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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03909/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino del 17 settembre 2018, nella parte in cui aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.367 cod. pen.

All'imputato era stato contestato di aver, con denuncia presentata il 25 giugno 2013 ai carabinieri, affermato falsamente di aver subito il furto di un contatore dell'acqua di proprietà della società che gestiva il servizio di fornitura idrica.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 195, 431; inutilizzabilità della testimonianza resa dal maresciallo Chieffo e della denuncia-querela sporta dalla signora Montrone.

La sentenza impugnata si fonda su prove inutilizzabili, quali la denuncia della signora Montrone (che aveva denunciato la vendita a suo favore del contatore), acquisita senza il consenso delle parti, e la testimonianza del maresciallo Chieffo, che ha deposto sulle dichiarazioni acquisite da persone informate dei fatti e dalla stessa Montrone, che era imputata di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in palese violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso, ribadendo l'inutilizzabilità delle decisive prove utilizzate a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come ha spiegato la Corte di appello, la prova della simulazione di reato è stata basata su prove documentali "non contestate dalla difesa", tra le quali la denuncia della Montrone ricevuta dall'ufficiale di p.g.

Quanto alla utilizzazione di tale atto, va rammentato che questa Corte, con plurimi arresti in sede di legittimità in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, ha affermato il principio secondo cui il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (tra le tante, Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Rv. 281088).

Nel caso in esame, quindi, non era necessario, come sostiene il ricorrente, il consenso esplicito dell'imputato all'acquisizione dell'atto in questione.

Va /3-1 riguardo rilevato che il consenso tacito alla sua acquisizione era dimostrato dal comportamento processuale e in particolare dalla circostanza che con l'appello il ricorrente si era limitato a contestare l'utilizzabilità di atti processuali ma non della denuncia in esame, che pur era rilevante ai fini della prova di resistenza.

3. Quanto alla testimonianza del maresciallo, la Corte di appello ha spiegato che la stessa era stata utilizzata solo per accertare fatti (e non dichiarazioni) direttamente accaduti sotto la percezione del p.u. (la ricezione della denuncia e la consegna da parte della Montrone del contatore), che consentivano di sviluppare le successive indagini sulla corrispondenza del contatore venduto alla Montrone con quello oggetto della denuncia di furto.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino del 17 settembre 2018, nella parte in cui aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.367 cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver, con denuncia presentata il 25 giugno 2013 ai carabinieri, affermato falsamente di aver subito il furto di un contatore dell'acqua di proprietà della società che gestiva il servizio di fornitura idrica. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 195, 431; inutilizzabilità della testimonianza resa dal maresciallo Chieffo e della denuncia-querela sporta dalla signora Montrone. La sentenza impugnata si fonda su prove inutilizzabili, quali la denuncia della signora Montrone (che aveva denunciato la vendita a suo favore del contatore), acquisita senza il consenso delle parti, e la testimonianza del maresciallo Chieffo, che ha deposto sulle dichiarazioni acquisite da persone informate dei fatti e dalla stessa Montrone, che era imputata di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in palese violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso, ribadendo l'inutilizzabilità delle decisive prove utilizzate a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come ha spiegato la Corte di appello, la prova della simulazione di reato è stata basata su prove documentali "non contestate dalla difesa", tra le quali la denuncia della Montrone ricevuta dall'ufficiale di p.g. Quanto alla utilizzazione di tale atto, va rammentato che questa Corte, con plurimi arresti in sede di legittimità in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, ha affermato il principio secondo cui il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (tra le tante, Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Rv. 281088). Nel caso in esame, quindi, non era necessario, come sostiene il ricorrente, il consenso esplicito dell'imputato all'acquisizione dell'atto in questione. Va /3-1 riguardo rilevato che il consenso tacito alla sua acquisizione era dimostrato dal comportamento processuale e in particolare dalla circostanza che con l'appello il ricorrente si era limitato a contestare l'utilizzabilità di atti processuali ma non della denuncia in esame, che pur era rilevante ai fini della prova di resistenza. 3. Quanto alla testimonianza del maresciallo, la Corte di appello ha spiegato che la stessa era stata utilizzata solo per accertare fatti (e non dichiarazioni) direttamente accaduti sotto la percezione del p.u. (la ricezione della denuncia e la consegna da parte della Montrone del contatore), che consentivano di sviluppare le successive indagini sulla corrispondenza del contatore venduto alla Montrone con quello oggetto della denuncia di furto. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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