CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 43459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rappresentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano che ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, un rinvio della udienza di trattazione ad una data successiva al 19 Ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.BONFANTI Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen- tenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, ha disposto la sostituzione nei suoi confronti della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della so- spensione della patente di guida per la durata di un anno e mesi sei in relazione al delitto di lesioni stradali di cui all'art.590 bis cod.pen. 2. Con un unico motivo di ricorso assume inosservanza di norme giuridiche e in particolare dell'art.1 comma 15 lettera A) della legge 27 Settembre 2021 n.134 ([OSCURATO:PERSONA]) il quale, nel conferimento di delega al Governo per la riforma del processo penale, comprende la previsione "della procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art.590 bis comma primo cod.pen." deducendo che tale disposizione, in ragione del complessivo quadro normativo in cui avrebbe dovuto trovare in- gresso e in ragione di requisiti di specificità e determinatezza che non lasciavano alcun margine discrezionale al legislatore delegato, avrebbe dovuto trovare imme- diata applicazione da parte del giudice di appello e, conseguentemente determi- nare il proscioglimento dell'imputato per mancata presentazione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha escluso, con argomenti logici e non contraddittori la immediata applicabilità dell'art.1 comma 15 lett.A della legge 27 Settembre 2021 n.124 che conferiva al governo una delega a pre- vedere, in relazione a specifiche norme incriminatrici (tra cui le lesioni stradali di cui all'art.590 bis cod.pen.), 43)la ceatisizgwzgazPprocedibilità a querela. 2. Invero la Corte di Appello ha già affermato in sentenza, a fronte di dedu- zione contenuta in memoria difensiva del ricorrente che, ai fini del proscioglimento dell'imputato, in ragione della mancata presentazione della condizione di pSocedi- bilità della querela, mancava una specifica norma dell'ordinamento giuridico, at- teso che l'attuazione della delega non era ancora intervenuta al momento della pronuncia della sentenza di appello (e neppure al momento della pronuncia della presente sentenza) escludendo al contempo che la mera previsione di una cornice legislativa, di riempire di contenuti e di specificazione mediante l'adozione delle norme delegate, potesse ritenersi di immediata applicazione nel procedimento pe- nale in oggetto. 3. Peraltro, pure a seguire la prospettazione difensiva che deduce il carat- tere self-executing della delega diretta a introdurre la procedibilità a querela di alcune ipotesi di reato originariamente procedibili di ufficio, in ragione del grado di specificità e determinatezza del precetto e della limitata discrezionalità assicu- rata al legislatore delegato nell'attuazione della delega, appare evidente che, trat- tandosi di norma processuale con effetti sostanziali sulla perseguibilità del reato, la modifica normativa non può che essere accompagnata, quantomeno in relazione ai procedimenti pendenti, da disposizioni che consentano alla persona offesa dal reato di esercitare il diritto di querela e, pertanto, di essere poste in condizione, con adeguata informazione, di rappresentarsi le conseguenze,, del mancato eser- cizio di tale facoltà, quali la improcedibilità dell'azione penale e l'estinzione del reato. La immediata operatività della legge delega, priva di disposizioni di comple- tamento e di transizione, sempre a volere seguire la prospettazione difensiva, po- trebbe pertanto valere soltanto per i fatti commessi successivamente alla sua ema- nazione o comunque, in relazione ai procedimenti pendenti, dovrà essere accom- pagnata da disposizioni che garantiscano alla persona offesa la facoltà di proporre querela in relazione a ipotesi di reato di cui all'art.590 bis cod.pen. che, al mo- mento della commissione del fatto, non prevedeva una tale condizione di procedi- bilità. 3.1 Va infine rilevato come il richiamo alla sentenza SU 40150/2018, operato dalla difesa della parte ricorrente, sia improprio in quanto tale pronuncia è inter- venuta su d.lgs. n. 136 del 10 Aprile 2018 che ha previsto la introduzione della perseguibilità a querela per alcuni reati, ma solo a seguito dell'emanazione delle norme delegate, e limitatamente al profilo della sospensione del termine per pro- porre querela durante il tempo necessario a informare la persona offesa che il reato era divenuto perseguibile a querela. Tale pronuncia costituisce pertanto ul- teriore riscontro all'assenza di una efficacia self-executing della legge delega pro- spettata dal ricorrente e, in ogni caso, conferma l'esigenza dell'adozione di una disposizione transitoria che disciplini le modalità con le quali le persone offese dai reati, divenuti perseguibili a querela, siano postp in condizione di esercitare la sud- detta facoltà. 4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso faar segue la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo in ipotesi di esonero al riguardo, al pagamento di una somma, indicata in disposi- tivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 S