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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 25931/2023

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102-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello R.G.N.24102/2021 Cron.

Rep.

C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 , è elettivamente domiciliata –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.1 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 15 marzo 20 2 1 (R.G.N. 249 /20 20 ).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] i , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Lucca, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione un estratto di ruolo, l’11 settembre 2018 , e di essersi così avveduto dell’esistenza di cinque avvisi di addebito, mai notificati, che è onere del creditore e dell’agente per la riscossione produrre in originale e in versione integrale.

Il Tribunale di Lucca ha rigettato il ricorso. 2.–Con sentenza n. 1 del 202 1 , depositata il 15 marzo 202 1 , la Corte d’appello di Firenzeha respinto il gravame interposto dal signor Pardini. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, anzitutto, che sono inammissibili, in quanto estranee al tema del decidere ritualmente devoluto, le conclusioni rassegnate in grado d’appello con riferimento all’illegittimità, alla nullità, all’inesistenza e comunque alla mancata notifica degli atti prodromici e degli atti consequenziali.

Vizi, peraltro, sguarniti di ogni prova e concernenti atti «nemmenospecificamente indicati». 2.2.– L’agente per la riscossione non ha l’onere di produrre né l’originale né la copia integrale della cartella di pagamento (Cass., sez.

VI-V, 11 ottobre 2018, n. 25292) ed è regolare la notifica della cartella mediante invio diretto, da parte dell’agente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -3 - 2.3.– Nel caso di specie, peraltro, l’appellante ha formulato un disconoscimento intempestivo della conformità della copia rispetto all’originalee il disconoscimento, eseguito ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., comunque non impedisce al giudice di accertare per altra via , anche in base a un ragionamento presuntivo,l’indicata conformità. 2.4.– Le notifiche degli avvisi di addebito e dell’avviso di intimazione si devono reputare, pertanto, regolari. 2.5.–L’appellante, infine, non ha svolto puntuali contestazioni circa il merito della pretesa, «anche a prescindere dal considerare le formulate (con riguardo a tre degli avvisi di addebito) istanze di rateizzazione». 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] imp ugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze, con ricorso del 15 settembre 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.– Resist ono, con distinti controricors i, l’INPS e l’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 7.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si fonda su novemotivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 -4 - cod. proc. civ. e imputa alla sentenza d’appello di avere erroneamente considerato irrilevante «il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica», suscettibile di privare di ogni valore probatorio i documenti, «in assenza di un’istanza di verificazione». 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunciarsi «sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotte in fotocopia dagli Enti» e sul «mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti». 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la nullità della se ntenza della Corte d’appello di Firenze, «in relazione al negato ingresso da parte del Tribunale del tempestivo disconoscimento», con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Il Tribunale avrebbe negato alla difesa del ricorrente la possibilità di formalizzare in udienza il disconoscimento. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la nullità della sentenza, che avrebbe riscontrato l’avvenuta notifica dell’avviso di addebito n. 36220170000087628000, ad onta della mancanza di ogni prova di tale incombente. 1.5.–Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che imporrebbe, allorché l’atto non sia consegnato personalmente al destinatario, di dare notizia dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata.

Tale adempimento sarebbe prescritto a pena d’inesistenza della notifica. -5 - 1.6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza, che avrebbe reputato perfezionata la notifica delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo, benché nessuna prova sia stata offerta in ordine alla spedizione e alla ricezione della raccomandata informativa. 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, che avrebbe ritenuto perfezionata la notifica dell’intimazione di pagamento n. 06220189001323503000, a dispetto della carenza di prova di tale adempimento. 1.8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la nullità della sentenza, che avrebbe ritenuto perfezionata la notifica dell’intimazione di pagamento, ancorché sia stata eseguita dall’Ente postale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inesistente la notifica mediante il servizio postale privato. 1.9.–Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.2944 cod. civ. e assume che la sentenza d’appello abbia arbitrariamente annoverato le domande di pagame nto rateale tra gli atti idonei a interrompere la prescrizione. 2.–Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, per la ragione pregiudiziale, e comune a tutte le censure, della carenza d’interesse all’impugnazione (fra le molte, Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8842). 3.– L’art. 3 - bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha inserito il comma 4-bis nel l’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume -6 - invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 4.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche aiprocessi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione.

La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).

Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire.

Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta.

Né al rilievo d’ufficio in questa sede si frappongono, nel caso di specie, ostacoli di sorta.

Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità -7 - della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 5.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte.

È lo stesso ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuto a conoscenza di cinque avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione.

Il ricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzadimostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 6.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo.

Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez.

VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198). -8 - Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , risultano manifestamente infondati.

A tale riguardo giovaribadire le osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che ilricorrente non confuta in modo persuasivo. 6.1.– La legge sopravvenuta, nell’imporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti.

L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza del l’agire illegittimo dell’amministrazione.

In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale -9 - l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto

24.1. dei “Motivi della decisione”).

Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione.

La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli inere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto

27.1. dei “Motivi della decisione”).

Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 6.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende rilevanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive.

Nellefasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 7.– I n base ai principi esposti, applicabili anche alla fattispecie controversa, dev’essere dichiarata l ’ inammissibilità dell ’ odierno ricorso, perchérelativo a un’azione che non è sorretta da un interesse ad agire apprezzabile , nei termini tipizzati dalla nuova disciplina (di recente, anche Cass., sez. lav., 3 maggio 2023, n. 11552, punto 19 dei “Motivi della decisione”). -10 - 8.–A tali considerazioni, che hanno priorità l ogica e si palesano dirimenti, si aggiunge il rilievo che il ricorso ècomunque inammissibile , in quanto procede per motivi irritualmente articolati. 8.1.– I l punto nodale della decisione d’appello è la tardività del disconoscimento effettuato nelle note del 6 giugno 2019, in quanto è improduttiva di effetti la riserva espressa a verbale all’udienza del 23 maggio 2019 (pagina 12 della sentenza d’appello).

Tale rilievo, di per sé idoneo a sorreggere le statuizioni impugnate, non è fatto segno di critiche persuasive, atte a sovvertirne la consistenza giuridica.

La carenza di censure circostanziate è stata posta in risaltoanche dall’INPS nel controricorso (pagina 7), sulla base di considerazioni che la parte ricorrente non ha efficacemente contraddetto.

Né può trovare ingresso in questa sede la censura riguardante il vulnusal diritt o di difesa, che il giudice di primo grado avrebbe inferto nel precludere la formulazione di un disconoscimento tempestivo.

La questione non risulta vagliata nella sentenza d’appello e la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di avvalorarne la rituale devoluzione in fase di gravame.

Oggetto della disamina di questa Corte, difatti, non è la sentenza di primo grado, ma ilvizio della sentenza di primo grado, in quanto sia stato dedotto, rite et recte, come motivo di gravame (art. 161 cod. proc. civ.) e in quanto sia stato valutato dai giudici d’appello, con apprezzamento che presta il fianco a censure a loro volta utilment e proponibili in sede di legittimità. 8.2.–Per quel che concerne le deduzioni sui vizi delle notifiche, sui quali si diffondono i motivi dal quarto all’ottavo, sono strettamente correlate alle rationes decidendiche si sono prima analizzate e che non appaiono infirmate in modo adeguato.Nella prospettazione della stessa parte ricorrente, i profili inerenti alla regolarità delle notifiche sono inscindibilmente connessi con il disconoscimento effettuato. -11 - Le deduzioni svolte a tale riguardo sono affette, per tanto, dalle medesime ragioni d’inammissibilitàche inficiano le censure concernenti il disconoscimento. 8.3.–Inoltre, in quanto attinenti alla regolarità del procedimento di notifica, i viziin esame non possono che forma re oggetto di opposizione agli atti esecutivi e la parte ricorrente neppure dimostra di averli denunciati nel termine di decadenza sancito dalla legge.

Peraltro, la sentenza del Tribunale che definisca tale controversia è impugnabile solo con il ricorso per cassazionee sono inammissibili le contestazioni svolte in sede di legittimità contro la sentenza della Corte d’appello che abbia esaminato il ricorso contro la pronuncia del Tribunale, sul presupposto della sua appellabilità.

Su tali elementi, necessari al fine di sollecitare lo scrutinio di questa Corte e di corroborare l’ammissibilità delle doglianze, anche solo per escludere l’incidenza dei profili segnalati, il ricorso, con evidente carenza di specificità, non si attarda. 8.4.–Neppure è censurata l’ulteriore argomentazione della Corte di merito, parimenti idonea a giustificare il rigetto dell’azione di accertamento negativo: tale azione si configura pur sempre come un giudizio sulla fondatezza della pretesa e tale fondatezza, che non può essere infirmata solo sulla scorta degli asseriti vizi delle notifiche degli atti impositivi, è stata contestata in modo del tutto generico sia nell’an debeatur che nel quantum debeatur (pagina 17 della sentenza impugnata). 8.5.–Q uanto alla que stione, posta con l’ottavo motivo, la parte ricorrente non ha nemmeno assolto l’onere di dimostrarne la tempestiva allegazione sin dal ricorso introduttivo e quindi la devoluzione in sede di gravame. 8.6.– Il nono mezzo polarizza l’attenzione sulle istanz e di rateizzazione, ma la sentenza impugnata a tali istanze non ha mostrato di conferire rilievo determinante , come traspare dall’ incipit «a -12 - prescindere dal considerare le formulate […] istanze di rateizzazione» (pagina 17) e dal dipanarsi del percorso arg omentativo .

Quel che riveste valenza risolutiva, come si è già rimarcato al punto 8.4., è la mancata di contestazioni puntuali in ordine al merito del la pretesa contributiva, contestazioni che non possono essere di indole meramente formale.

Anche su tale punto, i rilievi di ordine preliminare , formulati dall’INPS (pagina 8 del controricorso) e non contraddetti dal ricorrente, meritano di essere condivisi. 9.–Ne consegue, in ultima analisi, l’inammissibilità del ricorso sotto tutti i profili. 10.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 11.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. -13 - dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori dilegge.

Dichiara la sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
102-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello R.G.N.24102/2021 Cron. Rep. C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 , è elettivamente domiciliata –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.1 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 15 marzo 20 2 1 (R.G.N. 249 /20 20 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] i , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Lucca, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione un estratto di ruolo, l’11 settembre 2018 , e di essersi così avveduto dell’esistenza di cinque avvisi di addebito, mai notificati, che è onere del creditore e dell’agente per la riscossione produrre in originale e in versione integrale. Il Tribunale di Lucca ha rigettato il ricorso. 2.–Con sentenza n. 1 del 202 1 , depositata il 15 marzo 202 1 , la Corte d’appello di Firenzeha respinto il gravame interposto dal signor Pardini. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, anzitutto, che sono inammissibili, in quanto estranee al tema del decidere ritualmente devoluto, le conclusioni rassegnate in grado d’appello con riferimento all’illegittimità, alla nullità, all’inesistenza e comunque alla mancata notifica degli atti prodromici e degli atti consequenziali. Vizi, peraltro, sguarniti di ogni prova e concernenti atti «nemmenospecificamente indicati». 2.2.– L’agente per la riscossione non ha l’onere di produrre né l’originale né la copia integrale della cartella di pagamento (Cass., sez. VI-V, 11 ottobre 2018, n. 25292) ed è regolare la notifica della cartella mediante invio diretto, da parte dell’agente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -3 - 2.3.– Nel caso di specie, peraltro, l’appellante ha formulato un disconoscimento intempestivo della conformità della copia rispetto all’originalee il disconoscimento, eseguito ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., comunque non impedisce al giudice di accertare per altra via , anche in base a un ragionamento presuntivo,l’indicata conformità. 2.4.– Le notifiche degli avvisi di addebito e dell’avviso di intimazione si devono reputare, pertanto, regolari. 2.5.–L’appellante, infine, non ha svolto puntuali contestazioni circa il merito della pretesa, «anche a prescindere dal considerare le formulate (con riguardo a tre degli avvisi di addebito) istanze di rateizzazione». 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] imp ugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze, con ricorso del 15 settembre 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.– Resist ono, con distinti controricors i, l’INPS e l’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 7.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si fonda su novemotivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 -4 - cod. proc. civ. e imputa alla sentenza d’appello di avere erroneamente considerato irrilevante «il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica», suscettibile di privare di ogni valore probatorio i documenti, «in assenza di un’istanza di verificazione». 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunciarsi «sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotte in fotocopia dagli Enti» e sul «mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti». 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la nullità della se ntenza della Corte d’appello di Firenze, «in relazione al negato ingresso da parte del Tribunale del tempestivo disconoscimento», con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Il Tribunale avrebbe negato alla difesa del ricorrente la possibilità di formalizzare in udienza il disconoscimento. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la nullità della sentenza, che avrebbe riscontrato l’avvenuta notifica dell’avviso di addebito n. 36220170000087628000, ad onta della mancanza di ogni prova di tale incombente. 1.5.–Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che imporrebbe, allorché l’atto non sia consegnato personalmente al destinatario, di dare notizia dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. Tale adempimento sarebbe prescritto a pena d’inesistenza della notifica. -5 - 1.6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza, che avrebbe reputato perfezionata la notifica delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo, benché nessuna prova sia stata offerta in ordine alla spedizione e alla ricezione della raccomandata informativa. 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, che avrebbe ritenuto perfezionata la notifica dell’intimazione di pagamento n. 06220189001323503000, a dispetto della carenza di prova di tale adempimento. 1.8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la nullità della sentenza, che avrebbe ritenuto perfezionata la notifica dell’intimazione di pagamento, ancorché sia stata eseguita dall’Ente postale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inesistente la notifica mediante il servizio postale privato. 1.9.–Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.2944 cod. civ. e assume che la sentenza d’appello abbia arbitrariamente annoverato le domande di pagame nto rateale tra gli atti idonei a interrompere la prescrizione. 2.–Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, per la ragione pregiudiziale, e comune a tutte le censure, della carenza d’interesse all’impugnazione (fra le molte, Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8842). 3.– L’art. 3 - bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha inserito il comma 4-bis nel l’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume -6 - invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 4.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche aiprocessi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire. Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta. Né al rilievo d’ufficio in questa sede si frappongono, nel caso di specie, ostacoli di sorta. Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità -7 - della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 5.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte. È lo stesso ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuto a conoscenza di cinque avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione. Il ricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzadimostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 6.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo. Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez. VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198). -8 - Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , risultano manifestamente infondati. A tale riguardo giovaribadire le osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che ilricorrente non confuta in modo persuasivo. 6.1.– La legge sopravvenuta, nell’imporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti. L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza del l’agire illegittimo dell’amministrazione. In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale -9 - l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto 24.1. dei “Motivi della decisione”). Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione. La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli inere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto 27.1. dei “Motivi della decisione”). Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 6.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende rilevanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive. Nellefasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 7.– I n base ai principi esposti, applicabili anche alla fattispecie controversa, dev’essere dichiarata l ’ inammissibilità dell ’ odierno ricorso, perchérelativo a un’azione che non è sorretta da un interesse ad agire apprezzabile , nei termini tipizzati dalla nuova disciplina (di recente, anche Cass., sez. lav., 3 maggio 2023, n. 11552, punto 19 dei “Motivi della decisione”). -10 - 8.–A tali considerazioni, che hanno priorità l ogica e si palesano dirimenti, si aggiunge il rilievo che il ricorso ècomunque inammissibile , in quanto procede per motivi irritualmente articolati. 8.1.– I l punto nodale della decisione d’appello è la tardività del disconoscimento effettuato nelle note del 6 giugno 2019, in quanto è improduttiva di effetti la riserva espressa a verbale all’udienza del 23 maggio 2019 (pagina 12 della sentenza d’appello). Tale rilievo, di per sé idoneo a sorreggere le statuizioni impugnate, non è fatto segno di critiche persuasive, atte a sovvertirne la consistenza giuridica. La carenza di censure circostanziate è stata posta in risaltoanche dall’INPS nel controricorso (pagina 7), sulla base di considerazioni che la parte ricorrente non ha efficacemente contraddetto. Né può trovare ingresso in questa sede la censura riguardante il vulnusal diritt o di difesa, che il giudice di primo grado avrebbe inferto nel precludere la formulazione di un disconoscimento tempestivo. La questione non risulta vagliata nella sentenza d’appello e la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di avvalorarne la rituale devoluzione in fase di gravame. Oggetto della disamina di questa Corte, difatti, non è la sentenza di primo grado, ma ilvizio della sentenza di primo grado, in quanto sia stato dedotto, rite et recte, come motivo di gravame (art. 161 cod. proc. civ.) e in quanto sia stato valutato dai giudici d’appello, con apprezzamento che presta il fianco a censure a loro volta utilment e proponibili in sede di legittimità. 8.2.–Per quel che concerne le deduzioni sui vizi delle notifiche, sui quali si diffondono i motivi dal quarto all’ottavo, sono strettamente correlate alle rationes decidendiche si sono prima analizzate e che non appaiono infirmate in modo adeguato.Nella prospettazione della stessa parte ricorrente, i profili inerenti alla regolarità delle notifiche sono inscindibilmente connessi con il disconoscimento effettuato. -11 - Le deduzioni svolte a tale riguardo sono affette, per tanto, dalle medesime ragioni d’inammissibilitàche inficiano le censure concernenti il disconoscimento. 8.3.–Inoltre, in quanto attinenti alla regolarità del procedimento di notifica, i viziin esame non possono che forma re oggetto di opposizione agli atti esecutivi e la parte ricorrente neppure dimostra di averli denunciati nel termine di decadenza sancito dalla legge. Peraltro, la sentenza del Tribunale che definisca tale controversia è impugnabile solo con il ricorso per cassazionee sono inammissibili le contestazioni svolte in sede di legittimità contro la sentenza della Corte d’appello che abbia esaminato il ricorso contro la pronuncia del Tribunale, sul presupposto della sua appellabilità. Su tali elementi, necessari al fine di sollecitare lo scrutinio di questa Corte e di corroborare l’ammissibilità delle doglianze, anche solo per escludere l’incidenza dei profili segnalati, il ricorso, con evidente carenza di specificità, non si attarda. 8.4.–Neppure è censurata l’ulteriore argomentazione della Corte di merito, parimenti idonea a giustificare il rigetto dell’azione di accertamento negativo: tale azione si configura pur sempre come un giudizio sulla fondatezza della pretesa e tale fondatezza, che non può essere infirmata solo sulla scorta degli asseriti vizi delle notifiche degli atti impositivi, è stata contestata in modo del tutto generico sia nell’an debeatur che nel quantum debeatur (pagina 17 della sentenza impugnata). 8.5.–Q uanto alla que stione, posta con l’ottavo motivo, la parte ricorrente non ha nemmeno assolto l’onere di dimostrarne la tempestiva allegazione sin dal ricorso introduttivo e quindi la devoluzione in sede di gravame. 8.6.– Il nono mezzo polarizza l’attenzione sulle istanz e di rateizzazione, ma la sentenza impugnata a tali istanze non ha mostrato di conferire rilievo determinante , come traspare dall’ incipit «a -12 - prescindere dal considerare le formulate […] istanze di rateizzazione» (pagina 17) e dal dipanarsi del percorso arg omentativo . Quel che riveste valenza risolutiva, come si è già rimarcato al punto 8.4., è la mancata di contestazioni puntuali in ordine al merito del la pretesa contributiva, contestazioni che non possono essere di indole meramente formale. Anche su tale punto, i rilievi di ordine preliminare , formulati dall’INPS (pagina 8 del controricorso) e non contraddetti dal ricorrente, meritano di essere condivisi. 9.–Ne consegue, in ultima analisi, l’inammissibilità del ricorso sotto tutti i profili. 10.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 11.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. -13 - dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori dilegge. Dichiara la sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 25931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris