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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39641/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è manifestamente infondata la dedotta nullità della sentenza in relazione all'assunzione della testimonianza prima della formale apertura del dibattimento, non essendo stata tempestivamente eccepita al momento dell'assunzione del teste, né subito dopo, come richiesto dall'art. 182, comma 2 c.p.p.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è manifestamente infondata la dedotta nullità della sentenza in relazione all'assunzione della testimonianza prima della formale apertura del dibattimento, non essendo stata tempestivamente eccepita al momento dell'assunzione del teste, né subito dopo, come richiesto dall'art. 182, comma 2 c.p.p.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il en