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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02408/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 13/1:2/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2015, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Le censure formulate dal difensore in punto di valutazione della prova reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale esente da manifeste illogicità.

Invero, i giudici d'appello hanno evidenziato che nei confronti del ricorrente militano la confessione resa e confermata in più sedi, le dichiarazioni eteroaccusatorie del complice, [OSCURATO:PERSONA], l'alibi del fratello gemello Bernardo, riscontrato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al mancato riconoscimento ad opera della p.o., la sentenza impugnata ha sottolineato la forte somiglianza tra i due fratelli e ha motivatamente escluso che detto dato risulti idoneo a scardinare l'apparato probatorio su cui si fonda la pronunzia di responsabilità del ricorrente.

La difesa sollecita una rivalutazione delle risultanze acquisite preclusa in sede di legittimità a fronte di una trama giustificativa priva cli aporie e decisive criticità.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 13/1:2/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2015, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Le censure formulate dal difensore in punto di valutazione della prova reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale esente da manifeste illogicità. Invero, i giudici d'appello hanno evidenziato che nei confronti del ricorrente militano la confessione resa e confermata in più sedi, le dichiarazioni eteroaccusatorie del complice, [OSCURATO:PERSONA], l'alibi del fratello gemello Bernardo, riscontrato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al mancato riconoscimento ad opera della p.o., la sentenza impugnata ha sottolineato la forte somiglianza tra i due fratelli e ha motivatamente escluso che detto dato risulti idoneo a scardinare l'apparato probatorio su cui si fonda la pronunzia di responsabilità del ricorrente. La difesa sollecita una rivalutazione delle risultanze acquisite preclusa in sede di legittimità a fronte di una trama giustificativa priva cli aporie e decisive criticità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente-
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