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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 07965/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 30/05/2019 del Tribunale di Firenze, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa (pena così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) per il reato di ricettazione di un'autovettura proveniente dal delitto di furto.

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 127, 523 e 602 cod. proc. pen. e dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per avere la Corte d'appello di Firenze - con l'ordinanza allegata al verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riportata nella sentenza impugnata - celebrato l'udienza in tale data nonostante il difensore dell'imputato avesse tempestivamente trasmesso, il 14/04/2023, dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze che era stata proclamata dall'Unione della camere penali italiane per i giorni 19, 20 e 21 aprile 2023, con la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178, comnna 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., della suddetta ordinanza, del processo di appello e della sentenza pronunciata in esito a esso.

Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Firenze avrebbe fondato la motivazione del rigetto della richiesta di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - secondo cui «la dichiarazione di adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per una data successiva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni [entro il quinto giorno antecedente l'udienza], come è avvenuto nel caso che occupa, deve ritenersi irrilevante» - sul rilievo che il proprio difensore avrebbe presentato le conclusioni quando era ormai decorso il suddetto termine del quinto giorno antecedente l'udienza, laddove, «[è] abbastanza evidente che la dichiarazione di astensione fatta pervenire (come affermato dalla stessa sentenza) il giorno 14.04.2023 sia ben anteriore ai 5 giorni precedenti l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il termine prescritto dall'art 23 bis (perentorio o meno) non era affatto decorso».

Il ricorrente deduce altresì che la sentenza della Corte di cassazione richiamata dalla Corte d'appello di Firenze (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262-01) non avrebbe «rilievo nel caso che ci occupa», perché riguarderebbe la perentorietà del menzionato termine del quinto giorno antecedente l'udienza.

La celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza l'intervento del difensore dell'imputato, che aveva esercitato il proprio diritto, costituzionalmente garantito, di astenersi dalle udienze, integrerebbe una nullità di ordine generale assoluta e insanabile della stessa udienza e degli atti a essa successivi, compresa la sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla questione dell'utilizzazione, ai fini della decisione, delle dichiarazioni che erano state rese dall'imputato, «anzi ad esso attribuite», nel corso delle indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte d'appello di Firenze avrebbe omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva lamentato che il Tribunale di Firenze aveva utilizzato, ai fini della decisione, delle dichiarazioni che erano stare rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari viziate da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perché non spontanee, utilizzazione che era stata fatta anche dalla Corte d'appello di Firenze, al fine, come già il Tribunale di Firenze, di ritenere l'inattendibilità delle dichiarazioni che erano state rese dal Bertelli nel corso del suo esame dibattimentale.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe anche illogica, in quanto la Corte d'appello di Firenze, da un lato, ha negato che le dichiarazioni predibattimentali dell'imputato fossero state utilizzate ai fini della decisione del Tribunale di Firenze e, dall'altro lato, ha essa stessa utilizzato tali dichiarazioni («la prima versione dei fatti offerta dall'imputato») al fine di escludere la verosimiglianza di quanto questi aveva dichiarato nel corso del dibattimento.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 64 e 351 cod. proc. pen. nonché dell'art. 191 dello stesso codice.

Il ricorrente premette che, mentre nell'immediatezza del fatto, egli non dichiarò alcunché (come risulta dal verbale di rinvenimento, sequestro ed affidamento delle ore 21:00 del 08/06/2015), dall'annotazione di servizio che era stata redatta dalla polizia giudiziaria alle ore 01:00 del 09/06/2015 negli uffici della Questura, risultava che egli, in ordine al possesso dell'autovettura di provenienza furtiva, «riferiva di averla trovata alcuni giorni prima parcheggiata nei presso di [OSCURATO:PERSONA], aperta e con le chiavi inserite nel quadro di accensione».

Ciò premesso, il Bertelli rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva lamentato come tali dichiarazioni non si dovessero considerare spontanee, ai sensi del comma 5 dell'art. 350 cod. proc. pen. - atteso che non erano state rese né sul luogo né nell'immediatezza del fatto - ma "sollecitate" dalla polizia giudiziaria, che non avrebbe potuto nemmeno riportarle nella propria annotazione di servizio, che non era stata neppure letta né firmata dall'indagato, con la conseguente inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni anche nel giudizio abbreviato.

Il ricorrente lamenta che, come già esposto nell'argomentare il secondo motivo, la Corte d'appello di Firenze abbia, da un lato, escluso la sussistenza di tale vizio in procedendo e, dall'altro lato, utilizzato essa stessa le suddette dichiarazioni al fine di valutare l'attendibilità di quelle che erano state rese dal Bertelli in sede di esame dibattimentale.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art.648 cod. pen., «nella parte in cui forma il giudizio sulla nozione di disponibilità e possesso del bene oggetto della contestata ricettazione», e, in relazione all'art. 606, comnna 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo «alla nozione di "disponibilità" necessaria per la sussistenza della fattispecie penale».

Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Firenze avrebbe omesso di motivare, avendo reso sul punto una motivazione meramente apparente, in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva contestato che si potesse ritenere avere la disponibilità dell'autovettura di provenienza furtiva il soggetto che, come nella specie, «era seduto sul lato passeggero», ed era, quindi, un mero passeggero della stessa autovettura. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la motivazione sarebbe anche contraddittoria là dove la Corte d'appello di Firenze afferma che «è emersa inequivocabilmente la relazione esclusiva tra il Bertelli e il bene oggetto di reato, atteso che l'imputato, al momento del fermo, si trovava da solo all'interno dell'abitacolo del mezzo, posteggiato nella pubblica via, in disponibilità delle chiavi di avviamento», atteso che «[i]n realtà non sono state accertate le circostanze in cui l'uomo avrebbe instaurato una relazione con il bene rubato; Bertelli era seduto sul sedile anteriore passeggero dell'automobile posteggiata e spenta, con le chiavi inserite nel biocchetto accensione; sul sedile posteriore erano appoggiati oggetti che sono stati attribuiti a Bertelli senza neppure essere a conoscenza di cosa si trattasse», con la conseguenza che la motivazione sarebbe «viziata da grave irreversibile lacuna argomentativa e contraddittorietà rispetto alle emergenze probatorie»

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione.

Il ricorrente lamenta che, nel rigettare il proprio motivo di appello con il quale era stata dedotta l'insussistenza di tale elemento del reato, la Corte d'appello di Firenze avrebbe reso una motivazione meramente apparente, atteso che mancherebbe «del tutto la parte del ragionamento contenente le ragioni e, dunque, la causa del diniego», giacché «gli argomenti indicati nello specifico motivo di appello (ovvero che l'imputato a distanza di cinque anni dal fatto in contestazione non abbia riportato alcuna condanna) sono stati completamente ignorati». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti di aderire all'orientamento, che è stato affermato dalla Corte di cassazione con riguardo ai procedimenti celebrati secondo la disciplina emergenziale pandemica sia di appello (a norma dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020) sia di cassazione (a norma dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020), secondo cui, in assenza di tempestive richieste di trattazione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, atteso che l'istante non ha diritto di partecipare all'udienza camerale (con riguardo al giudizio di appello: Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067-01; con riguardo al giudizio di cassazione: Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786-01); con la precisazione che, poiché il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore, pertanto, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento della relativa istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, cit.).

Infatti, come è stato chiarito da quest'ultima sentenza - le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio -, nel rito ennergenziale di appello e di legittimità, quel che rileva, ai fini della concessione del rinvio, è soltanto la circostanza che, su richiesta di parte, sia stata fissata la discussione orale ricadente nel periodo interessato dall'astensione dalle udienze; mentre non assume valore, ai fini della concessione del rinvio, né se la dichiarazione di adesione del difensore sia pervenuta prima o dopo la scadenza del termine per presentare le conclusioni, né se il predetto termine di presentazione delle conclusioni ricada o meno nel periodo di astensione.

Al riguardo si deve infatti osservare che, ai fini dell'astensione, deve venire in rilievo un atto o un adempimento per il quale sia prevista «la presenza» del difensore (come recita anche il testo dell'art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione).

Pertanto, la scadenza di termini per il deposito di memorie, atti, conclusioni durante il periodo dell'astensione non può subire proroghe o dilazioni (nel processo penale, come in quello civile e amministrativo), poiché è un'attività che non postula la presenza del difensore.

D'altra parte, il cosiddetto rito emergenziale cartolare è modellato sulle forme del procedimento in camera di consiglio di cui al "vecchio" art. 611 cod. proc. pen., sicché ben può farsi ricorso all'insegnamento giurisprudenziale per cui: «[Clorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria» (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353- 01; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633-01).

Anche la giurisprudenza civile ha avuto modo di chiarire che: «N'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza, ma non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali» (Sez. 6-3, n. 21689 del 19/09/2017, Rv. 645714-01).

Lo scambio di conclusioni nel rito cosiddetto emergenziale - anche se strutturato con modalità tali da ricreare il contraddittorio - non si può certo qualificare come attività compiuta in udienza (si veda: Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, in motivazione, in particolare, i paragrafi 2.3.3 e

2.3.4. sulla esclusione della situazione di "presenza" al diverso fine della deducibilità della nullità ex art. 182, connma 2, cod. proc.).

Pertanto, poiché è pacifico che, nella specie, non era stata presentata richiesta di discussione orale, con la conseguenza che la Corte d'appello di Firenze procedeva in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze trasmessa dal difensore del Bertelli si deve ritenere priva di effetti, atteso che non era prevista la trattazione del processo in un'udienza alla quale lo stesso difensore avesse il diritto di partecipare.

2. Il secondo e il terzo motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

Preliminarmente, si deve ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui è ferma la distinzione tra dichiarazioni spontanee dell'indagato e dichiarazioni "sollecitate" sul luogo o nell'immediatezza del fatto, nel senso che a queste ultime non si applica la regola, affermata dalla stessa Corte di cassazione, dell'utilizzabilità nel giudizio abbreviato che vale, invece, per le prime (da ultimo: Sez. 5, n. 18048 del 01/02/2018, S., Rv. 273745-01).

Ciò posto, si deve anzitutto escludere che, come sostenuto dal ricorrente con il secondo motivo, la Corte d'appello di Firenze abbia omesso di motivare in ordine al motivo di appello con il quale egli aveva lamentato che il Tribunale di Firenze avrebbe utilizzato, ai fini della decisione, le dichiarazioni che egli aveva reso su sollecitazione della polizia giudiziaria (e che erano state riportate nell'annotazione di servizio redatta alle ore 01:00 del 09/06/2015).

Contrariamente a tale tesi del ricorrente, la Corte d'appello di Firenze ha infatti espressamente motivato sul punto, rilevando come il Tribunale di Firenze avesse chiaramente affermato che, a risultare «non credibili», erano le «dichiarazioni rese [dall'imputato] nel corso del presente giudizio» - e non, perciò, nel corso delle indagini preliminari - e sottolineando che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del controesame dell'imputato, alla contestazione del pubblico ministero in ordine alla difformità tra quanto il Bertelli stava dichiarando e quanto aveva riferito agli agenti della Polizia di Stato, lo stesso Bertelli aveva affermato: «in questo momento mi scuso, ma non era la verità, eventualmente ho detto una bugia»; il che confermava come la valutazione in ordine all'inattendibilità delle giustificazioni dell'imputato in ordine al possesso dell'autovettura rubata fosse stata basata dal Tribunale di Firenze su quanto lo stesso imputato aveva dichiarato nel corso del dibattimento e non nel corso delle indagini preliminari.

Con tale sussistente e non apparente motivazione, il ricorrente ha, in effetti, omesso di confrontarsi, assumendone, in modo palesemente infondato, l'insussistenza.

Le dichiarazioni del Bertelli che erano state riportate dagli agenti della Polizia di Stato nella menzionata annotazione di servizio delle ore 01:00 del 09/06/2015, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono state utilizzate neppure dalla Corte d'appello di Firenze ai fini della conferma della sentenza di primo grado.

Secondo la Corte d'appello, infatti, a essere «del tutto inverosimile» era «quanto affermato dal Bertelli in sede di esame» e non, perciò, nel corso delle indagini preliminari, mentre l'asserito contrasto tra tali affermazioni dibattimentali del Bertelli e «la prima versione dei fatti offerta dall'imputato» - asserzione che è stata stigmatizzata dal ricorrente sull'assunto che essa presupporrebbe l'utilizzazione di tale «prima versione dei fatti», che era stata resa nel corso delle indagini preliminari - era in realtà anch'esso emerso nel corso dell'esame dell'imputato, il quale, come si è visto, aveva riferito in dibattimento di avere in precedenza fornito una diversa versione dei fatti, da lui stesso indicata come menzognera.

Poiché, pertanto, anche la Corte d'appello di Firenze ha fondato la propria valutazione di inattendibilità delle giustificazioni date dall'imputato in ordine al possesso dell'autovettura di provenienza furtiva esclusivamente su quanto lo stesso imputato aveva dichiarato nel corso del dibattimento, ne discende la manifesta infondatezza dei due motivi in esame.

3. Il quarto e il quinto motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che, poiché, al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, l'imputato si trovava da solo all'interno dell'autovettura di provenienza delittuosa, disponendo anche delle chiavi di avviamento, e poiché si doveva ritenere inverosimile quanto era stato riferito dal Bertelli in sede di esame circa il fatto che vi sarebbe stata un'altra persona che, quale guidatore dell'automobile, gli avrebbe offerto un passaggio - atteso che l'imputato non aveva fornito alcuna adeguata e logica spiegazione delle circostanze e delle modalità di tale asserito avvenimento né informazioni utili all'identificazione del presunto guidatore, il quale, peraltro, avrebbe inverosimilmente abbandonato, per ragioni non specificate e per un tempo indefinito, il veicolo e le chiavi senza fare ritorno, e atteso altresì che tale versione dei fatti contrastava, come era stato ammesso dal Bertelii nel corso del dibattimento, con quella che egli aveva reso inizialmente - si doveva ritenere che: a) il Bertelli - e non un presunto guidatore - fosse il soggetto che aveva l'esclusiva disponibilità dell'autovettura rubata, con la conseguente sussistenza dell'elemento materiale del delitto di ricettazione: b) lo stesso Bertelli, non avendo fornito un'attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, fosse a conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza, con la conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione.

Tale motivazione dell'attribuzione all'imputato, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, del delitto di ricettazione, appare, oltre che sussistente e non merannente apparente, nonché in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di prova del suddetto reato, del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae alle censure che sono state avanzate dal ricorrente con i due motivi in esame.

4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 30/05/2019 del Tribunale di Firenze, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa (pena così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) per il reato di ricettazione di un'autovettura proveniente dal delitto di furto. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 127, 523 e 602 cod. proc. pen. e dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per avere la Corte d'appello di Firenze - con l'ordinanza allegata al verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riportata nella sentenza impugnata - celebrato l'udienza in tale data nonostante il difensore dell'imputato avesse tempestivamente trasmesso, il 14/04/2023, dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze che era stata proclamata dall'Unione della camere penali italiane per i giorni 19, 20 e 21 aprile 2023, con la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178, comnna 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., della suddetta ordinanza, del processo di appello e della sentenza pronunciata in esito a esso. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Firenze avrebbe fondato la motivazione del rigetto della richiesta di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - secondo cui «la dichiarazione di adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per una data successiva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni [entro il quinto giorno antecedente l'udienza], come è avvenuto nel caso che occupa, deve ritenersi irrilevante» - sul rilievo che il proprio difensore avrebbe presentato le conclusioni quando era ormai decorso il suddetto termine del quinto giorno antecedente l'udienza, laddove, «[è] abbastanza evidente che la dichiarazione di astensione fatta pervenire (come affermato dalla stessa sentenza) il giorno 14.04.2023 sia ben anteriore ai 5 giorni precedenti l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il termine prescritto dall'art 23 bis (perentorio o meno) non era affatto decorso». Il ricorrente deduce altresì che la sentenza della Corte di cassazione richiamata dalla Corte d'appello di Firenze (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262-01) non avrebbe «rilievo nel caso che ci occupa», perché riguarderebbe la perentorietà del menzionato termine del quinto giorno antecedente l'udienza. La celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza l'intervento del difensore dell'imputato, che aveva esercitato il proprio diritto, costituzionalmente garantito, di astenersi dalle udienze, integrerebbe una nullità di ordine generale assoluta e insanabile della stessa udienza e degli atti a essa successivi, compresa la sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla questione dell'utilizzazione, ai fini della decisione, delle dichiarazioni che erano state rese dall'imputato, «anzi ad esso attribuite», nel corso delle indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte d'appello di Firenze avrebbe omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva lamentato che il Tribunale di Firenze aveva utilizzato, ai fini della decisione, delle dichiarazioni che erano stare rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari viziate da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perché non spontanee, utilizzazione che era stata fatta anche dalla Corte d'appello di Firenze, al fine, come già il Tribunale di Firenze, di ritenere l'inattendibilità delle dichiarazioni che erano state rese dal Bertelli nel corso del suo esame dibattimentale. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe anche illogica, in quanto la Corte d'appello di Firenze, da un lato, ha negato che le dichiarazioni predibattimentali dell'imputato fossero state utilizzate ai fini della decisione del Tribunale di Firenze e, dall'altro lato, ha essa stessa utilizzato tali dichiarazioni («la prima versione dei fatti offerta dall'imputato») al fine di escludere la verosimiglianza di quanto questi aveva dichiarato nel corso del dibattimento. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 64 e 351 cod. proc. pen. nonché dell'art. 191 dello stesso codice. Il ricorrente premette che, mentre nell'immediatezza del fatto, egli non dichiarò alcunché (come risulta dal verbale di rinvenimento, sequestro ed affidamento delle ore 21:00 del 08/06/2015), dall'annotazione di servizio che era stata redatta dalla polizia giudiziaria alle ore 01:00 del 09/06/2015 negli uffici della Questura, risultava che egli, in ordine al possesso dell'autovettura di provenienza furtiva, «riferiva di averla trovata alcuni giorni prima parcheggiata nei presso di [OSCURATO:PERSONA], aperta e con le chiavi inserite nel quadro di accensione». Ciò premesso, il Bertelli rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva lamentato come tali dichiarazioni non si dovessero considerare spontanee, ai sensi del comma 5 dell'art. 350 cod. proc. pen. - atteso che non erano state rese né sul luogo né nell'immediatezza del fatto - ma "sollecitate" dalla polizia giudiziaria, che non avrebbe potuto nemmeno riportarle nella propria annotazione di servizio, che non era stata neppure letta né firmata dall'indagato, con la conseguente inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni anche nel giudizio abbreviato. Il ricorrente lamenta che, come già esposto nell'argomentare il secondo motivo, la Corte d'appello di Firenze abbia, da un lato, escluso la sussistenza di tale vizio in procedendo e, dall'altro lato, utilizzato essa stessa le suddette dichiarazioni al fine di valutare l'attendibilità di quelle che erano state rese dal Bertelli in sede di esame dibattimentale.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art.648 cod. pen., «nella parte in cui forma il giudizio sulla nozione di disponibilità e possesso del bene oggetto della contestata ricettazione», e, in relazione all'art. 606, comnna 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo «alla nozione di "disponibilità" necessaria per la sussistenza della fattispecie penale». Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Firenze avrebbe omesso di motivare, avendo reso sul punto una motivazione meramente apparente, in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva contestato che si potesse ritenere avere la disponibilità dell'autovettura di provenienza furtiva il soggetto che, come nella specie, «era seduto sul lato passeggero», ed era, quindi, un mero passeggero della stessa autovettura. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la motivazione sarebbe anche contraddittoria là dove la Corte d'appello di Firenze afferma che «è emersa inequivocabilmente la relazione esclusiva tra il Bertelli e il bene oggetto di reato, atteso che l'imputato, al momento del fermo, si trovava da solo all'interno dell'abitacolo del mezzo, posteggiato nella pubblica via, in disponibilità delle chiavi di avviamento», atteso che «[i]n realtà non sono state accertate le circostanze in cui l'uomo avrebbe instaurato una relazione con il bene rubato; Bertelli era seduto sul sedile anteriore passeggero dell'automobile posteggiata e spenta, con le chiavi inserite nel biocchetto accensione; sul sedile posteriore erano appoggiati oggetti che sono stati attribuiti a Bertelli senza neppure essere a conoscenza di cosa si trattasse», con la conseguenza che la motivazione sarebbe «viziata da grave irreversibile lacuna argomentativa e contraddittorietà rispetto alle emergenze probatorie» 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. Il ricorrente lamenta che, nel rigettare il proprio motivo di appello con il quale era stata dedotta l'insussistenza di tale elemento del reato, la Corte d'appello di Firenze avrebbe reso una motivazione meramente apparente, atteso che mancherebbe «del tutto la parte del ragionamento contenente le ragioni e, dunque, la causa del diniego», giacché «gli argomenti indicati nello specifico motivo di appello (ovvero che l'imputato a distanza di cinque anni dal fatto in contestazione non abbia riportato alcuna condanna) sono stati completamente ignorati». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti di aderire all'orientamento, che è stato affermato dalla Corte di cassazione con riguardo ai procedimenti celebrati secondo la disciplina emergenziale pandemica sia di appello (a norma dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020) sia di cassazione (a norma dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020), secondo cui, in assenza di tempestive richieste di trattazione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, atteso che l'istante non ha diritto di partecipare all'udienza camerale (con riguardo al giudizio di appello: Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067-01; con riguardo al giudizio di cassazione: Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786-01); con la precisazione che, poiché il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore, pertanto, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento della relativa istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, cit.). Infatti, come è stato chiarito da quest'ultima sentenza - le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio -, nel rito ennergenziale di appello e di legittimità, quel che rileva, ai fini della concessione del rinvio, è soltanto la circostanza che, su richiesta di parte, sia stata fissata la discussione orale ricadente nel periodo interessato dall'astensione dalle udienze; mentre non assume valore, ai fini della concessione del rinvio, né se la dichiarazione di adesione del difensore sia pervenuta prima o dopo la scadenza del termine per presentare le conclusioni, né se il predetto termine di presentazione delle conclusioni ricada o meno nel periodo di astensione. Al riguardo si deve infatti osservare che, ai fini dell'astensione, deve venire in rilievo un atto o un adempimento per il quale sia prevista «la presenza» del difensore (come recita anche il testo dell'art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione). Pertanto, la scadenza di termini per il deposito di memorie, atti, conclusioni durante il periodo dell'astensione non può subire proroghe o dilazioni (nel processo penale, come in quello civile e amministrativo), poiché è un'attività che non postula la presenza del difensore. D'altra parte, il cosiddetto rito emergenziale cartolare è modellato sulle forme del procedimento in camera di consiglio di cui al "vecchio" art. 611 cod. proc. pen., sicché ben può farsi ricorso all'insegnamento giurisprudenziale per cui: «[Clorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria» (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353- 01; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633-01). Anche la giurisprudenza civile ha avuto modo di chiarire che: «N'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza, ma non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali» (Sez. 6-3, n. 21689 del 19/09/2017, Rv. 645714-01). Lo scambio di conclusioni nel rito cosiddetto emergenziale - anche se strutturato con modalità tali da ricreare il contraddittorio - non si può certo qualificare come attività compiuta in udienza (si veda: Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, in motivazione, in particolare, i paragrafi 2.3.3 e 2.3.4. sulla esclusione della situazione di "presenza" al diverso fine della deducibilità della nullità ex art. 182, connma 2, cod. proc.). Pertanto, poiché è pacifico che, nella specie, non era stata presentata richiesta di discussione orale, con la conseguenza che la Corte d'appello di Firenze procedeva in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze trasmessa dal difensore del Bertelli si deve ritenere priva di effetti, atteso che non era prevista la trattazione del processo in un'udienza alla quale lo stesso difensore avesse il diritto di partecipare. 2. Il secondo e il terzo motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Preliminarmente, si deve ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui è ferma la distinzione tra dichiarazioni spontanee dell'indagato e dichiarazioni "sollecitate" sul luogo o nell'immediatezza del fatto, nel senso che a queste ultime non si applica la regola, affermata dalla stessa Corte di cassazione, dell'utilizzabilità nel giudizio abbreviato che vale, invece, per le prime (da ultimo: Sez. 5, n. 18048 del 01/02/2018, S., Rv. 273745-01). Ciò posto, si deve anzitutto escludere che, come sostenuto dal ricorrente con il secondo motivo, la Corte d'appello di Firenze abbia omesso di motivare in ordine al motivo di appello con il quale egli aveva lamentato che il Tribunale di Firenze avrebbe utilizzato, ai fini della decisione, le dichiarazioni che egli aveva reso su sollecitazione della polizia giudiziaria (e che erano state riportate nell'annotazione di servizio redatta alle ore 01:00 del 09/06/2015). Contrariamente a tale tesi del ricorrente, la Corte d'appello di Firenze ha infatti espressamente motivato sul punto, rilevando come il Tribunale di Firenze avesse chiaramente affermato che, a risultare «non credibili», erano le «dichiarazioni rese [dall'imputato] nel corso del presente giudizio» - e non, perciò, nel corso delle indagini preliminari - e sottolineando che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del controesame dell'imputato, alla contestazione del pubblico ministero in ordine alla difformità tra quanto il Bertelli stava dichiarando e quanto aveva riferito agli agenti della Polizia di Stato, lo stesso Bertelli aveva affermato: «in questo momento mi scuso, ma non era la verità, eventualmente ho detto una bugia»; il che confermava come la valutazione in ordine all'inattendibilità delle giustificazioni dell'imputato in ordine al possesso dell'autovettura rubata fosse stata basata dal Tribunale di Firenze su quanto lo stesso imputato aveva dichiarato nel corso del dibattimento e non nel corso delle indagini preliminari. Con tale sussistente e non apparente motivazione, il ricorrente ha, in effetti, omesso di confrontarsi, assumendone, in modo palesemente infondato, l'insussistenza. Le dichiarazioni del Bertelli che erano state riportate dagli agenti della Polizia di Stato nella menzionata annotazione di servizio delle ore 01:00 del 09/06/2015, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono state utilizzate neppure dalla Corte d'appello di Firenze ai fini della conferma della sentenza di primo grado. Secondo la Corte d'appello, infatti, a essere «del tutto inverosimile» era «quanto affermato dal Bertelli in sede di esame» e non, perciò, nel corso delle indagini preliminari, mentre l'asserito contrasto tra tali affermazioni dibattimentali del Bertelli e «la prima versione dei fatti offerta dall'imputato» - asserzione che è stata stigmatizzata dal ricorrente sull'assunto che essa presupporrebbe l'utilizzazione di tale «prima versione dei fatti», che era stata resa nel corso delle indagini preliminari - era in realtà anch'esso emerso nel corso dell'esame dell'imputato, il quale, come si è visto, aveva riferito in dibattimento di avere in precedenza fornito una diversa versione dei fatti, da lui stesso indicata come menzognera. Poiché, pertanto, anche la Corte d'appello di Firenze ha fondato la propria valutazione di inattendibilità delle giustificazioni date dall'imputato in ordine al possesso dell'autovettura di provenienza furtiva esclusivamente su quanto lo stesso imputato aveva dichiarato nel corso del dibattimento, ne discende la manifesta infondatezza dei due motivi in esame. 3. Il quarto e il quinto motivo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che, poiché, al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, l'imputato si trovava da solo all'interno dell'autovettura di provenienza delittuosa, disponendo anche delle chiavi di avviamento, e poiché si doveva ritenere inverosimile quanto era stato riferito dal Bertelli in sede di esame circa il fatto che vi sarebbe stata un'altra persona che, quale guidatore dell'automobile, gli avrebbe offerto un passaggio - atteso che l'imputato non aveva fornito alcuna adeguata e logica spiegazione delle circostanze e delle modalità di tale asserito avvenimento né informazioni utili all'identificazione del presunto guidatore, il quale, peraltro, avrebbe inverosimilmente abbandonato, per ragioni non specificate e per un tempo indefinito, il veicolo e le chiavi senza fare ritorno, e atteso altresì che tale versione dei fatti contrastava, come era stato ammesso dal Bertelii nel corso del dibattimento, con quella che egli aveva reso inizialmente - si doveva ritenere che: a) il Bertelli - e non un presunto guidatore - fosse il soggetto che aveva l'esclusiva disponibilità dell'autovettura rubata, con la conseguente sussistenza dell'elemento materiale del delitto di ricettazione: b) lo stesso Bertelli, non avendo fornito un'attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, fosse a conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza, con la conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. Tale motivazione dell'attribuzione all'imputato, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, del delitto di ricettazione, appare, oltre che sussistente e non merannente apparente, nonché in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di prova del suddetto reato, del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae alle censure che sono state avanzate dal ricorrente con i due motivi in esame. 4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del r
Sentenza Cassazione n. 07965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris