrara avverso avvisi di pagamento e cartella di pagamento, del contributo regionale preteso dal Comune di Carrara relativamente all'estrazione di materiali in forza della L.R.Toscana 3 novembre 1998, n.78, art.15, comma 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria si dichiarava priva di giurisdizione in favore del giudice ordinario ritenendo il contributo non di natura tributaria. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana, riuniti i ricorsi delle tre società, confermava la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR le società lamentavano violazione della l.reg. Toscana 78/1998, art.15 e del d.lgs 546/92, art.2, sostenendo che il contributo ha natura tributaria e che dunque la controversia rientra tra quelle su cui le (adite) commissioni avevano giurisdizione. Il Comune resisteva con controricorso. 2.Le ricorrenti in data 21 dicembre 2022 depositavano atto di rinuncia al ricorso notificata al Comune e relativa accettazione. 3. La Procura Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio. 4. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate. 5. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del loro complessivo contegno conciliativo, manifestato in prossimità dell’udienza. 6. E' stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017). P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del