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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 04127/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 23 comma 3

I. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.; considerato che il motivo unico di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 23 comma 3

I. n. 110 del 1975, è inammissibile in quanto versato integralmente in ( fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno compiutamente motivato, con richiami alla relazione tecnico-balistica ed alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento del perito, in ordine alle caratteristiche tecniche dell'arma oggetto di imputazione, e della configurabilità del reato per il quale è intervenuta condanna; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presiderite2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 23 comma 3 I. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.; considerato che il motivo unico di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 23 comma 3 I. n. 110 del 1975, è inammissibile in quanto versato integralmente in ( fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno compiutamente motivato, con richiami alla relazione tecnico-balistica ed alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento del perito, in ordine alle caratteristiche tecniche dell'arma oggetto di imputazione, e della configurabilità del reato per il quale è intervenuta condanna; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presiderite2
Sentenza Cassazione n. 04127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris